Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città con la qu NOME COGNOME è stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110. 61 nn 7, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen., alla pena di anni quattro di reclusione ed 400 di multa.
1.1. COGNOME era chiamato a rispondere del reato di furto in concorso con t persone, con il volto travisato, in tempo di notte, presso un centro commerci all’interno del quale il gruppo si era introdotto, dopo aver sfondato con l’aut saracinesca, infrangendo poi la vetrina di una gioielleria, dalla quale era asportata merce per 150 mila euro, danno ritenuto di rilevante gravità. In C dei Tirreni il 4 settembre 2009. All’imputato era contestata anche la reci specifica, reiterata e infra-quinquennale.
La Corte ha confermato il giudizio espresso dal Tribunale nei confronti degl autori del reato sulla scorta del rinvenimento dell’auto risultata di origine usata dagli autori del furto per scardinare la saracinesca, dMle immag estrapolate dal servizio di videosorveglianza e dflla comparazione delle ste nonché digli esiti degli accertamenti svolti sul DNA del soggetto che aveva per sangue e che, secondo quanto si legge in sentenza, erano corrispondenti ai prof genetici di quelli del COGNOME COGNOMEuno dei complici).
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Massar articolando cinque motivi.
3.1. Con il primo si eccepisce la nullità ai sensi dell’art. 178 co. 1 l 179 cod. proc. pen. della sentenza f atteso che, benché il difensore di fiducia dei precedenti gradi di giudizio avesse prontamente eccepito dinanzi alla Corte appello di Salerno, attraverso il deposito di conclusioni scritte, la mancata no del decreto di citazione a giudizio, i giudici di seconde cure, omettendo qualsivo considerazione sul punto, hanno proceduto alla trattazione del proces pervenendo alla decisione oggetto del ricorso.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazion in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche j escluse sul presupposto della negativa personalità e in ragione dell’assenza di eleme favorevoli e concreti di valutazione, ignorando così tutti i comportame collaborativi assunti dall’imputato nel corso dell’intero svolgimento del proc dinanzi al Tribunale di Salerno.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen. i essendosi limitata la Corte a richiamare i precedenti penali annoverati dal COGNOME, peraltro.< risalenti nel tempo.
3.4. Con il quarto motivo si contesta la errata applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante della minorata difesa. La giurisprudenza richiamata dal difensore evidenzia che allorquando il furto sia contestato in tempo di notte, occorre comunque accertare se l'orario notturno abbia in concreto ostacolato la pubblica o privata difesa. Il furto in oggetto è stato realizzato in un sito provvisto di impianti di allarme e di sistemi d videosorveglianza che hanno fatto si che "la difesa sia pubblica che privata si attivasse per scongiurare il delitto".
3.5. Con il quinto motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale ossia il test del DNA per provare l'innocenza dell'imputato.
La Procura generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
E' manifestamente infondato il primo motivo con il quale si deduce l'omessa notifica al difensore dell'imputato (e non all'imputato detenuto, come ritiene il PG3essendo in atti prova dell'accettazione da parte della matricola del carcere di Poggioreal4
In materia di difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio questo Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato che abbia, comunque (in questo caso tramite un sostituto processuale)partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza di appello (Cass., Sez. 2 n. 3945 del 12/01/2017; Sez. 6 n. 12619 del 25/03/2010, Rv. 246739). Il carattere assoluto della nullità, invero, è riscontrabile solo in caso di lesione sostanziale ed inemendabile del diritto di difesa derivante dalla mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia (Cass. 1 ez. 1 n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614). Diversamente, il difetto di notifica della citazione al difensore di fiducia, comunque presente all'udienza, configura una lesione "minore" del diritto di difesa
che consente l'inquadramento del vizio nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con conseguente sottoposizione al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 184 cod. proc. pen.
3. E' inammissibile il secondo motivo in quanto nessun vizio di motivazione si ravvisa nella motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sui numerosi precedenti penali e in ragione della assenza di elementi favorevoli e concreti di valutazione. E' costante l'insegnamento di questa Corte in virtù del quale "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Cass./ Sez. 3 n. 1913 del 20.12.2018 i Rv. 275509; Cass. Sez. 2 n. 23903 del 15.7.2020 Rv. 279549).
3. E' manifestamente infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione in merito alla ritenuta recidiva5Pnon si confronta con la motivazione posta dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza come, a prescindere dai numerosi precedenti penali che risultano commessi sin dal 1973, per lo più per furto, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, che colloca l'ultima condanna nell'anno 2009, "vi è da ultimo, anche condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata a furti commessi in Caivano nell'anno 2017".
Il giudizio espresso dalla Corte territoriale sulla maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato con la condotta oggetto del presente procedimento è rispettost della legge ) oltre che dei principi consolidati in materia. E' noto che l'applicazione della recidiva implica certamente un onere motivazionale del giudice con particolare riguardo alla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (cfr. sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464; sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015, COGNOME e altro, Rv. 265684, nella quale è operato un rinvio alla sentenza n. 185 del 2015 della Corte Costituzionale; sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018, PG c/NOME, Rv. 274782, in cui si è chiarito che tale dovere motivazionale è adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato).
Si è affermato che tale onere motivazionale può essere anche implicitamente assolto (cfr. sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME e altri, Rv.
267130, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato).
4.- Il quinto motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni Unite, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare la circostanza aggravante della minorata difesa / essendo sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano ulteriori circostanze di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 01). La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che, commessi i fatti nottetempo, la circostanza che le attività commerciali fossero chiuse, determinava di per sé un più intenso allarme sociale determinato dall'approfittamento della condizione di minorata difesa.
D'altra parte i sistemi di allarme e le telecamere non hanno garantito alcun ostacolo alla loro realizzazione quanto piuttosto sono serviti, a posteriori, alla individuazione degli autori.
5. E', infine, inammissibile il motivo con il quale si chiede la rinnovazione dell'esame del DNA, già avvenuto sulle tracce di sangue rinvenute all'interno del centro commerciale e che ha dato atto della compatibilità del profilo genetico con uno dei coimputati. La chiesta rinnovazione da parte del difensor% genericamente dedotta dalla difesa al fine di dimostrare l'innocenza dell'imputato, avrebbe richiesto una concreta allegazione circa il fatto che anche l'imputato si sarebbe ferito e avrebbe perso sangue durante il furto. In ogni caso la responsabilità è stata desunta dalla comparazione tra le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale e quelle relative ad altro furto nel quale era stato individuato il COGNOME.
6. Vale la pena rammentare che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, regolata dall'art. 603 cod. proc. pen.. è istituto d carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza GLYPH dell’istruttoria GLYPH dibattimentale GLYPH espletata GLYPH in GLYPH primo GLYPH grado, esclusivamente allorché il giudice dell’impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l’integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria fondata sull’indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d’altro canto, l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di
accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti”. Ne consegue che la motivazione con la quale viene esplicitata la valutazione degli elementi già acquisiti e dei quali sopra si è detto, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 – dep. 11/01/2019, Rv. 27511401).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in data 11 luglio 2024