Minimo Edittale: Come si Applica a Pena Detentiva e Pecuniaria?
L’applicazione del minimo edittale è un principio cardine nella determinazione della pena. Ma cosa succede se un giudice, nel motivare la sua decisione, fa riferimento al ‘minimo’ solo per la pena detentiva, applicando una sanzione pecuniaria superiore a quella minima prevista dalla legge? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questo punto, sottolineando l’importanza della logicità complessiva della motivazione piuttosto che della sua precisione terminologica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una contraddizione nella motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, la Corte d’Appello aveva accolto la sua doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, affermando di voler applicare il minimo edittale. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale applicazione era avvenuta solo per la pena detentiva, mentre la pena pecuniaria era stata fissata in una misura superiore di duecento euro rispetto al minimo previsto dalla norma incriminatrice. Questa discrepanza, a suo avviso, rendeva la motivazione illogica e meritevole di censura in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi del ricorrente, stabilendo che non sussisteva alcuna ‘manifesta illogicità’ nella motivazione della Corte territoriale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte e la corretta applicazione del minimo edittale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della motivazione della Corte d’Appello nel suo complesso. La Suprema Corte ha osservato che, sebbene i giudici di secondo grado avessero fatto riferimento al ‘minimo’ con riguardo prevalente alla pena detentiva, avevano comunque effettuato una ‘sensibile riduzione’ anche della pena pecuniaria. Questo intervento concreto sulla sanzione pecuniaria, pur non essendo esplicitamente definito come un’applicazione del minimo edittale, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che la doglianza dell’imputato era stata di fatto accolta. Secondo la Cassazione, la motivazione, letta nella sua interezza, non presentava vizi logici evidenti o palesi contraddizioni. L’accoglimento dell’appello, seppur con una formulazione non perfettamente precisa, aveva comunque prodotto l’effetto richiesto di una diminuzione della pena complessiva, rendendo il ricorso per cassazione privo di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza non si sofferma su mere imprecisioni terminologiche, ma valuta la coerenza logica del ragionamento del giudice nel suo insieme. Per ottenere l’annullamento di una sentenza in sede di legittimità non è sufficiente evidenziare una potenziale ambiguità, ma è necessario dimostrare un vizio grave e manifesto, una ‘illogicità’ che mini alla base la tenuta del provvedimento. La decisione conferma che, nell’ambito della determinazione della pena, il giudice di merito gode di una certa discrezionalità, e il suo operato è censurabile solo quando travalica i limiti della ragionevolezza e della coerenza giuridica.
Qual era il motivo principale del ricorso in Cassazione?
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse motivato in modo illogico la sentenza, affermando di applicare il minimo della pena ma facendolo solo per la componente detentiva e non per quella pecuniaria, fissata a un importo superiore al minimo di legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna ‘manifesta illogicità’ nella motivazione della Corte d’Appello. Sebbene la terminologia usata non fosse perfettamente precisa, i giudici di secondo grado avevano comunque operato una ‘sensibile riduzione’ della pena pecuniaria, dimostrando di aver accolto la sostanza della doglianza dell’imputato.
Cosa implica questa decisione per la stesura delle sentenze?
La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità si concentra sulla coerenza logica complessiva della motivazione, piuttosto che su singole imprecisioni verbali. Una sentenza è considerata valida se il ragionamento del giudice è comprensibile e non palesemente contraddittorio, anche se la sua formulazione potrebbe essere migliorata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28972 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
considerato che la Corte di appello ha accolto la doglianza in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio facendo riferimento al minimo edittal che è stato – invero – applicato solo con riferimento alla pena detentiva e quella pecuniaria che risulta di duecento euro superiore al minimo;
ritenuto che la Corte, nell’accogliere la cloglianza, abbia fatto riferimento “minimo” solo con riguardo alla determinazione della pena detentiva, effettuando, comunque, una sensibile riduzione anche con riguardo alla pena pecuniaria;
ritenuto, dunque, che non via alcuna manifesta illogicità nella motivazione posta a sostegno dell’accoglimento dell’appello, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.