Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Torre Annunziata – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva domandato una pronuncia ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., di revoca della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 11/05/2014 (decisione passata in giudicato il 17/01/2017), che lo aveva condanNOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen., stante la depenalizzazione di tale fattispecie di reato, a seguito dell’intervento dell’art. 1 comma 1, lett. s), legge 09 gennaio 2019, n. 3.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, di carattere sostanzialmente unitario, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione della legge penale con riferimento al combiNOME disposto degli artt. 2 e 673 cod. pen., per avere l’impugnata ordinanza ritenuto sussistente la continuità normativa, fra la abrogata fattispecie tipica ex art. 346 cod. pen. e il reato di traffico di influenze illeci cui all’art. 346-bis cod. pen., così non disponendo la revoca della suddetta sentenza di condanna e l’immediata cessazione dell’esecuzione della pena inflitta.
2.2. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione della legge penale, in punto di mancata applicazione della disciplina dell’abolitio criminis, nonché mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla riconducibilità della condotta per la quale è intervenuta la suddetta condanna, all’interno dei parametri normativi richiesti per la configurabilità del reato di traffico di influenze illecite ex art. 366-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso
Il ricorso è fondato. La questione inerente alla possibile continuità normativa, tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il modello legale di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza del 28/06/2023. Le Sezioni Unite, all’esito dell’udienza del 29/02/2024, hanno
risposto negativamente al quesito suddetto, indicando quindi la insussistenza di continuità normativa fra le due fattispecie.
In applicazione di tale principio di diritto, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata ordinanza annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, 28 marzo 2024.