Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44866 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44866 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Cipriano d’Aversa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 9) perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela e il rigetto del ricorso nel resto con conseguente rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 7 marzo 2023, ha parzialmente riformato (limitatamente al trattamento sanzionatorio) quella pronunziata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 1° ottobre 2020 che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati allo stesso ascritti, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi sette di reclusione.
Veniva in particolare ravvisata la responsabilità dell’imputato in ordine a vari episodi di danneggiamento avvenuti all’interno dell’RAGIONE_SOCIALEOpera, allorché lo stesso, utilizzando il bastone di una scopa, aveva distrutto diverse telecamere installate all’interno della sua camera detentiva (capi 2, 3, 4 e 7). Lo stesso era ritenuto responsabile dei reati di minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. realizzati nel medesimo contesto spazio-temporale (capi 5, 6, 8, 9, 10 e 11).
La Corte disattendeva i motivi di appello volti a contestare la sussistenza dell’aggravante di cui sopra, sul rilievo che non era emersa la volontà di intimidire con metodo mafioso gli Agenti dell’Amministrazione penitenziaria, ritenendola viceversa pienamente integrata. Respingeva altresì gli ulteriori motivi di gravame diretti a confutare la responsabilità per i vari reati attribui accogliendo la doglianza relativa alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio ( che veniva rideterminato come sopra indicato.
Il difensore di COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando la violazione di legge con riguardo:
2.1. al reato di lesioni personali di cui al capo 9), improcedibile per difetto d querela a seguito delle modifiche intervenute con il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150;
2.2. al difetto di querela per i reati di minaccia di cui ai capi 5, 6 e 10;
2.3. alla configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui capo 8) non essendo dimostrata la presenza di più persone, anche in ragione delle modalità di custodia del ricorrente;
2.4. alla ritenuta idoneità della minaccia per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri (capo 11) e alla dimostrazione probatoria circa i fatti di danneggiamento (di cui ai capi 2, 3, 4 e 7), non essendo certa la sostituzione delle telecamere danneggiate, che si adducono pur esse danneggiate dall’imputato, a fronte della prova del risarcimento dei danni;
2.5. alla ritenuta sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., individuata dalla Corte
unicamente nella posizione rivestita da COGNOME nel gruppo di appartenenza (“nella qualità di capo dell’associazione”, “nella posizione verticistica”), ma non nella rappresentazione di ulteriori elementi evidenzianti un nesso eziologico tra la forza intimidatoria derivante dall’appartenenza all’associazione camorristica e i reati commessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Non è fondato il motivo volto a conseguire una declaratoria di non procedibilità per difetto di querela dei reati di minaccia di cui ai capi 5, 6 e 1 Invero, sebbene nei casi in esame sia contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen. (e non quella di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen.), è altresì contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. che rende il reato procedibile d’ufficio, a prescindere dal fatto che ricorra l’ipotesi della minaccia grave di cui all’art. 612, second comma cod. pen., giusto il disposto di cui all’art. 339 cod. pen. (che, al primo comma, richiede solo il ricorso alla forza intimidatrice dell’associazione, non che la minaccia sia al contempo “grave”).
Parimenti infondato, oltre che formulato in termini generici, è il motivo di ricorso riguardante la configurabilità del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen Con riguardo alla presenza di più persone nel momento in cui COGNOME proferiva espressioni offensive ai danni dell’operante, la Corte di appello ha svolto argomentazioni logiche e consequenziali, richiamando l’indirizzo di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto in parola, la cella e gli ambi penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non luogo di privata dimora, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’Amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018; D.R., Rv. 273417). Tenuto conto, quindi, che il reato è integrato anche solo con la percezione uditiva delle frasi, la Corte ha tratto la logica conseguenza che le caratteristiche del luogo, con particolare riferimento alla contiguità delle celle abbiano consentito l’ascolto delle espressioni in questione da parte dei detenuti presenti nelle celle del corridoio dove è avvenuto il fatto.
Privi di pregio sono i motivi riguardanti la configurabilità del reato di minaccia di cui al capo 11 e dei delitti di danneggiamento di cui ai capi 2, 3, 4 e 7 in quanto, oltre che generici e limitati a enunciazioni di principio, sono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte, vagliate e correttamente disattese in sede di appello, ovvero a sollecitare la rivisitazione fattuale delle risultanze processuali, incentrata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, anch’essa già compiutamente esaminata e ritenuta infondata dai giudici del merito; in tal modo richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in sede di controllo di legittimità, fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la ricostruzione probatoria a base del provvedimento impugnato.
Non fondato è infine il motivo con cui la Difesa contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento ai fatti di rea contestati ai capi 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
Il motivo è generico, in quanto non si confronta affatto con le argomentazioni della Corte che proprio nelle allusioni, negli avvertimenti, perfino nei ringraziamenti connotati da salace ironia, ravvisano, nei confronti delle persone presenti, l’evocazione della forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (“faccia pure il suo lavoro, grazie…. deve cancellare dal rapporto la parte dove io le dico di avvicinarsi di più al cancello della cella per aggredirla, oppure deve strappare il foglio”). Né è vero quanto sostenuto dal ricorrente, circa il fatto che tali espressioni non contengano mai riferimenti, neppure impliciti, al gruppo criminale di appartenenza, allorché, ad esempio, con riferimento alla minaccia di cui al capo 6, l’imputato ha affermato: “gli psichiatri come hanno fatto mettere a me la busta in testa, così posso fargliela mettere a loro”.
Secondo recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del “metodo mafioso”, di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipic dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1 n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). La Corte territoriale ha quindi correttamente applicato tale principio analizzando le frasi e il contesto carcerario in cui sono state pronunciate, ove a tutti eran noti lo spessore criminale dell’imputato e il suo inserimento ai vertici della consorteria mafiosa di appartenenza, così come era ben conosciuto il fatto di
essere ristretto nel settore dei detenuti in regime di “41-bis”, con conseguente enfatizzazione della portata minatoria delle locuzioni utilizzate.
E’ viceversa fondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente sostiene l’improcedibilità del reato di lesioni di cui al capo 9), per mancanza di querela, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella n. 150 del 2022. L’art. 2 della citata disposizione legislativa comporta la procedibilità a querela del reato di lesioni personali lievissime, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 11-octies), 583 e 585 cod. pen., ad eccezione di quelle indicate dall’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma cod. pen., ossia quelle relative a fatti commessi contro ascendente o discendente, coniuge o unito civilmente, anche separati o divorziati, convivente, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figli adottivi o affini in linea retta.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle predette circostanze aggravanti è stata contestata, posto che nella rubrica del capo di imputazione si evince unicamente il riferimento all’art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen. (per avere commesso il fatto contro pubblico ufficiale), ma non l’addebito di cui all’art. 576 primo comma, n. 5-bis 1 richiamato dall’art. 585 cod. pen., consistente nell’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale “nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”, né dal testo relativo al medesimo capo può desumersi la contestazione in fatto di detta circostanza.
Nemmeno è riportata (tantomeno “in fatto”), la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 (rispetto al reato di cui al capo 8), che, in quanto richiama dall’art. 585 in relazione all’art. 576 , primo comma, n. 1, cod. pen., avrebbe reso comunque il reato procedibile d’ufficio. La stessa, implicando un nesso di strumentalità che collega il reato di lesioni a quello indicato nel capo che procede, abbisognava del resto di una esplicita contestazione.
Inoltre, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. (che secondo la normativa vigente rende il reato procedibile d’ufficio) rileva solo per fat commessi successivamente all’entrata in vigore della legge 24 maggio 2023 , n. 60, giusto il disposto di cui all’art. 2 cod. pen.
Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo 9). Questo esito comporta una correlata rideterminazione della pena alla quale può provvedere questa Corte ex art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. alla stregua degli elementi di fatto già accertati (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831; Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019), per cui, considerando la gravità del reato in concreto valutata dai giudici di merito e in applicazione, comunque, del principio del favor rei, ritiene il Collegio
di quantificare in mesi uno la porzione di pena riferibile al reato descritto ne capo 9). Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 9) perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela e rigetta nel resto il ricorso, rideterminando in anni tre e mesi sei di reclusione l pena.
Così deciso il 03/10/2023