Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51321 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a Ottaviano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 13 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia, in data 7 novembre 2018, lo ha condanNOME alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 629 in relazione all’art. 628, comma 3, cod. pen. e 7 dl. 152/1991.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la violazione dell’art. 7 d.l. 152/1991 e l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso.
La Corte territoriale, con motivazione congetturale, ha ritenuto che la frase miNOMEria pronunciata dal COGNOME («in zona c’erano loro») fosse riconducibile alla presenza del clan RAGIONE_SOCIALE ed alla conseguente necessità di
acquistare il calcestruzzo dalle ditte legate al RAGIONE_SOCIALE con conseguente sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen.
La difesa eccepisce che il ricorrente, in occasione della precedente condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10 ottobre 2014 non era stato dichiarato recidivo e, di conseguenza, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in considerazione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE, al fine di intimidire maggiormente la persona offesa, ha evocato il ruolo dominante del clan RAGIONE_SOCIALE nella gestione del mercato del calcestruzzo e la conseguente necessità di effettuarne l’acquisto dalla società RAGIONE_SOCIALE, formalmente intestata alla sorella dell’imputato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzioNOMErio più severo tutte le volte in cui l’evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotte estorsive (vedi Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.
La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
È configurabile, quindi, l’aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di
CR
trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma di un intero gruppo di stampo mafioso.
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato
Il Collegio intende ribadire il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso, secondo cui ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale (Sez. U. , n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01).
Non occorre, pertanto, una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene dichiarata ma ritenuta e applicata nei confronti di un soggetto recidivo, da considerarsi tale in quanto già condanNOME due volte per delitti non colposi (Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275816-01; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281229-01).
Dal principio appena enunciato discende l’infondatezza del motivo di ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla recidiva, nella parte in cui lamenta l’illegittimità dell’applicazione della recidiva reiterata in assenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 nove7e 2023
Il AVV_NOTAIO estensore a Presidente