Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10223 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10223 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 029LAVO) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, di determinare la pena in prossimità del massimo edittale in ragione del numero di agenti, cinque, contro i quali l’imputato si è scagliato violentemente nelle diverse fasi della propria reiterata condotta oppositiva, e del «gravissimo rischio al quale ha esposto gli utenti della strada», tamponando l’autovettura della polizia, cagionando lesioni a due agenti e investendo anche un ciclomotore e il suo conducente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,zi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.