Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38339 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38339 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Drac (Albania), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d’appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di NOME alla Autorità giudiziaria della Grecia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal AVV_NOTAIO generale presso la Corte d’appello di Kalamata per l’esecuzione della pena detentiva relativa al furto di 120.000 euro commesso il 29/08/2016.
GLYPH Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 6 legge 22 aprile 2005 n. 69 perché il mandato di arresto non contiene la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione del ricercato) e le fonti di prova.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 7 legge 22 aprile 2005 n. 69 per la violazione del principio della doppia punibilità, poiché nell’ordinamento italiano il reato di furto è, con l’eccezione di alcune ipotesi che non riguardano la fattispecie, punibile a querela della persona offesa e la Corte di appello non ha dimostrato la sussistenza di tale condizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha espunto dall’art. 17 comma 4 della legge n. 69/2005 il riferimento ai «gravi indizi», sicché la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Inoltre, in base all’attuale art. 6, comma 1, lettera e) dell stessa legge, il mandato deve limitarsi a contenere una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre l’intervenuta abrogazione, con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3 ,4, 5, 6 dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, Rv. 282253).
Nel caso in esame, le circostanze suindicate sono puntualmente riportate e dettagliatamente descritte nel mandato di arresto europeo, in linea con i requisiti descrittivi richiesti dalla disposizione.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve ribadirsi, infatti, che, in tema di mandato d’arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva che il reato sia perseguibile a querela in base all’ordinamento italiano, perché deve considerarsi unicamente la qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti; né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, perché la valutazione che la concerne è una valutazione riservata all’autorità giudiziaria richiedente, all’esito del processo (Sez. 6, n. 45525
del 20/12/2010, Rv. 248969; Sez. 6, n. 46727 del 12/12/2007, Rv. 238095; Sez. 6, n. 14040 del 07/04/2006, Rv. 233545).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così decisa il 25/11/2025