Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43557 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Polonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, il cittadino polacco NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Polonia, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di quello Stato, per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa il 26 ottobre 2015 dalla District Court di Zakopane per il delitto di truffa.
Il ricorso propone due doglianze.
2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, perché agli atti manca la traduzione del mandato d’arresto in lingua italiana, unica lingua accettata dalla Stato italiano. Nel fascicolo del procedimento vi sarebbe esclusivamente la segnalazione SIS, ma in lingua inglese, né tale carenza documentale può essere colmata da forme di conoscenza surrogata, come l’estemporanea traduzione per le vie brevi da parte del giudicante.
2.2. Il secondo motivo consiste nella violazione dell’art. 6, commi 1-bis e 2, e dell’artt. 18-ter, legge n. 69, cit., in quanto, mancando la motivazione della sentenza straniera sottesa al mandato d’arresto, non è possibile la verifica della non contrarietà della stessa ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Detta sentenza è stata emessa all’esito di processo in absentia ed il ricorrente – si sostiene – non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione della stessa in tempo utile per impugnarla, avendone avuto notizia soltanto in occasione di un procedimento avviato dinanzi al Tribunale di Monaco in relazione ad altro mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità polacca. L’affermazione contenuta in sentenza, per cui la sentenza polacca sarebbe stata notificata al consegnando, è in realtà priva di alcun sostegno probatorio.
Peraltro, il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria tedesca si sarebbe concluso con il rigetto della richiesta di consegna, avendo quei giudici ritenuto che la sentenza polacca non fosse stata emessa all’esito di un giusto processo. Ragione per cui la sentenza impugnata violerebbe anche il divieto di bis in idem.
L’impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi.
3.1. La sentenza impugnata dà atto espressamente che il mandato d’arresto europeo tradotto in lingua italiana è stato trasmesso alla Corte d’appello ed esso effettivamente risulta inserito nel fascicolo del procedimento trasmesso a questa Corte.
3.2. Detto mandato, inoltre, dà atto che la sentenza polacca è stata notificata all’imputato il 17 novembre 2015, con l’espressa informazione della facoltà di chiedere un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa con la possibilità, cioè, di ottenere un completo riesame del merito della causa e di proporre nuove prove, risultando perciò soddisfatte le condizioni di cui all’art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge n. 69 del 2005.
Del resto, come si legge nella sentenza impugnata e risulta dal relativo verbale, all’udienza di convalida dell’arresto lo stesso interessato ha dato atto di essere a conoscenza della sentenza polacca.
3.3. La presenza della decisione estera su un precedente mandato d’arresto europeo, infine, non preclude di per sé una successiva pronuncia analoga da parte di altro Stato in relazione ad un distinto mandato: il divieto di “bis in idem” internazionale, infatti, opera soltanto in presenza di una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità dello stesso individuo per il medesimo fatto di reato per il quale è stata avanzata la domanda di consegna (Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 280720).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.