Mancata traduzione dell’imputato: la Cassazione sulla nullità
La mancata traduzione dell’imputato in udienza è un tema centrale nel diritto processuale penale, spesso invocato come motivo di nullità del giudizio. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assenza fisica del detenuto non determina automaticamente l’invalidità degli atti, a meno che non si dimostri un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.
Il caso in esame
Un cittadino, condannato in secondo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p., ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la nullità del processo. La difesa sosteneva che la mancata disposizione della traduzione dal carcere all’aula di tribunale durante un’udienza di appello avesse violato i diritti fondamentali dell’imputato.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’eccezione sollevata fosse priva di fondamento, analizzando nel dettaglio lo svolgimento del processo di merito e la natura delle udienze contestate.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura dell’udienza contestata. È emerso che, nonostante la mancata traduzione dell’imputato, in quella specifica seduta non era stata svolta alcuna attività processuale idonea a ledere i diritti della difesa. Il rapporto processuale non è stato quindi alterato in modo significativo. Un punto cruciale sollevato dai giudici riguarda la successiva rinnovazione degli atti: a causa del mutamento della persona fisica del giudice, l’intero compendio probatorio e gli atti del processo sono stati rinnovati in una data successiva. Questa procedura ha assorbito e sanato ogni eventuale irregolarità precedente, rendendo la doglianza del ricorrente priva di fondamento giuridico e fattuale.
Le conclusioni
In conclusione, il principio espresso conferma che la mancata traduzione dell’imputato non genera una nullità automatica e insanabile. La validità degli atti processuali dipende dall’effettivo svolgimento di attività istruttorie o decisionali durante l’assenza. Se il processo viene successivamente rinnovato o se l’udienza in questione ha avuto natura meramente interlocutoria senza pregiudizio per l’imputato, il ricorso viene considerato manifestamente infondato. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare la concretezza della lesione del diritto di difesa prima di eccepire vizi procedurali in sede di legittimità, evitando così la condanna al pagamento delle spese e delle sanzioni pecuniarie.
La mancata traduzione del detenuto in udienza annulla sempre il processo?
No, la nullità si verifica solo se l’assenza ha effettivamente leso il diritto di difesa o se in quell’udienza sono stati compiuti atti processuali decisivi.
Cosa succede se cambia il giudice durante il processo penale?
In caso di mutamento della persona fisica del giudice, è necessaria la rinnovazione degli atti processuali per garantire la correttezza della decisione finale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51003 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51003 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
n. 28066/23 Spina
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 3 ottobre 2023;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso (e ribadito con la citata memoria) – attine alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell’imputato in udien è manifestamente infondato, dal momento che, come ampiamente argomentato a pag. 4 del provvedimento irnpugNOME i la mancata traduzione dell’imputato all’udienza del 26 marzo 2018 non ha inciso sul rapporto processuale, non essendosi proceduto ad alcuna attività processuale di pregiudizio per l’imputato e che in data 25 gennaio 2019 si è proceduto alla rinnovazione tutti gli atti del processo in ragione del mutamento della persona fisica del giudice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023