Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34201 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34201 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato in Venezuela il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale della libertà di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette la memoria di replica alla requisitoria della Procura generale, con la quale avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME, insiste per l’accoglimento dle ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 aprile 2024, il Tribunale di Ancona, rigettando l’appello di NOME, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere a lui applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per il reato ex art. 73(d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini spaccio di 685 grammi di cocaina) descritto nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME chiede l’annullamento dell’ordinanza, deducendone la nullità per la sua mancata traduzione in lingua spagnola in violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Si osserva che nell’ambito della procedura avviata con il mandato di arresto europeo sono stati tradotti in spagnolo i documenti indicati dagli artt., 28, 29 e 30 legge 2005 n. 69 (in particolare l’ordine di arresto europeo), ma che questo adempimento non può considerarsi equipollente alla traduzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare.
Si evidenzia che al momento del suo arrivo in Italia Gli dichiarò di non conoscere la lingua italiana e che per questa ragione non intese rispondere nell’interrogatorio di garanzia, che, pertanto, sarebbe stato necessario sospendere per tradurgli in spagnolo l’ordinanza, così da consentirgli di difendersi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona, decidendo come giudice di appello, ha rilevato che – come già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nel provvedimento del 28/03/2024 con cui ha respinto la richiesta di remissione in libertà dell’indagato e che è stato oggetto dell’appello -dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia in sede di esecuzione della mandato di arresto europeo, l’ordinanza cautelare genetica risulta essere stata tradotta in lingua spagnola, come adempimento necessario alla esecuzione del mandato di arresto europeo, così dovendosene presumere la presenza tra gli atti trasmessi alla Autorità giudiziaria spagnola e, quindi, anche al momento della celebrazione dell’udienza a Madrid il 25/01/2024, alla quale NOME partecipò personalmente. Inoltre, ha considerato che il 23/02/2024, alla frontiera italiana di Fiumicino, a NOME sono stati comunicati in lingua spagnola i diritti e facoltà dell’arrestato, fra i quali il diritto all’interprete e alla traduzione de fondamentali e, in occasione dell’interrogatorio di garanzia svoltosi il 27/02/2024, il Giudice ha incaricato l’interprete di tradurre per NOME l’intero contenuto dell ordinanza cautelare, con il capo di imputazione e le fonti di prova.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il difensore di fiducia dell’indagato, nominato per l’interrogatorio di garanzia, nulla ha eccepito, né ha impugnato l’ordinanza o avanzato istanza di sua revoca o modifica, ma, soltanto il 22/03/2024, ha sollevato eccezione di nullità del provvedimento cautelare, poi evidenziando, nella memoria del 18/04/2024, che alla notifica dell’ordinanza cautelare tradotta in spagnolo si è provveduto soltanto il 30/03/2024.
Invece, nel ricorso in esame si assume che in lingua spagnola sarebbero stati tradotti il mandato di arresto europeo e altri atti, ma non anche l’ordinanza cautelare generica.
Tuttavia, deve osservarsi che, quand’anche così fosse, essendosi prodotta per tale via una nullità generale a regime intermedio, il ricorrente avrebbe dovuto eccepirla – anche evidenziando il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione – in occasione della decisione sulla convalida; sicché, in assenza di tale tempestiva eccezione, la nullità deve comunque ritenersi sanata (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356; Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, NOME, Rv. 283861; Sez. 6′ n. 25276 del 06/04/2017, Money, Rv. 270491).
Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 18/07/2024