Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34195 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania, avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza del 4 aprile 2024, il Tribunale di Caltanissetta, mentre ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta limitatamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato nel capo 1 delle imputazioni provvisorie e all’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., per gli altri reati ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME per i reati ex artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo 8) e 73 (capi
10, 17, 18, 19, 30, 86, 91, 92 e 93) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per il reato ex artt. 81, comma 2, 56 e 629 cod. pen. (capo 3) e per il reato in materia di armi di cui al capo 98, come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare grave indizi di colpevolezza per i reati descritti nei capi 8, 10, 17, 18, 19, 30, 86, 91, 92 e 93 delle imputazioni provvisorie.
Si osserva (p. 5-7 del ricorso) che l’ordinanza impugnata: cade in contraddizione nel ritenere COGNOME partecipe della associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel capo 8 per poi collocarlo vicino a un altro gruppo e poi, ancora, vicino a NOME COGNOME e, infine, descriverlo come operante in modo autonomo rispetto a qualsiasi associazione; trascura che COGNOME a un certo punto interruppe il suo rapporto con il gruppo guidato da COGNOME e COGNOME; dalle dichiarazioni del collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME COGNOME si evince che NOME, denominato «NOME dei polli», perché titolare di una polleria, si riforniva di cocaina per venderl autonomamente, tanto da creare un contrasto, quando il 15/09/2019 decise di vendere un chilo di cocaina a un cliente di NOME COGNOME, così rivelandosi un antagonista di quest’ultimo; lo stupefacente che intendeva vendere gli fu sottratto e patì l’estorsione della autovettura di sua sorella e la svendita di un suo immobile per risanare il debito che ne derivò, senza ricevere solidarietà dal gruppo al quale lo si accusa di appartenere. Si contesta, in radice, la esistenza stessa della associazione per delinquere descritta nel capo 8 perché manca una effettiva ripartizione dei compiti fra i supposti partecipi, gli apporti dei quali risult soltanto episodici. Si contesta, anche, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa reati-fine della associazione perché i contenuti delle conversazioni intercettate risultano al riguardo generici e le dichiarazioni dei collaboranti mere propalazioni non corroborate da riscontri. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione descritto nel capo 3 delle imputazioni provvisorie. Si osserva che la condotta di COGNOME non ebbe contenuto estorsivo ma solo valenza minatoria – originata dalla rabbia per la ingiustizia della richiesta di somme connesse a una pregressa vicenda societaria riguardante il padre- e che in realtà, la madre e la sorella di COGNOME pagarono regolamento il debito verso RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza circa la detenzione di un
fucile kalashnikov descritta nel capo 98, perché tali indizi sono desunti dal contenuto di una conversazione fra COGNOME e il cognato COGNOME dal tono rabbioso, sicché le affermazioni del primo andrebbero valutate con cautela (tanto più che l’arma non è stata trovata), mentre del tutto generiche e non supportate da riscontri risultano al riguardo le dichiarazioni del collaborante COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari, pur dopo avere escluso l’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. e la sussistenza di gravi indizi per il reato ex art. 416-bis cod. pen., trascurando il lungo tempo trascorso dalia commissione, nel 2019, dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che ripropone questione in fatto già esaminate dal Tribunale e disattese con adeguata motivazione – è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso contesta in termini del tutto generici l’esistenz della associazione per delinquere descritta nel capo 8 e non si confronta con gli analitici contenuti dell’ordinanza impugnata (p. 1-16).
Per quel che specificamente riguarda la partecipazione alla associazione, a COGNOME il Tribunale ha attribuito il ruolo di gestore – anche durante la sua detenzione (tramite apparecchi cellulari illecitamente introdotti nel carcere) e successivamente valorizzando le conoscenza fatte – dei traffici della associazione con il clan dei COGNOME e con quello dei COGNOME (del quale era esponente apicale suo zio materno NOME COGNOME) di Catania e con esponenti della criminalità organizzata agrigentina; egli manteneva assidui contatti con tutti gli appartenti al gruppo (che si incontravano presso la sua rivendita di polli), del quale ha contribuito a risolvere alcuni problemi.
Il Tribunale ha evidenziato che COGNOME in occasione dell’udienza ha ammesso la sua responsabilità per i traffici di droga che gli sono attribuiti e, circa i diversificati rapporti con i gruppi criminali operanti nel settore, ha correttament valutato che l’esistenza di interessi conflittuali tra i componenti di un associazione non è incompatibile con riconoscimento dell’esistenza della stessa, perché non rilevano gli scopi personali perseguiti da ciascun partecipe (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276068).
Dell’episodio relativo alla sottrazione della droga che NOME intendeva vendere e alle difficoltà del pagamento del relativo debito, ii Tribunale puntualmente richiamando le dichiarazioni del collaborante NOME COGNOME e i riscontri alle stesse (p. 17-19) – ha fornito una non irragionevole interpretazione, diversa da quella proposta dal ricorrente, secondo la quale l’episodio non mostra
l’estraneità di NOME al gruppo, ma, al contrario, che egli dovette sottostare alla volontà del capo NOME COGNOME, che intervenne a dirimere la controversia. A riprova di questa interpretazione, il Tribunale ha richiamato la conversazione in cui NOME COGNOME si lamenta con NOME COGNOME della scorrettezza di NOME, il quale per questo venne allontanato dal gruppo, di cui, comunque, aveva fatto parte. Inoltre, il Tribunale ha osservato che il fatto che COGNOME abbia spacciato autonomamente non è incompatibile con la sua appartenenza alla associazione, come confermato dalle ingenti quantità di marjuana e cocaina che smerciò il 7/02/2019 in concorso con altri appartenenti al gruppo (capo 30).
1.2. Circa il secondo motivo di ricorso, si osserva che correttamente le gravi e articolate minacce rivolte da COGNOME sia a NOME che all’avvocato, che ne tutelava gli interessi, sono state ritenute dal Tribunale un tentativo di estorsione, anche valutando che COGNOME spese al riguardo la sua qualità criminale, correlandole a uno specifico obiettivo, e che la successiva visita della madre e della sorella dell’indagato dalla NOME per regolare la questione (peraltro commettendo reati ex artt. 110, 582 e 628 cod. pen.) non elide la valenza della precedente condotta di COGNOME.
1.3. Circa il terzo motivo di ricorso, si osserva che, senza incorrere in manifeste illogicità il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato descritto nel capo 98 considerando sia il contenuto della conversazione fra NOME e il cognato che i precisi contenuti delle dichiarazioni del collaborante COGNOME, il quale ha affermato che in diverse occasioni NOME gli mostrò l’arma riferendogli di averla comprata per 2550 euro. Inoltre, ha correttamente valutato che il mancato rinvenimento dell’arma non ne esclude la detenzione poiché questa non richiede necessariamente un continuo contatto immediato con l’oggetto, bastandone la disponibilità in fatto.
1.4. Circa le esigenze cautelari, oggetto del quarto motivo di ricorso, il Tribunale – precisando (p. 24) che l’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. è stata esclusa nel suo versante di agevolazione della associazione mafiosa ma non in quello relativo all’avere agito con metodo mafioso – ha correttamente valutato la duplice presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc pen., connessa all’applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e che non sono emersi dati idonei a escluderla. In aggiunta, ha considerato che: COGNOME, pur non intraneo alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo 1 è stato, comunque, per un certo periodo vicino a suoi esponenti apicali, quali COGNOME e COGNOME; disponeva di un’arma da guerra; presenta precedenti penali specifici, nonchè procedimenti pendenti, per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. :309/1990 e per oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Manda alla cancelleria per gli ‘adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-t disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 18/07/2024