Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto la conferma dell’ordinanza n. 45392/2023, e quelle del ricorrente, che ne ha chiesto la revoca, con adozione dei conseguenti provvedimenti.
RITENUTO IN FATTO ,
Con ordinanza n. 45392 del 17 luglio 2023 la Corte di cassazione, Sezione Settima, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso, dicembre 2022, ha confermato la sua responsabilità per il reato di furto aggravato.
Su impulso d’ufficio, è stato promosso procedimento finalizzato alla rilevazione di errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., sul postulato che – versandosi al cospetto di fattispecie punibile, per effetto di modifica normativa intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità, a querela di parte – la procedibilità è stata ritenuta, nella citata ordinanza, in considerazione della denuncia della persona offesa, presentata il 2 marzo 2018, atto che, però, diversamente da quanto indicato nelle sentenze di merito, non contiene istanza di punizione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 12 gennaio 2024, la conferma dell’ordinanza n. 45392/2023, mentre COGNOME ne ha invocato, con atto del 18 gennaio 2024, la revoca, con adozione dei conseguenti provvedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso è stato dichiarato inammissibile in ragione del fatto che NOME COGNOME, persona offesa del furto a lui ascritto, risultava avere presentato, il 2 marzo 2018, formale querela.
Tanto è avvenuto in ossequio a quanto espressamente indicato dal giudice di primo grado e ribadito da quello di appello.
La Corte di legittimità si è tuttavia avveduta, in un frangente successivo, che la qualificazione dell’atto come querela – anziché come mera denuncia, in quanto tale inidonea ad incidere sul regime di procedibilità – é stata determinata da un errore percettivo, caduto sul contenuto dell’atto sottoscritto da COGNOME, documento senz’altro accessibile al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione da esaminare, connessa al
nuovo testo dell’art. 624, terzo comma, cod. pen., introdotto, a far data dal 31 dicembre 2022, dall’art. 85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Posto, infatti, da un canto, che COGNOME risponde del delitto aggravato dalla commissione del fatto su cosa esposta alla pubblica fede e, dall’altro, che il mutamento del regime di procedibilità è intervenuto nella pendenza del giudizio di legittimità (ovvero in data successiva a quella di emissione della sentenza di appello), tangibile appare la rilevanza del dato in esame in funzione dell’applicazione della disciplina dell’art. 2 cod. pen. e, in particolare, dell’immediata operatività, con effetto retroattivo, della norma penale più favorevole – anche sul piano della procedibilità (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276651 – 01; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, NOME COGNOME, Rv. 274734 – 01) – che sia entrata in vigore prima della formazione del giudicato.
Ora, l’ordinanza della cui revoca si discute è stata emessa – come si evince nitidamente dalla sua motivazione – sulla base di un sostrato fattuale non correttamente apprezzato, in quanto comprendente le sole indicazioni contenute nelle decisioni di merito, univocamente attestanti la presentazione, da parte della vittima, di una formale querela, e non anche il reale tenore dell’atto sottoscritto dalla persona offesa, in ordine al quale la Corte di cassazione (che pure sarebbe stata abilitata ad esaminarlo, in quanto, al cospetto di un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti e può estendersi anche al fatto, con facoltà di diretto esame degli atti processuali, come ribadito, tra le tante, da Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01; Sez. 5, n. 26358 del 10/07/2006, COGNOME, Rv. 234526 – 01) non ha compiuto valutazioni di sorta.
Si è, quindi, al cospetto, di una tipica ipotesi di errore percettivo e non già – come adombrato dal Procuratore generale nelle conclusioni – di considerazioni di natura giuridica che, laddove espresse a seguito del fisiologico apprezzamento degli elementi disponibili, sono sottratte ad una nuova delibazione in sede di ricorso straordinario, secondo quanto pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01, nonché Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 – 01).
Rebus sic stantibus, occorre prendere atto dell’assenza, nella denuncia sporta da COGNOME il 2 marzo 2018, tanto di una esplicita istanza di punizione quanto di elementi che, anche indirettamente, dimostrino che
egli abbia inteso, in quell’occasione, querelarsi contro il responsabile del gesto criminoso piuttosto che, semplicemente, portare la pubblica autorità a conoscenza dell’accaduto, anche in vista del compimento della doverosa attività di indagine.
I rilievi poc’anzi svolti impongono, in conclusione, la revoca dell’ordinanza affetta dal vizio riscontrato.
Preso atto dell’assenza della prevista condizione di procedibilità, deve, di conseguenza, pronunziarsi, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e per tale ragione, l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobassoll dicembre 2022.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza di questa Corte n. 45392 emessa in data 17 luglio 2023 nei confronti di COGNOME NOME e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 1/12/2022 per essere il reato contestato improcedibile per mancanza di querela.
Così deciso il 01/02/2024.