Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30369 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRUNTE LATA NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE che ha chesto dichiararsi · l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Frunte Lata Allieta ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata che confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza i 05/06/2023, avente ad oggetto 3 cani di proprietà della ricorrente, in ordine al delitto all’art. 727, comma 2, cod. pen., in quanto detenuti in condizioni incompatibili con le esig minime, in condizioni di abbandono, scarsa igiene, incuria nella somministrazione dell’acqua e nella cura delle malattie.
2.1. La ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’applicazione della fattis incriminatrice rappresentando che non è stata acquisita, presso gli uffici della Procura de Repubblica, la relazione del medico veterinario NOME COGNOMECOGNOME presente al momento de sequestro ed incaricato a redigere l’elaborato, acquisita al fascicolo processuale solo in dat agosto 2023. Tale relazione è rilevante in quanto il veterinario incaricato descrive lo sta salute degli animali, indicando l’assenza di zecche, la buona massa muscolare, le unghie adeguate: parametri che attestano lo stato di benessere degli animali, a nulla rilevando lo st dei luoghi. La ricorrente contesta pertanto la genericità del capo di contestazione provviso che non richiama parametri di riscontro oggettivi della condizione di sofferenza che avrebber patito gli animali. Sul fumus commissi delicti, rappresenta che i fatti contestati non sono adeguatamente riscontrati e risultano essere frutto di annotazioni sporadiche che concernono lo stato dei luoghi e non il benessere degli animali.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la mancata valutazione dell relazione veterinaria sullo stato di salute degli animali. Il NOME COGNOME COGNOME ha rilevat segno di sofferenza degli animali, se non pregresse malattie, trattandosi anche di animali anzia e adottati. I carabinieri di Valli del Pasubio hanno trasmesso la relazione tardivamente Procura della Repubblica, solo a seguito di richieste da parte del difensore e dello stes veterinario. La mancata acquisizione nell’immediatezza della relazione del medico veterinari ben avrebbe potuto smentire l’ipotesi di reato e contrastare gli indizi del fumus alla base dell’ordinanza di rigetto.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge.
1 COGNOME
VINDIRIZZO
Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”. Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo mot di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, F Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclus sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motiv apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma, 3 cod. pr pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 2508 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorchè motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, op le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvediment giurisdizionali, non ha infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.
1.1.Nel Caso di specie, l’impianto a . rgomentativo a sostegno del decisum, ‘ungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito da e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formula dal giudice a quo alla pagina 6 dell’ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 727 cod. pen., essendo stato accertato dai milit intervenuti sul posto uno stato di sporcizia e di sostanziale abbandono in cui si trovavano i cani di proprietà dell’indagata, detenuti in condizioni non compatibili con le esigenze minime c debbono essere assicurate agli animali domestici. Il Giudice a quo, al riguardo, ha richiamato i due accessi effettuati dai militari nel giugno del 2022, dai quali sono stati riscontrate mo di detenzione degli animali in un contesto caratterizzato da precaria igiene, deiezioni diffuse rimosse, cibo sparso sul terreno, incuria nella somministrazione dell’acqua da bere, lasciati s per molte ore in casa o in uno spazio esterno angusto e pieno di rifiuti.
Al riguardo si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., la detenzione di a condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un ver e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, in quanto non è necessaria la ricorrenza di situazioni quali la malnutrizione e il pessimo stat
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salute degli animali, ma rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-f dell’animale, procurando dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/07/2015, NOME a., Rv. 265267), compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882).
Si osserva che il giudice a quo ha altresì ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione p la perdurante disponibilità degli animali, posto che, nonostante le ripetute segnalazioni e i di accessi effettuati da parte della polizia giudiziaria in un lasso di tempo non breve, l’indaga mantenuto inalterate le condizioni di degrado e incuria della propria abitazione dove vivevano tre cani, chiusi in casa per lunghe ore.
Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo all risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determin vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa ( n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argonnentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D’altronde, in tema di sequestro preventivo, procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi i un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.
2. COGNOME Quanto al secondo motivo, si osserva che il giudice ha richiamato l’annotazione della Polizia giudiziaria e la relazione dell’RAGIONE_SOCIALE effettuate a seguito di sopralluogo, in cui descritte le condìzioni ‘di detenzione degli animali di propriètà della ricorrente. In parii nella relazione delle guardie zoofile dell’RAGIONE_SOCIALE è descritta una grave situazione igienico sanit e di salute degli animali malati e in condizioni incompatibili detenuti incompatibili la loro Quanto all’assenza della relazione di un veterinario, si evidenzia che l’indagata ha rifiutato accedere il NOME COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE che si era recato presso la sua abitazione in data 07/07/202 Infine, con riguardo alla relazione del veterinario NOME COGNOME che, secondo la ricorr sarebbe stato incaricato dello svolgimento della stessa, si osserva che tale relazione non p essere stata esaminata dal giudice a quo, in quanto non presente nel fascicolo al momento della pronuncia impugnata, datata 05/07/2023, essendo stata acquisita, come riferisce la ricorrente, ·solo in data 10 agosto 2023, e quindi successivamente alla pronuncia, né risulta che sul punto avanti al Tribunale del riesame sia stata sollevata doglianza alcuna. La doglianza relativa mancato deposito della relazione del veterinario AVV_NOTAIO è, dunque, inammissibile, quanto la ricorrente non evidenzia né chi avrebbe affidato l’incarico al suddetto veterinario in che termini e a quale fine, emergendo tale circostanza unicamente dal ricorso per cassazione senza allegazione alcuna a supporto, né risulta che la suddetta doglianza sia stata mai i precedenza rappresentata.
Il ricorso COGNOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione d causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente