Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40297 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 7 dicembre 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accertato la responsabilità penale di COGNOME NOME, in relazione al delitto di cui all’art. 455 cod. pen.
1.1. All’esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Bologna, sulla scorta dei appello proposti, ha ritenuto che: –a) l’attività di indagine aveva appurato in maniera incontrovertibile che l’imputato era l’utilizzatore dell’utenza n. 337NUMERO_DOCUMENTO7883348; –b) il contenuto delle intercettazioni attestava gli accordi intercorsi il 21 e 22 aprile 2008 tra COGNOME NOME l’imputato riguardanti il viaggio che il primo insieme a COGNOME NOME e COGNOME COGNOME avrebbero fatto il giorno successivo per recarsi a Casoria dall’COGNOME al fine di an utilizzando un linguaggio criptico, a quel matrimonio tuo ed a quella cerimonia che si fa là; –c) il COGNOME unitamente ai suoi accompagnatori si era fermato a Casoria, in compagni dell’COGNOME, per circa due ore; –d) dopo l’arresto del COGNOME, sulla cui automobile erano rinvenute occultate 2494 banconote contraffatte del valore complessivo di euro 49.880, COGNOME NOMENOME sempre attraverso un linguaggio criptico, informava l’COGNOME dell’incidente occorso al loro amico in occasione del quale si era fatto male e della nomina di un legale, senza che l’COGNOME chiedesse altre informazioni, limitandosi a ripetere manna ggia cose da pazzi.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 546, lett. E, cod pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione dei prova.
In particolare, non vi è alcun dato fattuale idoneo ad interpretare in maniera univoc intercettazioni, tenuto conto del linguaggio criptico usato dai conversanti, unito alla circ che la perquisizione effettuata presso la tipografia del ricorrente aveva dato esito negativ sequestro delle banconote false era avvenuto a circa 600 km di distanza dalla residenz dell’COGNOMEo.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. p
I giudici di appello nell’escludere la prescrizione del reato hanno operato il doppio aum per la recidiva contestata, in violazione del principio del ne bis in idem, con la conseguenza che in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. l’aggravante soggettiva prev dall’art. 99 cod. pen. non può essere applicata due volte.
Con il terzo motivo censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 266, 270 e 271 cod. proc. pen.
Il ricorrente osserva che inizialmente l’attività intercettiva ha avuto ad oggetto reati dagli artt. 73 e 74 D.p.R. n. 309 del 1990, di modo che non sarebbero utilizzabili nei confronti gli esiti dell’attività captativa giacché il reato contestato ex art. 455 cod.
rientra nel catalogo dei reati per i quali l’intercettazione è consentita, nonostante l’ev riconosciuta connessione ex art. 12 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, concluso per l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo della genericità dei suoi motivi, fortemente orientati al merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, meramente reiterativo di questioni già affrontate in ap e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate criti effettive da parte del ricorrente nell’atto d’impugnazione, che in definitiva non ha svo vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa.
Nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute questo aspetto – a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione del medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appe nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando op attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stess utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze posso essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615).
Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha chiarito – con motivazione aderente alle risultanze processual scevra da fratture logiche – l’esistenza di un accordo tra il ricorrente ed i correi separatamente avente ad oggetto un attività di natura illecita, desunto da una coort elementi: –a) l’uso di un linguaggio criptico, con riferimento ad un presunto matrimonio realtà mai celebrato, rispetto al quale l’COGNOME non ha mai fornito alcuna indicazione; –b) la circostanza che l’COGNOME era titolare di una tipografia e quindi in possesso degli str e delle conoscenze per stampare banconote false; –c) l’ulteriore evenienza rappresentata dalla immediata informazione fornita dal COGNOME COGNOME‘COGNOME in merito all’arres COGNOMECOGNOME avvenuto il giorno dopo l’incontro con l’COGNOME, dissimulando l’arresto co incidente con conseguente necessità di nomina di un avvocato, circostanza illogica se davvero si fosse trattato di un sinistro stradale; –d) l’uso da parte dei correi per recarsi dall’COGNOME di due automobili distinte, usate come staffette per segnalare l’event presenza di forze dell’ordine.
Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a ripro assertivamente la tesi del carattere non intellegibile delle conversazioni.
È, dunque, inammissibile detto motivo di ricorso, siccome fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualme disattese dal Giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso (da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201 COGNOME Sami, Rv. 277710).
Il ricorrente ha reiterato censure in ordine all’affermazione della sua responsabili il delitto contestatogli, sono tesi a sollecitare un’inammissibile rivalutazione degli probatori con particolare riferimento alle conversazioni intercettate, trascurando pe considerare che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3, n. 44938 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 e, incidentalmente, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, COGNOME, Rv. 239724) è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpret del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifr questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudiz legittimità se – come nel caso in esame – la valutazione risulta logica in rapport massime di esperienza utilizzate.
Né può convenirsi con il ricorrente sull’inadeguatezza della motivazione della senten impugnata, emergendo, invece, da essa che la Corte di appello ha analiticamente e diffusamente passato in rassegna gli elementi probatori posti a base del giudizi colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e ha avuto cura di disattendere le deduz difensive.
La motivazione della sentenza impugnata sfugge, dunque, a ogni rilievo censorio, non presentando affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogici ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento elaborat da questa Corte, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett comma primo dell’art. 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione).
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può infatti ess annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una ril orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunz di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire ri quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o p assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Labori Rv. 274287 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Ed infatti, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/ Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 1, n del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche, i contesta la “lettura” degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, ch pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elemen prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, i della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia “evidente”, di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005), circostanza non ricorrente nel caso di specie (si rinvia in proposito, olt alla motivazione offerta dalla sentenza impugnata, alle pagine 1-4 della prima sentenza, cui si concatenano gli eventi, in modo indiziario ma assolutamente non illogico).
Il secondo motivo è inammissibile perché non tiene conto del consolidato orientamento di legittimità a mente del quale la recidiva reiterata specifica, in circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (da ultimo, 44610 del 22/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267). Pertanto, la recidiva reiterata specif costituendo circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 99, comma quattro, cod. pen., incide non solo sul computo del termine base di prescrizione ordinaria ai sensi dell’art. secondo comma, cod. pen. ma anche sull’entità della proroga di detto termine in presenz di atti interruttivi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la questione della inutilizz delle intercettazioni è stata dedotta per la prima volta in questa Sede giacché nei mot appello non era stata sollevata doglianza alcuna riguardo alla utilizzabilità intercettazioni stesse.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento del spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/09/2024 Il Presidente L’estensore