Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48982 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48982 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, aveva rideterminato nei loro confronti la pena, per l’COGNOME in ann dieci di reclusione mesi otto di reclusione ed euro 21.480 di multa e per l’COGNOME, a seguito di concordato in appello, in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa relazione ad una serie di contestazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacen
La difesa di COGNOME NOME NOME NOME tre motivi di ricorso. Con il pri assume violazione di legge e difetto di motivazione cori riferimento alla mancata riqualificazi dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva sia in relazione all’onere motivazionale in ordine ai presuppo applicativi, sia in relazione al riconoscimento di recidiva specifica e infraquinquennale seb una precedente pronuncia di condanna si riferiva a reato estinto a seguito esito positivo de messa alla prova dei cui effetti penali non avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della recidiv Con una terza articolazione lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’art.62 n.4 cod.pen.
2.1 la difesa di COGNOME si duole dei criteri seguiti per pervenire alla determinazione della pena concordata.
I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e comunque improponibili co riferimento alla statuizione concernente l’COGNOME.
3.1 Quanto all’invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché si basa su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame hanno dato infatti conto di elementi prec al riconoscimento della non lieve entità del fatto in presenza di una attività di spaccio incess continuativa, che cori ) tava di decine di transazioni in una giornata e centinaia cessioni nel period monitorato, realizzata in maniera professionale ed organizzata, sulla base di schemi collaudati
Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logic escludere l’ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenz di questa Corte.
3.2 Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità che è propri globalità della valutazione richiesta dall’art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l’elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all’ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, av recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostrui l’attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529). In qu termini, si è giunti a ricondurre l’ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lie avendo la Corte di legittimità affermato che l’individuazione del fatto lieve non possa risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il Supremo Consesso in molteplic occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell’azione o i me impiegati da cui poter evincere la professionalità e l’ampiezza dell’attività illecita svolta. ord. n.16744 del 6.04.2022, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, COGNOME, non mass).
3.3 Il secondo motivo di ricorso è generico, privo di confronto con la motivazione del sentenza impugnata e in particolare privo di autosufficienza in ordine all’esito positivo messa alla prova che avrebbe giustificato la ipotesi di recidiva aggravata. Quanto poi presupposti di applicazione della recidiva in generale i giudici di merito hanno fornito adegu conto, anche con motivazione implicita che i fatti per cui è intervenuta sentenza di condan
costituivano l’ennesima rappresentazione di una capacità criminale di tutto rilie ingravescente, sintomo di una accentuata proclività alla commissione di delitti nel settore d stupefacenti e di accresciuta pericolosità. Sotto questo profilo peraltro i motivi di appello a aggredito la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione all’applicazione della recidi aggravata (specifica e infraquinquennale) e il giudice distrettuale aveva argomenta esclusivamente in relazione ai profili di doglianza ivi introdotti.
Manifestamente infondata è anche la terza censura in ragione delle considerazioni in precedenza espresse in ordine alla qualificazione dei fatti e della circostanza che le sin transazioni si inserivano in un contesto di professionalità e reiterazione incompatibile c previsione attenuante suddetta.
Il ricorso di COGNOME NOME risulta improponibile nei termini prospettati in presenza di concordato in appello e ai limiti previsti per la sua proposizione.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la senten emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volo della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sul richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricor cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia ri in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciut parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’ svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvien nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha riten inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibil art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’ della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edittali improntati al minimo
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), al condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/11/2023.