Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44485 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/10/1964
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/ -sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclam proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 9/04/2024, che dichiarava inammissibile l’istanza di liberazione anticipata in relazione periodo dal 12 febbraio al 12 agosto 2020, in quanto il periodo richiesto non risultava ineren al titolo in esecuzione, riferendosi, invece, al diverso SIEP 1071/2020.
Ha, invero, osservato detto Tribunale che, pure a fronte della riconosciuta continuazione, titoli esecutivi sono rimasti distinti e che correttamente il Magistrato di sorveglianza rit inammissibile l’istanza.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pr pen. e vizio di motivazione.
La difesa lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur dando atto dell’esistenza della continuazione tra il titolo in esecuzione al momento di presentazione dell’istanza liberazione anticipata (SIEP n. 4319/2019 relativo alla sentenza n. 2133/2020 Reg. Sent. Tribunale di Roma) e quello del quale era stato espiato il periodo di detenzione (dal 12 febbrai all’il agosto 2020) che si chiedeva di valutare nella domanda dichiarata inammissibile (SIEP n. 1071/2020 relativo alla sentenza n. 11042/2019 Reg. Sent. Tribunale di Roma), ha rigettato il reclamo in ragione dell’assenza di un provvedimento di cumulo che unificasse i due titoli.
Rileva che dalla sentenza n. 2133/2020 emerge che il giudice del merito, in sede di cognizione del secondo reato commesso dal ricorrente, aveva riconosciuto la continuazione e per l’effetto aveva unificato le pene concorrenti nell’unica pena di anni 10 di reclusione e di euro di multa; e che dallo stesso ordine di esecuzione n. 1071/2020 risultava che la pena era stata determinata in aumento, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 11042 de 2019, ossia con il titolo da ultimo in esecuzione e confluito nel SIEP n. 4319/2019, per il qu era stata richiesta la liberazione anticipata.
Il ricorrente, fermo restando che il condannato aveva eseguito interamente la porzione di pena relativa alla seconda condanna in regime di misura cautelare e non aveva alcun senso logico che la Procura presso il Tribunale di Roma emettesse un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, osserva che: – sia nel caso di unificazione di pene concorrenti che ne caso di continuazione tra i reati è pacifico che vale il principio dell’unitarietà dell’esecuzion cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica e ciascun periodo di carcerazione va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commess
il vincolo della continuazione determina l’applicazione di un cumulo giuridico temperato ch rileva ai fini della sospensione condizionale delle pene e della liberazione anticipata; – infin fini del beneficio in ultimo menzionato neppure è necessaria la continuità del periodo d detenzione da valutare.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. E’, invero, principio consolidato – si vedano Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509 e Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886 – che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiat per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione in executivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto del cumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un unicum non ancora interamente eseguito, all’interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse.
1.2. Nel caso in esame il periodo già espiato in forza di titolo detentivo unificato dal vin della continuazione a quello in espiazione al momento della domanda andava dunque computato poiché l’applicazione della disciplina del reato continuato comporta che quello risultante sia titolo esecutivo unico all’interno del quale riprendono vigore anche le pene già espiate che v siano state incluse.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2024.