Liberazione Anticipata: Perché un Ricorso Generico Viene Dichiarato Inammissibile
La liberazione anticipata rappresenta uno strumento fondamentale nel percorso di rieducazione del condannato, ma la sua concessione è subordinata a una valutazione rigorosa della condotta del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata specificità dei motivi di ricorso possa precludere l’accesso a questo beneficio, confermando la decisione dei giudici di merito basata sulle infrazioni disciplinari.
I Fatti del Caso
Un detenuto si era visto respingere parzialmente la richiesta di liberazione anticipata per un periodo di sei semestri, compreso tra marzo 2021 e settembre 2022. La decisione, presa in origine dal Magistrato di sorveglianza e confermata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza, si basava sulla presenza di infrazioni disciplinari commesse dal condannato in quel lasso di tempo.
Ritenendo ingiusta tale valutazione, il detenuto, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale. L’argomentazione difensiva sosteneva che le sanzioni disciplinari non potessero, di per sé, giustificare il diniego del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero se il detenuto meritasse o meno il beneficio, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa erano generici e basati su questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione della Condotta per la Liberazione Anticipata
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio della Corte di Cassazione. Quest’ultima non può riesaminare i fatti del caso o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (in questo caso, il Tribunale di sorveglianza). Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza era stata ritenuta ben motivata. I giudici avevano fatto un riferimento “compiuto e logico” al periodo in esame, alle infrazioni disciplinari commesse e alle sanzioni ricevute. Questi elementi erano stati interpretati come espressione di una “mancata partecipazione all’opera di rieducazione” e di una “complessiva insofferenza alle regole”.
Il ricorso della difesa, invece, è stato giudicato inammissibile perché:
1. Era generico: Non indicava in modo specifico quali norme di legge sarebbero state violate e perché la motivazione del Tribunale fosse illogica.
2. Era basato sui fatti: Tentava di offrire una diversa interpretazione dei comportamenti del detenuto (collegandoli a ragioni di isolamento), una valutazione che spetta ai giudici di merito e non alla Cassazione.
In sostanza, non è sufficiente contestare la conclusione di un giudice; è necessario dimostrare, con argomenti di diritto, che quella conclusione è il frutto di un errore giuridico o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali per chi opera nel diritto penitenziario. In primo luogo, la condotta del detenuto è l’elemento cardine per la concessione dei benefici penitenziari come la liberazione anticipata. Le infrazioni disciplinari non sono meri incidenti di percorso, ma vengono interpretate come un indicatore del grado di adesione al percorso rieducativo. In secondo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente ineccepibile. Deve concentrarsi su questioni di diritto e sulla critica logico-giuridica della sentenza impugnata, evitando di trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa costruire impugnazioni solide, specifiche e pertinenti al ruolo della Corte di legittimità.
Perché la richiesta di liberazione anticipata è stata inizialmente respinta?
La richiesta è stata respinta parzialmente perché il condannato aveva commesso delle infrazioni disciplinari nel periodo di riferimento, considerate dai giudici come prova di una mancata partecipazione al percorso rieducativo e di un’insofferenza generale alle regole.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure presentate erano generiche, non indicavano specificamente le ragioni di fatto e di diritto e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente, oltre a non ottenere la revisione della decisione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Genova il 10/11/1978
avverso l ‘
ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, è stato rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l ‘ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha respinto parzialmente la richiesta di liberazione anticipata relativa a sei semestri, in relazione al periodo compreso tra il marzo 2021 e il settembre 2022.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME ( inosservanza o erronea applicazione di legge penale ) è inammissibile in quanto devolve censure generiche e prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui fondano, nonché non consentite in sede di legittimità perché versate in fatto.
Rilevato , infatti, che l ‘ordinanza impugnata fa compiuto e logico riferimento al periodo compreso tra Marzo 2021 e settembre 2022, alle infrazioni disciplinari
in cui è incorso il condannato, nonché alle sanzioni, reputate espressione di mancata partecipazione all’opera di rieducazione e tali da manifestare una condotta di complessiva insofferenza alle regole, secondo un ragionamento avversato soltanto con argomenti generici ed in fatto (perché collega i comportamenti sanzionati a ragioni connesse all ‘isolamento in atto).
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025