Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Magistrato di sorveglianza di Potenza
contro
Gip Potenza
nel procedimento introdotto da
NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza
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RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 20 febbraio 2025, NOME COGNOME, condannata ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di due anni di reclusione, convertita nell’equivalente periodo di lavori di pubblica utilità, ha avanzato istanza di riconoscimento della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., avendo scontato un periodo di pena equivalente ad un semestre.
La richiesta è stata proposta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, che, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Potenza.
Il giudice investito ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. ritenendo, a sua volta, non configurabile la propria competenza in punto di liberazione anticipata relativa al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
A supporto ha svolto diffuse considerazioni contrapposte a quelle articolate negli arresti di questa Corte sul punto.
Ha evidenziato alcuni tratti specifici della disciplina della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, tanto da giustificare la previsione di un’autonoma disciplina rispetto alle altre pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare che, alla luce della più ampia restrizione della libertà personale, sono attribuite, nella fase esecutiva, alla «gestione» e alla «vigilanza» del Magistrato di sorveglianza.
Al contrario, il lavoro di pubblica utilità, una volta applicato dal giudice dell cognizione, rimane sotto la «supervisione» di quello stesso giudice che opera in stretto rapporto con l’UEPE nei termini descritti dall’art. 63 legge n. 689 del 1981.
Anche sulle modifiche eventualmente richieste relativamente alla pena sostitutiva in questione, provvede il giudice che l’ha irrogata, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 64 legge n. 689 del 1981 che differenzia la competenza, sul punto, a seconda che si tratti di lavoro di pubblica utilità o di altre pene sostitutive, con particolare riguardo, ancora, alla semilibertà e alla detenzione domiciliare.
L’art. 66 legge n. 689 del 1981, inoltre, attribuisce una specifica competenza al giudice dell’esecuzione in materia di verifica in caso di mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità ovvero di inosservanza delle relative prescrizioni che può determinare la revoca della pena sostitutiva.
Altra specificità è stata segnalata con riferimento alla previsione di cui all’art. 70 legge n. 689 del 1981 che per l’ipotesi di esecuzione del lavoro di pubblica
utilità anche concorrente con pene sostitutive diverse sancisce la permanenza della competenza del giudice che ha applicato quella pena.
La disamina di questo primo gruppo di norme ha indotto il giudice che ha sollevato il conflitto a ritenere configurabile un disegno normativo che differenzia il lavoro di pubblica utilità (che rimane nell’ambito di controllo del giudice che lo ha disposto) dalle altre pene sostitutive detentive per le quali il «monitoraggio» è affidato al Magistrato di sorveglianza.
Tutto ciò premesso, il giudice che ha sollevato il conflitto ha desunto che la previsione di cui all’art. 76 legge n. 689 del 1981 che rinvia, fra l’altro, all’art. comma 12-bis, ord. pen., con la clausola che fa salva la «compatibilità» della disposizione, non vale ad attribuire la competenza al Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata nel caso di lavoro di pubblica utilità.
Il rinvio del quale si è detto assumerebbe un significato meramente formale limitato al solo istituto della liberazione anticipata ma non anche ai profili dell competenza, stante l’assenza, fra le disposizioni oggetto di rinvio, dell’art. 69-bis ord. pen. che proprio quella competenza (del Magistrato di sorveglianza) stabilisce.
Ad ulteriore supposto, è stato evidenziato che la tesi che esclude la competenza del giudice dell’esecuzione determina una sorta di unicum, trattandosi del solo caso in cui il beneficio penitenziario è totalmente svincolato da un’esecuzione che sia in carico alla Magistratura di sorveglianza.
Peraltro, lo stesso art. 69-bis ord. pen. deporrebbe nel senso fatto proprio dal giudice che ha sollevato il conflitto.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste il denunciato conflitto essendosi determinata una stasi processuale per effetto del contemporaneo rifiuto di due giudici di prendere cognizione del medesimo procedimento; situazione risolvibile solo a seguito di decisione di questa Corte.
Deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza.
Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quella dell’ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.
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bis legge n. 689 del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo Ufficio.
Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).
In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME; Sez. 1, n. 22662 del 7/03/2025, COGNOME; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl. GIP Cosenza/MdS Cosenza; Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl. MdS Firenze/GIP Firenze; Sez. 1, n. 37694 del 7/10/2025, confl. Trib. Busto Arsizio/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, COGNOME che ha ribadito, incidentalmente, il medesimo principio.
Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco delle norme di riferimento.
In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell’art. 69 bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall’art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112., in base al quale «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127de1 codice di procedura penale».
Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».
Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell’esecuzione per l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte l questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981, come modificati, dall’art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per la concessione del beneficio deve ritenersi la competenza del Magistrato di sorveglianza.
Consegue, da quanto esposto, la dichiarazione di competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 29/10/2025