Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avve sentenza della Corte d’appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, i quella del Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di cui all’art. 18 c), codice strada (in Castellammare di Stabia, 7/2/2019), è stato riconosciuto i della sospensione condizionale della pena;
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazio base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivaz 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al r cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giusti argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla valutazione in istanza di conversione ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, codice strada;
che, in particolare, la Corte d’appello ha condiviso il giudizio negativo operato giudice, valorizzando l’avvenuta circolazione in stato di alterazione alcolica in pie in zona ad elevata intensità di circolazione, altresì richiamando il precedente s capo all’imputato, così assolvendo all’onere di giustificare una valutazione discrezionale (sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799-01, in cui si è precisato che tale sostituzione non consegue automaticamente al ricorrere dei pre legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi second dettati dall’art. 133 cod. pen.; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01).
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024