Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41714 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 28/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Bologna vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 1 aprile 205 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale che era stata introdotta da NOME.
In motivazione si rappresenta che la domanda riguarda un decreto di cumulo (sospeso) emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì e che il richiedente Ł risultato irreperibile.
Quanto alla richiesta di rinvio di trattazione della udienza per preteso impedimento dell’istante, il Tribunale rileva, al di là della tempestività delle memorie difensive, che il divieto di reingresso in Italia dell’NOME Ł scaduto in data 2 luglio 2020, avendo durata triennale. Non vi era, pertanto, alcun impedimento al rientro.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso Ł affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. NOME, residente in Albania, aveva espressamente chiesto di essere presente e la difesa ha documentato l’esistenza di una richiesta rivolta al Prefetto di Torino nel senso della attuale insussistenza di divieti di reingresso. Non poteva, pertanto, nØ dichiararsi la intempestività della domanda nØ la assenza di un divieto di reingresso, in assenza di risposta della autorità amministrativa.
Al secondo motivo si deduce, sul tema della attestazione di irreperibilità, vizio di motivazione.
Si evidenzia che la stessa dichiarazione di irreperibilità sul territorio nazionale finisce con essere illegittima e comporta la violazione del diritto al contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Quanto al tema dell’impedimento, la decisione del Tribunale di disattendere la richiesta di rinvio Ł congruamente motivata, posto che nessuna attestazione amministrativa poteva dirsi necessaria, a fronte di un divieto di reingresso – avente durata triennale – scaduto il 2 luglio 2020. Ben poteva, pertanto, NOME, rientrare nel territorio nazionale al fine di partecipare alla udienza di trattazione della domanda di misura alternativa.
Quanto al profilo della irreperibilità questa Corte di legittimità ha piø volte affermato che l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato (sul territorio nazionale), sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni (tra le molte Sez. I n. 22442 del 17.1.2019, Rv 276191). Dunque il ricorso si mostra – sotto tale profilo – del tutto generico, atteso che la mancata reperibilità di NOME sul territorio nazionale Ł dipesa da una sua scelta di non rientrare in Italia, pur essendo – tramite il difensore – debitamente informato della esistenza del procedimento.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME