Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41744 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
avverso la sentenza resa dal Tribunale di La Spezia in data 13 Febbraio 2025 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME n. a Melito di Porto Salvo il 24/6/1996
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di La Spezia ha assolto COGNOME NOME dal concorso nella truffa aggravata in danno di COGNOME NOME per non aver commesso il fatto. In particolare il giudicante ha ritenuto insufficiente a fondare la responsabilità dell’imputato la
circostanza che l’anticipo per la vendita di un carro attrezzi perfezionata on line fosse confluito sulla carta poste pay intestata al COGNOME e mai denunciata smarrita, reputando indispensabili elementi ulteriori idonei ad attestare la materiale disponibilità dello strumento di pagamento in capo all’intestatario , quali i documenti esibiti al momento dell’attivazione della carta e l’acquisizione delle movimentazioni della stessa .
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l’intestazione della carta poste pay all’imputato n on fosse elemento idoneo a fondare la responsabilità concorsuale del prevenuto per il delitto di truffa contestato, in contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia. Inoltre, il giudice è incorso in palese illogicità laddove ha sostenuto la necessità di riscontri circa l’effettiva disponibilità dello strumento di pagamento anche in relazione alle movimentazioni successive all’accredito effettuato dalla p.o. e ha rimarcato la mancata acquisizione della documentazione esibita al momento dell’attivazione sebbene nessuno abbia mai ipotizzato l’uso di documenti falsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto di dover escludere la responsabilità del COGNOME per il delitto di truffa concorsualmente ascrittogli reputando insufficienti gli elementi acquisiti a suo carico nel corso dell’istruttoria dibattimentale e consistenti nell’avvenuto accredito sulla carta poste pay intestata all’imputato dell’anticipo di euro 500,00 versato della p.o. a fronte del concordato acquisto di un automezzo Iveco Cargo.
La motivazione rassegnata appare censurabile con riguardo ai criteri adottati nella valutazione della prova, che ignorano il relativo riparto ed illogicamente svalutano la capacità rappresentativa degli elementi acquisiti sulla scorta di argomenti meramente congetturali ed ipotetici.
1.1Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in assenza di attendibili elementi di segno contrario, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogic a l’affermazione secondo cui l’intestatario di una carta postepay, sulla quale venga chiesto di accreditare e venga effettivamente accreditato il profitto di una truffa, sia anche il beneficiario di tale pagamento e sia quindi, in quanto tale, responsabile, quanto meno a titolo di concorso, del reato. Risponde, infatti, a criteri logici che l’incameramento del profitto avvenga a favore di soggetto partecipe della condotta truffaldina e l’utilizzo a tal fine di strumenti di pagamento elettronici costituisce modalità usuale che, in assenza di puntuali deduzioni alternative, impone di ritenere il titolare della carta responsabile dell’illecito.
Inoltre, il rilascio della carta postepay presuppone la verifica dell’identità del l’ intestatario e la possibilità di effettuare prelievi è subordinata all’uso di un codice PIN, che è nella esclusiva
disponibilità del titolare. Appaiono, dunque, scarsamente perspicui i dubbi del giudicante in ordine alla necessità di corroborare il dato dell’intestazione dal momento che l’imputato, fiduciariamente assistito, non ha ritenuto di partecipare al processo e non ha effettuato alcuna dichiarazione in ordine all’eventuale cessione o smarrimento della carta in discussione ovvero in ordine ad un furto di identità.
1.2 Deve al riguardo ribadirsi che, sebbene il sistema processuale penale non preveda alcun onere probatorio a carico dell’imputato, spettando alla pubblica accusa la prova dei fatti contestati, tuttavia per costante giurisprudenza allo stesso compete l’ onere di allegazione di elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284-01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255916-01). Pertanto, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o di massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della cosiddetta “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373-01; n. 7484 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 259245-01).
Di detti principi il Tribunale non ha fatto corretta applicazione, incongruamente svalutando il dato incontestato dell’intestazione al COGNOME della carta poste pay sulla base di una ipotetica, e mai prospettata dall’interessato, discrepanza tra titolar e formale e utilizzatore effettivo dello strumento di pagamento che non ha riscontro nelle risultanze processuali.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia in diversa composizione soggettiva per nuovo giudizio che emendi le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di La Spezia in diversa persona fisica per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME