Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41521 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Trib. Libertà di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che si è riportato alle memorie scritte ed ha concluso per il rigetto del ricorso; chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con tutte le sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1° luglio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il decreto con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale sita nel comune di Montepaone, meglio descritta nell’imputazione cautelare, confinante con l’area di pertinenza di un fabbricato di proprietà dell’attuale ricorrente NOME COGNOME, inda gata del reato di cui all’art. 1161, cod. nav., area delimitata da recinzione in muratura, considerata oggetto di occupazione illegittima da parte dell ‘attuale ricorrente, che ne impediva all’uso pubblico e che annetteva, facendone pertinenza comune in parte pavimentata e in parte ad uso giardino, al fabbricato di sua proprietà.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge penale (art. 1161 cod. nav.) ed il correlato vizio di carenza/apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti a norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
In sintesi, il primo motivo, sviluppa alcune censure che investono, da un lato, il vizio di motivazione, qualificato in ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. come ‘violazione di legge’ sotto il profilo della motivazione apparente: (a) il primo motivo di ricorso deduce anzitutto, quanto all’asserita mancanza di concessione demaniale, come il Tribunale avrebbe posto a fondamento del rigetto la non titolarità di concessione, ma ciò presupporrebbe (logicamente) che l’area sia demanio marittimo; la difesa contesta a monte tale qualificazione, rendendo irrilevante, ai fini dell’art. 1161 cod. nav., il tema concessorio; (b) il primo motivo di ricorso rileva, in secondo luogo, che l’ordinanza avrebbe affermato che dal ripristino non emerga la natura privata della particella; la difesa replica che non ha mai sostenuto la ‘natura privata’, bensì che l’area è fuori dal demanio marittimo (collocata nel diverso demanio dello Stato), secondo l’esito definitivo del ripristino 2025; (iii) ancora, il Tribunale avrebbe valorizzato accertamenti del 2024, ma la difesa osserva che la perimetrazione 2024 era provvisoria e resa instabile dai lavori di manutenzione/aggiornamento del SID, con esito definitivo nel 2025 di esclusione dell’area dal demanio marittimo; (iv) sotto ulteriore p rofilo, l’ordinanza invoca l’assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione; la difesa ribadisce che non assume natura privata del bene, bensì la diversa afferenza al demanio dello Stato, rilevata per tabulas (risultanze del S.I.D., unitamente a l dato catastale con distinto codice fiscale). Da ciò l’argomento sull’inconferenza della sdemanializzazione, non trattandosi di contrarius actus rispetto ad una previa demanializzazione marittima o delimitazione ex art. 32 cod. nav. formalizzata; (v) infine, la difesa evidenzia che la fase di manutenzione e l’esclusione definitiva del 2025 renderebbero inesigibile la consapevolezza della natura demaniale marittima dell’area, elidendo l’arbitrarietà richiesta dall’ar t. 1161 cod. nav.; l’ordinanza non si sar ebbe confrontata con tale rilievo. La doglianza difensiva, si noti, è sorretta da richiami a giurisprudenza amministrativa sulla valenza probatoria del SID (T.A.R. Puglia Lecce 2014; T.A.R. Lazio 2018; Cons. Stato 2015; T.A.R. Lazio -Roma, Sez. V-ter, 5.9.2025, n. 16042) quale strumento cartograficoamministrativo idoneo a identificare l’estensione dei beni demaniali e la linea giuridica di separazione rispetto alla proprietà di terzi; ciò viene utilizzato per corroborare la tesi che oggi la particella sia al di fuori del demanio marittimo
Il primo motivo deduce, inoltre, una correlata violazione di legge sostanziale sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 1161 cod. nav.
La difesa deduce, in particolare, che l’ordinanza incorrerebbe in violazione di legge perché applica l’art. 1161 cod. nav. (occupazione arbitraria di beni del demanio marittimo) pur a fronte di elementi ufficiali (SID, unitamente alle risultanze catastali) che escludono la natura marittima della particella oggi in sequestro, collocandola nel diverso demanio dello Stato: dunque mancherebbe l’elemento oggettivo (bene demaniale marittimo). Quanto all’elemento soggettivo, l’avverbio ‘arbitrariamente’ presuppone -secondo la prospettazione difensiva -la consapevolezza della natura demaniale marittima dell’area; l’incertezza determiNOME dalla manutenzione del S.I.D. nel 2023 -2024 e la successiva esclusione nel 2025 escluderebbero in radice l’arbitrarietà (dunque, il dolo), onde la conferma del sequestro per un reato insussistente giuridicamente integrerebbe violazione di legge.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente sul periculum (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e per uso illegittimo del potere integrativo da parte del riesame, con conseguente vizio di ultrapetizione rispetto alla richiesta del P.M.
In sintesi, la difesa anzitutto eccepisce che il decreto genetico del G.I.P., pur evocando la finalità di confisca (art. 321 cod. proc. pen., in relazione all’art. 240 cod. pen.), sarebbe sorretto da una motivazione generica e stereotipata, più consona ad una finalità impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (interrompere la permanenza o prevenire ulteriori conseguenze) che non ad una finalità anticipatoria della confisca ex comma 2, e che il riesame si sarebbe limitato a condividere tali argomentazioni senza un autonomo apparato esplicativo sul periculum , ciò integrando una motivazione apparente ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso richiama poi l’orientamento di questa Corte (espresso da Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287827 -05), secondo cui sul medesimo bene possono convergere finalità plurime del sequestro (comma 1 e comma 2 dell’art. 321, cod. proc. pen.), ma devono essere entrambe indicate dal P.M.; il giudice non può adottare il decreto per esigenze non richieste, né può ‘integrare’ la motivazione mancante sull’esigenza cautelare perseguita. In caso di richiesta limitata a d una sola finalità, l’emissione per l’altra integra il vizio di ultrapetizione e inesistenza della motivazione su quel profilo, precludendo al giudice del riesame l’integrazione.
Inoltre, la difesa deduce l’incompatibilità della confisca penale di manufatti realizzati in violazione del codice della navigazione con i poteri amministrativi speciali dell’autorità competente (occupazione, uso, rimessione in pristino
nell’area del demanio marittimo), richiamando Sez. 3, n. 32359 del 17/04/2019, Spennato, Rv. 277067 01, così da rimarcare l”eccentricità’ della scelta ablativa nel caso concreto.
Infine, viene evocato il perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen. (ammissibilità del ricorso solo per violazione di legge), specificando -in linea con Sez. U, COGNOME (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 -01) ed altre conformi -che rientrano nella violazione di legge anche i vizi di motivazione radicali (apparenza, mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza) tali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del provvedimento.
E’ pervenuta requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte in data 27 novembre 2025, cui si è riportato anche in udienza, con richiesta di rigetto del ricorso.
Nel caso in esame il provvedimento, secondo il PG, è dotato di motivazione esistente, logica e coerente, apparendo condivisibile la decisione di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene per sussistenza del fumus commissi delicti , non risultando dalle produzioni difensive alcun provvedimento di sdemanializzazione definitiva del bene ‘accorpato’ dall’indagato alla propria proprietà, e motivando adeguatamente il sussistente periculum in mora del protrarsi del reato e RAGIONE_SOCIALE sue conseguenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, discusso in udienza a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale proposta dalla difesa, è inammissibile per carenza di interesse.
La ricorrente non contesta l’estraneità dell’area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso si legge in ricorso: “.. la difesa non ha mai sostenuto che l’area oggetto di sequestro non fosse demaniale …..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l’appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l’area rientra nel diverso demanio dello S tato e non nel demanio marittimo…” ; cfr. anche il punto ove si legge ulteriormente: la difesa ” …ha ulteriormente evidenziato come l’area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …”) .
2.1. Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell’area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro.
Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 – 04).
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01).
2.2. Né soccorre la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta all ‘ udienza del 25 settembre 2025 (ric. COGNOME, ricorso R.G. n. 34936/2024) per cui ” la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione “.
Nel caso in esame, nessuna deduzione risulta invero formulata in tal senso.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determiNOME in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 18/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME