Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA NOME l’ordinanza emessa in data 17/04/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/04/2024, il Tribunale di Napoli ha dichiarat inammissibile, per carenza di interesse correlata alla non ancora avvenu esecuzione del provvedimento, la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME NOME decreto di sequestro preventivo in via diretta o per equivale emesso nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 09/02/20 in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs n. 74 del 2000, cod. pen.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che il decret sequestro era stato notificato il 26/03/2024 e che, nella stessa data, gli i credito avevano bloccato i conti correnti del COGNOME, pur se la forma esecuzione del provvedimento era avvenuta solo il successivo 09/05/2024.
In tale situazione, in cui il blocco dell’operatività dei conti aveva comp l’immediata indisponibilità delle somme ivi giacenti, risulta indubbia – ad della difesa ricorrente – la sussistenza di un concreto interesse a prop richiesta di riesame, che del resto era stato adeguatamente documenta nell’udienza camerale di riesame, con la produzione degli estratti conto d emergeva il vincolo di indisponibilità già apposto.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollec l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo condivisibili í ri difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorch formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effett dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento caute diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorge in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazi (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282339 – 01. In senso conform cfr. Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272657 – 01, secondo la «in tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre o dal momento comunicazione dei c.d. “blocchi” effettuati dall’istituto bancario o dal mome anche precedente, in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimen di sequestro»).
Si tratta di un principio del tutto condivisibile e pienamente applicabi fattispecie in esame, in cui il COGNOME aveva documentalmente provato, già all’udienza camerale dinanzi al Tribunale di Napoli, di aver subito il blocco de bancari sin dal giorno di notifica del decreto di sequestro, e dunque i ampiamente anteriore alla sua formale esecuzione (cfr. all. 2 all’odierno rico
Doveva quindi ritenersi sussistente, alla data della proposizione della ric di riesame, un concreto interesse a ricorrere in capo al COGNOMECOGNOME COGNOME moment
che questi, alla data del 26/03/2024, aveva non solo avuto formale notizia del provvedimento del G.i.p., ma era stato anche già stato privato – per effetto del “blocco” immediatamente disposto dall’istituto di credito – del potere di disporre delle somme giacenti sui conti oggetto del provvedimento.
Quanto precede impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 01 ottobre 2024 Il Consigl GLYPH estensore
Il Presidente