Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41689 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Careri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l’AVV_NOTAIO, che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH COGNOME NOME, per il tramite dei difensori di fiducia NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria del 02/02/2022 si dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo E) della rubrica perché estinto per prescrizione – 110, 61 n.2, 497 bis comma 2 cod. pen.- e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006 contestata al capo A) della rubrica -art. 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R 309/90, art. 4 L. 146/2006; art. 7 L. 203/1991- si rideterminava la pena inflitta al COGNOME in anni 16 di reclusione con conferma nel resto.
Nel procedimento è stata ritenuta l’esistenza di un’associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) che vedeva NOME COGNOME e NOME COGNOME associati tra loro e con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME allo scopo di commettere
più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 stesso d.P.R. e, in particolare, per aver compiuto atti preparatori diretti ad importare sostanze stupefacenti provenienti dai paesi esteri e, nella vicenda in esame, dai paesi del Sudamerica, realizzando, in tal modo, una struttura organizzativa nella quale NOME COGNOME e NOME COGNOME rivestivano i ruoli di promotori,organizzatori e finanziatori.
GLYPH Il ricorso si articola in tre motivi con i quali si chiede l’annullamento o la riforma della impugnata decisione.
2.1 GLYPH Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 146 bis, punto tre, e 205 ter delle Norme di Attuazione del codice di procedura penale, nonché dell’art. 133 ter, comma 3 cod. proc. pen. per complessiva violazione di adeguate tutele difensive. Nullità assoluta dell’impugnata decisione per violazione degli artt. 179, comma 1, e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: si eccepisce l’irritualità del collegamento di videoconferenza dell’appellante, detenuto presso un carcere di Lima, Perù, con l’aula in cui si celebrava il processo presso la Corte di appello di Reggio Calabria, in assenza di dispositivi che consentissero all’imputato ai difensori dì colloquiare riservatamente.
2.2 GLYPH Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 lett. d) cod proc pen e all’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., avuto riguardo alla violazione degli artt. 125, comma 3, e 533 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta condotta associativa del ricorrente; si solleva eccezione di inutilizzabilità delle chat transitate sul telefono BlackBerry utilizzato dagli imputati ritenendo che l’acquisizione delle stesse sarebbe dovuta avvenire tramite rogatoria internazionale, nonché la omessa distinzione tra ‘tecnica dell’istradamento’ e ‘rogatoria internazionale’; si lamenta la errata identificazione del COGNOME, essendosi la Corte di appello appiattita sulla decisione del giudice di primo grado trascurando il dovere di motivare.
2.3 GLYPH Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla dosimetria della pena, alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. nonché in relazione agli eccessivi aumenti di pena ascritti ai sensi dell’art 81 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è generico e infondato.
L’art. 146-bis co. 1-quater Norme di Attuazione del codice di procedura penale prevede la massima apertura nei confronti del mezzo audiovisivo e accorda al giudice la possibilità – connotata da un forte contenuto valutativo – di
ammettere con decreto motivato la partecipazione a distanza al processo al ricorrere di motivi di «sicurezza», in caso di «particolare complessità» e per «evitare ritardi», ovvero per assumere la testimonianza di una persona in stato di detenzione presso un istituto penitenziario a qualunque « titolo. La partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto all’estero, che non possa essere trasferito in RAGIONE_SOCIALE, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell’articolo 133-ter del codice. (Art 205 ter Norme di Attuazione del codice di procedura penale).
Nel caso in esame, va sottolineato che l’imputato, presente in videocollegamento, ha necessariamente acconsentito alla partecipazione a distanza; la relativa eccezione, già proposta in sede di dibattimento, è stata valutata dalla Corte di appello, che ha disposto procedersi oltre, rilevando che ‘allo stato non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa trattandosi di una normale videoconferenza, seppure celebrata con un personal computer e non con i sistemi d’uso al DAP’, e sottolineando che ‘nessuna specifica richiesta di interlocuzione è stata avanzata in termini non compatibili con lo strumento in atto utilizzato’.
Da qui la infondatezza e la genericità del motivo, non essendo stato specificato in concreto qual è stato il vulnus che la difesa lamenta solo astrattamente.
Il secondo motivo è parimenti infondato, in relazione ad entrambi i punti proposti (inutilizzabilità delle chat; non corretta identificazione del ricorrente).
Va premesso che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la motivazione della sentenza impugnata si salda ed integra quella del giudice di primo grado, secondo la struttura della c.d. “doppia conforme”. Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti i punti contestati, e in particolare quanto all’interpretazione e alla valutazione dei molti elementi indiziari. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione).
Risultano pertanto inammissibili le doglianze difensive proposte, che risultano sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da
attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Ed infatti, ricordando che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema, dve essere sottolineato come il motivo proposto, in entrambi i punti, dopo aver revocato elementi in fatto con la pretesa di una loro rivisitazione, finisce per contestare ripetere doglianze già presentate in sede di appello e disattese con motivazione qui non censurabile.
6.1 GLYPH In particolare: sulla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, la Corte di appello ha richiamato, al pari della sentenza di primo grado la sentenza della Corte di Cassazione del 09/05/2019 n.36381 con la quale l’identica questione fondata sollevata dai coimputati di COGNOME separatamente giudicati è stata ritenuta infondata. (in motivazione: ‘l’acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto blackberry, c.d. pin to pin, non necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in RAGIONE_SOCIALE, nel senso cioè che, indipendentemente dall’intellegibilità del messaggio, siano partite o siano pervenute su un terminale allocato in RAGIONE_SOCIALE o gestito da un operatore italiano ed il segnale sia stato captato, come nella specie, sul suolo italiano, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fase successiva al compimento della sequenza intercettiva) sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero. I ricorrenti non distinguono affatto tali diverse fasi e, erroneamente cumulandole, omettono di confrontarsi con una situazione di fatto e giuridica che non è sussumibile nelle fattispecie invocate per sostenere la necessità del ricorso alla rogatoria internazionale ai fini dell’utilizzabilità del contenuto delle comunicazioni intercettate. Va ribadito che, per quanto riguarda l’attività di intercettazione di telecomunicazioni, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che le operazioni di captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche debbano essere effettuate attivando le procedure di assistenza giudiziaria rogatoriale soltanto se esse richiedono il compimento di attività all’estero, circostanza esclusa quando le attività possano invece essere svolte dal territorio nazionale, con la conseguenza che, non venendo, in tal caso, intaccata la sovranità territoriale di
uno Stato estero, alcuna assistenza giudiziaria è necessario richiedere. In quest’ottica, deve ritenersi che gli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale consentano il controllo e la captazione, senza la necessità di ricorrere allo strumento della rogatoria internazionale, tanto delle comunicazioni in partenza dall’RAGIONE_SOCIALE verso utenze straniere, quanto di quelle in arrivo su utenze italiane, anche mobili, quantunque in uso all’estero, dal momento che, in tal caso, ciò che rileva è la nazionalità, dell’utenza ovvero la presenza del terminale (anche se intercettato attraverso il codice IMEI o il Pin) nel territorio nazionale (permanenza accertata dalla sua localizzazione attraverso la presenza del segnale sul suolo italiano) e il conseguente assoggettamento dell’apparecchio alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l’ente gestore del servizio (Sez. 4, n. 35229 del 07/06/2005, COGNOME Vasquez, Rv. 232080) o dello Stato in cui comunque si trova allocato l’apparecchio utilizzato per le comunicazioni e, quindi, anche delle chiamate partenti dall’estero e convogliate in un “nodo” posto in RAGIONE_SOCIALE a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale (cosiddetta procedura di istradamento), dal momento che, pure in tale ipotesi, l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle comunicazioni viene compiuta completamente nel territorio italiano (Sez. 3, n. 19424 del 07/02/2014, Celentano, non mass.),In definitiva, è necessaria la rogatoria internazionale solo per l’intercettazione di conversazioni che intercorrono su utenze estere o su terminali (anche se intercettati attraverso il codice IMEI o il Pin) tra soggetti che non si trovino in territorio italiano.
Quanto poi alla fase successiva, quella cioè diretta a conoscere il contenuto preciso della comunicazione Antercorsa tra i soggetti intercettati quando il significato di essa non sia, per qualsiasi causa, immediatamente riconoscibile, la questione, che qui rileva, è se sia necessario ricorrere alla rogatoria internazionale per l’acquisizione di dati e/o documenti informatici conservati in territorio straniero, siano essi detenuti da una pubblica autorità o da un soggetto privato. In questo caso, il ricorso alla procedura rogatoriale per acquisizioni documentali estere, benché possibile, non risulta necessario ogniqualvolta si tratti di materiale di pubblico dominio oppure il suo legittimo detentore (il collaterale organo giudiziario o di polizia, la persona offesa, l’amministrazione pubblica, la società che gestisce il servizio telefonico, l’RAGIONE_SOCIALE provider, qualsiasi persona fisica o giuridica, eccetera) offra detto materiale o liberamente lo metta a disposizione su richiesta degli interessati. A questa conclusione si giunge valorizzando, nel suo contenuto più sostanziale, il concetto stesso di rogatoria internazionale che implica una richiesta di assistenza (cooperazione) giudiziaria che uno Stato presenta ad un altro per il compimento, in territorio estero, di attività probatoria o di altra attivit connessa ad esigenze di un procedimento in corso nonché per acquisizioni
documentali, rogatoria alla quale lo Stato estero richiesto decide, di volta in volta, se dare o meno esecuzione in conformità al diritto internazionale. Nel caso in esame, lo Stato italiano non ha compiuto alcuna attività di acquisizione probatoria o documentale all’estero, con la conseguenza che, a torto, è stata invocata dai ricorrenti la sanzione dell’inutilizzabilità di cui all’articolo 729 del codice d procedura penale per violazione dell’articolo 727, comma 1, stesso codice e per violazione del trattato di mutua assistenza tra RAGIONE_SOCIALE e Canada del 6 dicembre del 1990, recepito dalla legge 12 aprile 1995 n.124.’
Ed ancora: ‘occorre ribadire come i dati informatici necessari per decriptare le comunicazioni siano stati forniti all’autorità giudiziaria italiana a seguito di una richiesta, corredata dal decreto autorizzativo ex articolo 266-bis del codice di procedura penale, inoltrata ad una società italiana (ossia la RAGIONE_SOCIALE), la quale ha preso in carico la richiesta stessa ed il risultato dell’attività spontaneamente espletata, è poi fuoriuscito dalla sfera giuridica della società italiana, venendo trasfuso, in via telematica, nei server installati presso la Procura richiedente. Ne consegue che l’autorità giudiziaria ha interloquito, con esito positivo, con un soggetto giuridico avente sede nel territorio dello Stato italiano e che ha inteso prestare la più ampia collaborazione, a condizione che il terminale fosse localizzato sul suolo nazionale con conseguente transito e captazione del segnale su detto suolo (condizione, questa, facilmente verificabile dalla RAGIONE_SOCIALE, tant’è che, in caso contrario, la società si astiene dal fornire qualsiasi collaborazione),rendendo pertanto superflua una richiesta di assistenza giudiziaria dello Stato estero, con la conseguenza che, una volta che l’attività di messa a disposizione dei dati informatici necessari per decriptare i messaggi sia stata liberamente prestata, è giuridicamente irrilevante sia il luogo in cui i dati sono custoditi e sia il fatto che l’elaborazione materiale della richiesta sia avvenuta all’estero, trattandosi di evenienze meramente fattuali prive di alcuna valenza giuridica ai fini dell’utilizzabilità dei dati in tal modo acquisiti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sul punto, la Corte ha già affermato il principio in forza del quale la sanzione dell’inutilizzabilità sancita dall’articolo 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 13 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie “all’estero”. Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all’acquisizione di informazioni, emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, che spontaneamente ed autonomamente l’autorità giudiziaria di uno Stato (o altro soggetto estero) ha offerto all’autorità giudiziaria italiana (Sez. 2, n. 20100 del 08/03/2002, Pozzi, Rv. 222026)’.
6.2 GLYPH Sulla non corretta identificazione del NOME, la Corte d’appello ha osservato che l’appellante non aveva considerato in alcun modo gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado non confrontandosi con gli stessi, avendo il GUP già evidenziato numerosi elementi in base ai quali il prevenuto è stato identificato, in particolare la scheda n. 338-3888289, che era certamente a lui in uso posto che è stata utilizzata anche per comunicazioni di tipo familiare; NOME è inoltre stato ripetutamente osservato da organi di polizia in RAGIONE_SOCIALE in Europa e in Sud America anche in compagnia di taluni dei soggetti coinvolti nel procedimento e condannati con sentenza definitiva; la voce del COGNOME è stata riconosciuta dagli operanti e l’identificazione è stata confermata dalla diretta osservazione del prevenuto a Roma il 31 gennaio 2012.
Con doppia e conforme decisione, i giudici di merito sono quindi pervenuti alla stessa ricostruzione, mentre il ricorrente propone una rilettura della ricostruzione su una differente ed alternativa lettura degli atti processuali, che si risolve nella devoluzione a questa Corte di censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, che implica la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice di merito.
GLYPH Anche in relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che lo stesso ripropone censure già oggetto della motivazione della Corte di appello, senza peraltro contestare l’iter logico motivazionale seguito nella pronuncia impugnata; la Corte di appello ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura già proposta in quella sede relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto l’imputato non è incensurato ma gravato da un precedente specifico e da una condanna per furto; i fatti contestati, consistenti in più episodi di importazione di rilevante quantitativi di droga pesante dal Sud America, non hanno connotazioni di modestia che giustifichino di per sé la concessione delle attenuanti generiche, difettano inoltre elementi positivi che possano essere valutati in favore dell’imputato.
Parimenti infondata è la censura relativa alla commisurazione degli aumenti applicati ex art. 81 cod pen per i reati fine di cui ai capi B) C) D) F) G) per i quali è stata riconosciuta la responsabilità penale del COGNOME; sia pure con motivazione sintetica la Corte di appello ha tenuto conto dei quantitativi oggetto delle contestazioni e delle aggravanti contestate, valutando equo, sulla base di tali criteri, un aumento di quattro anni, pari a 9 mesi e 18 giorni per ciascuno dei capi citati, da sommare alla pena di 20 anni di reclusione, pari al minimo edittale
previsto dall’articolo 74 comma primo DPR 309/90, per il reato di cui al capo A) ed applicando poi la diminuente del rito abbreviato prescelto.
GLYPH Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 27/11/2025