Intangibilità del Giudicato: Quando una Sentenza non si può più Toccare
Nel sistema giuridico, la certezza del diritto è un pilastro fondamentale. Una volta che una sentenza diventa definitiva, non può essere messa in discussione all’infinito. Questo principio, noto come intangibilità del giudicato, è stato al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto il tentativo di un condannato di ottenere una modifica della sua pena in fase esecutiva.
Il Caso: La Richiesta di Rideterminazione della Pena
La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto, condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 25 novembre 2020, di ottenere una nuova determinazione della sua pena. La richiesta era stata presentata al giudice dell’esecuzione, in questo caso la Corte di Appello di Roma.
I fatti all’origine del ricorso
Il condannato chiedeva di escludere un’aggravante specifica contestatagli in origine, prevista dall’art. 74, comma 3, del Testo Unico sugli Stupefacenti (DPR 309/1990). Questa aggravante si applica quando il numero di associati dediti al traffico di droga è superiore a dieci. L’istanza mirava, di fatto, a una riduzione della pena attraverso una rilettura della sentenza originaria.
La Corte di Appello aveva già respinto questa istanza, sottolineando che la sentenza era ormai passata in giudicato e, come tale, non modificabile.
I motivi del ricorso in Cassazione
Contro la decisione della Corte d’Appello, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione delle norme sulla competenza del giudice dell’esecuzione (artt. 665 e 666 c.p.p.) e un errore nell’applicazione della legge penale relativa all’aggravante. Sostanzialmente, il ricorrente riteneva che il giudice dell’esecuzione avesse il potere di riesaminare la questione, magari alla luce di sviluppi processuali successivi riguardanti altri coimputati.
La Decisione della Cassazione e l’intangibilità del giudicato
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda interamente sul principio cardine dell’intangibilità del giudicato.
Inammissibilità per manifesta infondatezza
La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello era corretta. Una volta che una sentenza diventa irrevocabile, il suo contenuto è cristallizzato e non può essere rimesso in discussione dal giudice dell’esecuzione. Questo giudice ha il compito di assicurare che la pena venga eseguita correttamente, ma non ha il potere di modificare il giudizio di colpevolezza o la quantificazione della pena decisa nel processo di merito.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e netta: la competenza esecutiva si radica sulla decisione che è diventata irrevocabile. Nel caso di specie, la sentenza di condanna era diventata definitiva, e con essa anche l’accertamento dell’esistenza dell’aggravante contestata. Eventuali accadimenti successivi, come possibili esiti processuali diversi per altri coimputati nello stesso procedimento, non possono essere valutati dal giudice dell’esecuzione per modificare la pena. Questi elementi, se rilevanti e dotati dei requisiti di novità e decisività, potrebbero al massimo fondare una richiesta di revisione del processo, che è un mezzo di impugnazione straordinario con presupposti completamente diversi. Confondere i due istituti significherebbe minare la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la stabilità del sistema legale: il giudicato penale ha una forza che non può essere scalfita in sede esecutiva. Il giudice dell’esecuzione non è un giudice di terzo o quarto grado che può riesaminare il merito della condanna. Per i condannati, ciò significa che, una volta esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, la sentenza è definitiva. L’unica strada per rimettere in discussione una condanna passata in giudicato è quella, eccezionale e rigorosa, della revisione, che richiede la presenza di nuove prove in grado di dimostrare l’innocenza del condannato. Tentare di usare la fase esecutiva per ottenere sconti di pena o modifiche non previste dalla legge è una strada destinata all’insuccesso, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di modificare una pena già diventata definitiva?
No, la decisione della Corte chiarisce che il giudice dell’esecuzione non può modificare una sentenza passata in giudicato, in virtù del principio di intangibilità del giudicato.
Cosa significa ‘intangibilità del giudicato’?
Significa che una sentenza, una volta divenuta irrevocabile (cioè non più impugnabile con mezzi ordinari), non può essere modificata o messa in discussione nei suoi contenuti, che diventano definitivi e vincolanti.
Se emergono nuovi fatti dopo la condanna definitiva, come ci si può difendere?
Secondo l’ordinanza, eventuali accadimenti successivi alla sentenza definitiva, come esiti processuali diversi per i coimputati, non possono essere valutati dal giudice dell’esecuzione ma possono, al più, costituire la base per una domanda di revisione del processo, che è un rimedio straordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2023 la Corte di Appello di Roma, quale g dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da COGNOME NOME NOME NOME ogget rideterminazione della pena in esecuzione, in riferimento alla sentenza emessa in giugno 2018, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74 comma 3 DPR 30 (numero degli associati superiore a dieci).
GLYPH Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo:
violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen.
violazione di legge con riferimento all’art. 74 comma 3 DPR 309/90, nonché vi motivazione sulla ritenuta permanenza dell’aggravante in questione.
GLYPH Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi a
3.1 Correttamente la decisione impugnata evidenzia la intangibilità del giudicato, la decisione emessa nei confronti del COGNOME – che radica anche la competenza es essendo la sola eseguibile – è divenuta irrevocabile in data 25 novembre 2 accadimenti successivi (esiti processuali nei confronti di coimputati) non posso apprezzati dal giudice della esecuzione ma – al più – possono dar luogo a dom revisione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.