Insolvenza Fraudolenta: Quando il Silenzio del Venditore Diventa un Reato
L’insolvenza fraudolenta è un reato che tutela la fiducia nelle relazioni commerciali. Ma cosa succede se un venditore, pur sapendo di essere in grave difficoltà economica, non dice nulla al cliente e incassa comunque il pagamento? Un recente intervento della Corte di Cassazione (sentenza n. 44839/2023) chiarisce che anche il silenzio, in determinate circostanze, può configurare una condotta penalmente rilevante. Analizziamo questa importante decisione.
I fatti del caso
Una famiglia acquistava una camera da letto, versando l’intero prezzo ai titolari di un mobilificio. Tuttavia, i mobili non venivano mai consegnati. Gli acquirenti scoprivano poco dopo che l’attività commerciale aveva chiuso i battenti.
In primo grado, il Tribunale condannava i venditori per il reato di insolvenza fraudolenta, ritenendo che avessero contratto l’obbligazione con l’intento premeditato di non adempierla, nascondendo il loro stato di crisi.
La Corte di Appello, però, ribaltava la decisione, assolvendo gli imputati. Secondo i giudici di secondo grado, la vicenda si configurava come un semplice inadempimento contrattuale, da risolvere in sede civile, e non come un reato.
Contro questa assoluzione, le parti civili (gli acquirenti) proponevano ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ignorato elementi chiave che provavano l’intento fraudolento dei venditori.
La decisione della Corte di Cassazione e l’insolvenza fraudolenta
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle parti civili, annullando la sentenza di assoluzione limitatamente agli effetti civili (cioè per quanto riguarda il risarcimento del danno). La Corte ha censurato la decisione d’appello per non aver fornito una ‘motivazione rafforzata’. Quando un giudice di secondo grado ribalta una sentenza di condanna, non può limitarsi a una diversa valutazione delle prove, ma deve spiegare in modo puntuale e approfondito perché la ricostruzione del primo giudice era errata.
Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse trascurato indizi cruciali dell’intento fraudolento, come:
1. La richiesta di pagamento del saldo prezzo fatta ai clienti.
2. Il pagamento avvenuto pochi giorni prima della chiusura definitiva dell’attività.
3. Il fatto che i venditori non avessero mai inoltrato l’ordine alla ditta produttrice dei mobili, pur avendo incassato l’intero importo.
Questi elementi, letti insieme, non rappresentano un semplice inadempimento, ma delineano un quadro di insolvenza fraudolenta.
Le motivazioni
La Suprema Corte fonda la sua decisione su due principi giuridici fondamentali.
In primo luogo, il concetto di dissimulazione dello stato di insolvenza. Per commettere questo reato non è necessario compiere artifici o raggiri complessi. Anche il silenzio può essere sufficiente a integrare la condotta penalmente rilevante. Se un venditore è consapevole di non poter onorare l’impegno preso (consegnare la merce) a causa della propria situazione finanziaria, ha il dovere di informare il cliente. Tacere e, peggio ancora, sollecitare il pagamento del saldo, costituisce una forma di dissimulazione che induce in errore l’acquirente.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che l’intento di non adempiere deve essere preordinato, cioè deve esistere già al momento in cui si contrae l’obbligazione. L’insieme delle circostanze del caso – la crisi aziendale nota agli imputati, la richiesta del saldo e il mancato ordine al fornitore – erano chiari indicatori di un proposito fraudolento già esistente al momento della stipula del contratto.
Le conclusioni
Questa sentenza rafforza significativamente la tutela dei consumatori e di chiunque stipuli un contratto in buona fede. Il messaggio è chiaro: un operatore commerciale non può tacere colpevolmente sul proprio stato di crisi per incassare somme che sa di non poter restituire sotto forma di beni o servizi. Il silenzio, quando serve a nascondere l’impossibilità di adempiere a un’obbligazione, non è neutro, ma diventa un elemento costitutivo del reato di insolvenza fraudolenta. La causa è stata rinviata al giudice civile competente in grado di appello, che dovrà ora riconsiderare i fatti alla luce di questi principi per decidere sul risarcimento dovuto agli acquirenti truffati.
Nascondere il proprio stato di crisi economica a un cliente può costituire reato di insolvenza fraudolenta?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche il mero silenzio sullo stato di insolvenza può integrare la ‘dissimulazione’ richiesta dal reato, se accompagnato dal proposito preordinato di non adempiere all’obbligazione contratta.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione decisa in appello?
Perché la Corte di Appello, nel riformare una sentenza di condanna in una di assoluzione, non ha fornito una ‘motivazione rafforzata’, ovvero non ha adeguatamente analizzato e confutato tutti gli indizi di fraudolenza evidenziati in primo grado, come la richiesta di saldo del prezzo poco prima della chiusura dell’attività.
Cosa succede ora nel procedimento dopo la decisione della Cassazione?
La sentenza penale è stata annullata limitatamente agli effetti civili. Ciò significa che un giudice civile, in grado di appello, dovrà riesaminare il caso per decidere sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dai clienti, tenendo conto dei principi stabiliti dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI PUGLIA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MONTELEONE DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ARIANO IRPINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BARI letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la memoria del difensore degli imputati che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Letta la memoria di replica delle parti civili che hanno insistito per l’annullamento.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15 luglio 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 19-9-2019, assolveva COGNOME NOME ed COGNOME NOME dal reato di insolvenza fraudolenta loro in concorso ascritto. Riteneva il tribunale c l’inadempimento nei confronti delle parti civili che avevano versato il prezzo di una camera da letto senza ottenerne mai la consegna, configurava una responsabilità di esclusivo rilievo
civilistico.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME le quali, premessa l’esposizione dei fatti, deducevano violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione di norme di legge nella part in cui era stata omessa la rilevanza del comportamento teso a dissimulare lo stato di insolvenza anche se costituito dal mero silenzio. Con un secondo motivo lamentavano ancora violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non avere la corte di appello attribuito rilievo alle c successive la sottoscrizione del contratto costituite dal pagamento del saldo prezzo e vizio d motivazione in ordine al difetto di rilevanza della sottoscrizione della caparra confirmatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 D ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione, il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della pro decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404 – 01).
Nel caso in esame il giudice di appello non appare essersi attenuto a detto canone posto che si perveniva alla riforma in senso assolutorio della decisione di primo grado senza la completa valutazione del materiale probatorio esposto dal giudice di primo grado che aveva segnalato come, nonostante lo stato di crisi dell’azienda, gli imputati avessero richiesto il saldo del pr della fornitura pattuita, pur non avendo neppure versato alla ditta fornitrice alcun acconto.
Orbene, va ricordato come ai fini della configurabilità del reato di insolvenza può assumere rilievo anche il silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolven nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all’altra parte contraente al moment della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazio scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682 – 01).
Ne deriva pertanto affermare che il ricorso appare fondato posto che, la richiesta d versamento del saldo cui seguiva il pagamento a pochi giorni dalla chiusura dell’attività unita mancato ordinativo dei beni alla ditta produttrice, costituiscono indici dell’intento fraudole risultano del tutto travisati dalla corte di appello; difatti, al momento della richiesta di s prezzo, gli imputati omettevano qualsiasi informazione circa l’impossibilità di adempiere che era già loro nota come emergente dall’omesso versamento delle somme ricevute alla ditta produttrice il mobilio oggetto del contratto.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione dell
sp.ese tra le parti per questo grado di legittimità.
Roma, 11 ottobre 2023
IL PRESIDENTE