Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Parenti (CS) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 03/04/2024, depositata il 16/05/2024, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; uditi, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che
hanno concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 aprile 2024, depositata il 16 maggio 2024, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del riesame, sostituiva la misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata, nei confronti di NOME COGNOME, con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 11 marzo 2024, con la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. pen., inibendo l’esercizio di uffi direttivi RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche per la durata di sei mesi, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 e 452-bis cod. pen. e contestando al COGNOME, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE proprietaria RAGIONE_SOCIALE quote azionarie della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, rafforzando il proposito delittuoso di COGNOME NOME, condividendo e sostenendo la sua condotta con particolare riguardo alla ferma posizione da adottare nei confronti dei rappresentanti della Regione Calabria per garantire il proseguimento dell’attività, nonostante le gravi criticità che incidevano sul ciclo produttivo e sul prodotto finale, che rimaneva rifiuto, sino a consentire l’ingresso di un maggior quantitativo, per conseguire ingenti profitti illeciti derivanti dal pagamento correlato a tale maggiore quantità in ingresso della matrice organica in misura superiore alle capacità che l’impianto avrebbe potuto trattare conformemente alla normativa vigente e alle autorizzazioni rilasciate.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 452-bis cod. pen. e dell’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., avendo l’ordinanza erroneamente omesso di accertare l’esistenza di gravi indizi circa la realizzazione dell’evento richiesto dalla norma. Lamenta altresì, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio della motivazione sotto i profili della carenza e della manifesta illogicità laddove l’ordinanza ricava l’alterazione significativa e misurabile RAGIONE_SOCIALE matrici ambientali desumendola dalle quantità di prodotto compostato che dai registri risulta uscito dall’impresa, senza alcun tipo di accertamento sul suolo, senza alcuna verifica sugli inquinanti eventualmente presenti nella matrice ambientale e senza operare alcun rapporto tra quantità di prodotto uscita ed estensione dei terreni sui quali sia stato utilizzato, anche al fine di considerarne il livello concentrazione.
Premette il ricorrente che gli elementi indiziari contenuti nella ordinanza impugnata delineano esclusivamente irregolarità nella produzione dell’ammendante compostato misto, vale a dire nel processo di trasformazione dei rifiuti organici conferiti nello stabilimento, elementi indiziari tuttavia non in grad
di evidenziare un inquinamento ambientale, in termini di compromissione o di deterioramento significativi e misurabili di una RAGIONE_SOCIALE matrici ambientali ovvero di un ecosistema o di una biodiversità. Evidenzia come il ragionamento dell’ordinanza impugnata sia viziato ab origine dalla confusione tra ciò che costituisce inquinamento ambientale e ciò che potenzialmente potrebbe essere meramente ed eventualmente – propedeutico ad un inquinamento ambientale, rilevando come un’indagine sulla sussistenza del reato imporrebbe di accertare anzitutto la valenza inquinante del prodotto, il suo utilizzo in ambiente e l’avvenuta alterazione di quell’ambiente. Ribadisce che la produzione in maniera irregolare di una sostanza che si suppone avere una esigua concentrazione di inquinanti non sarebbe comunque idonea a determinare una significativa e misurabile compromissione o deterioramento di una matrice ambientale, in assenza di qualsivoglia accertamento sulle matrici ambientali. Né è possibile affermare che la quantità e diffusione del prodotto consenta di desumere la verificazione di un’alterazione significativa e misurabile RAGIONE_SOCIALE matrici ambientali, occorrendo invece accertare dove il prodotto sia stato utilizzato, quale sia la matrice ambientale coinvolta, infine verificare la concentrazione di inquinanti tale da integrare l’evento previsto dalla norma. Ed infatti, sostiene il ricorrente, grandi quantitativi di prodotto con piccole concentrazioni di inquinanti, tanto più sono diffusi su aree estese, tanto meno hanno incidenza ambientale e sono potenzialmente rispettose dei limiti soglia di ciascuna eventuale sostanza inquinante, dal momento che la diffusione su aree estese determina una diluizione della concentrazione di qualsiasi inquinante eventualmente presente e costituisce indice disconfermativo di un inquinamento ambientale. Quanto alla contestazione di uno sversamento di percolato nel fiume Mesima e di un deposito di ammendante in INDIRIZZO, deduce il ricorrente non essere stato eseguito alcun approfondimento con riferimento alle matrici ambientali, cioè sull’acqua del fiume e sul terreno ove è stato depositato l’ammendante. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2 Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 452-bis e 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà motivazionale nella parte in cui, alla luce RAGIONE_SOCIALE intercettazioni riportate nel testo, palesemente inidonee a rappresentare indizi di un concreto contributo al reato e che anzi segnalano chiaramente la convinzione del COGNOME che sussistessero i requisiti per poter ampliare i quantitativi di materiale da lavorare, deduce invece un suo apporto concorsuale doloso, in palese contrasto con le risultanze indicate.
Osserva la difesa che dalle interlocuzioni richiamate appariva chiaramente che nessun apporto era stato fornito dal ricorrente all’ipotesi di reato e che l’ordinanza, anche qui errando in ordine alla configurabilità del reato, considerava la presunta consapevolezza di irregolarità produttive alla stregua della consapevolezza del
reato di inquinamento ambientale, esaminando le intercettazioni riportate in seno all’ordinanza: a) quanto alle conversazioni con la sorella del 06/07/2021 e del 07/07/2021 la difesa sostiene emergere l’assenza di qualsiasi compartecipazione criminosa del ricorrente, dal momento che quest’ultimo esortava la sorella ad un confronto con l’amministrazione, ritenendo necessario avere come obiettivo quello di aumentare i quantitativi di prodotto da lavorare; b) quanto alle conversazioni del 29/07/2021, la difesa sostiene emergere la convinzione del ricorrente sul fatto che gli investimenti compiuti consentissero di mantenere determinati volumi di prodotto; c) quanto alle intercettazione del 08/09/2021, la difesa sostiene che il ricorrente sollecitava la sorella a chiarire con le istituzioni le ragioni dell’azienda Deduce in definitiva la difesa che i dialoghi riportati in ordinanza manifestino la buona fede del ricorrente, con evidente vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
2.3 Con il terzo motivo subordinatamente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o illogicità della motivazione, laddove ai fini dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, non si considerano gli elementi e le motivazioni dedotte dalla difesa in sede di riesame e si omette di considerare l’intervenuto sequestro della società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dello stabilimento per la produzione del ACM.
Deduce il ricorrente la scarna motivazione su quattro circostanze evidenziate nel secondo motivo dell’atto di riesame: 1) l’assenza di incarichi gestori di COGNOME nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE; 2) il ruolo marginale derivante dalla stessa contestazione di concorso per istigazione; 3) il sequestro dello stabilimento produttivo; 4) l’assenza di precedenti penali. Sostiene ancora il ricorrente come l’intervenuto sequestro dell’azienda e la conseguente impossibilità di avvalersi dell’impianto di compostaggio impedisce in assoluto qualunque congettura di possibile reiterazione del reato di inquinamento ambientale. Infine, il ricorrente lamenta il considerevole lasso di tempo trascorso dal momento di presunta consumazione dei reati, dal momento che il presunto contributo rafforzativo è circoscritto al solo 2021 e si esaurisce nelle conversazioni riportate nel testo dell’ordinanza, senza che nei tre anni successivi a quelle telefonate fosse emerso alcun ulteriore elemento atto a lasciar supporre che il ricorrente potesse nuovamente reiterare il reato. Né può considerarsi indice di attualità del pericolo la mera constatazione del persistente coinvolgimento del ricorrente in ulteriori contesti imprenditoriali della medesima specie (RAGIONE_SOCIALE), poiché, al contrario, poteva affermarsi che, nonostante il ricorrente svolgesse attività nel settore dei rifiuti, non si era registrata alcuna condotta di reiterazione negli ultimi
tre anni, così confermando l’impossibilità di predicarsi per il futuro il pericolo di nuovi episodi.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con la quale, nel richiamare e sostenere la richiesta di annullamento con rinvio del AVV_NOTAIO, si evidenzia la persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di accoglimento, con declaratoria di inefficacia della misura applicata, nonostante il giorno dell’udienza la misura sarà decaduta, essendo stata applicata per la durata di mesi sei a fara data dal 03/04/2024. Osserva, a tal fine, che la misura applicata al ricorrente produrrà effetti preclusivi nei rapporti tra società e Pubblica amministrazione fintanto che non sarà annullata l’ordinanza impositiva, tanto che le pubbliche amministrazioni che avevano rapporti con RAGIONE_SOCIALE hanno immediatamente posto in dubbio la permanenza dei requisiti di moralità, integrità ed affidabilità che deve possedere l’appaltatore durante tutto il periodo di esecuzione dell’appalto; a questo proposito menziona e documenta le iniziative specifiche assunte dalla RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE, dalla società RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE Deduce e documenta, inoltre, gli effetti mediatici prodottisi in conseguenza della misura, essendo il ricorrente, all’epoca della intervenuta misura, presidente del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e presidente del Cosenza RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interesse richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come elemento costitutivo del diritto all’impugnativa, non deve essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto, dovendo mirare, pur nella sua più ampia accezione, ad un immediato risultato pratico favorevole all’imputato in relazione a specifiche situazioni o facoltà tutelate dall’ordinamento giuridico o, al contrario, a rimuovere un effettivo pregiudizio che la stessa parte abbia subito con il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 4392 del 05/10/2006, dep. 2007, NOME COGNOME, Rv. 235884).
E, con specifico riferimento all’interesse alla decisione sull’appello cautelare, è costante l’affermazione secondo cui la revoca o l’estinzione della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento incidentale de libertate di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell’interesse a coltivare il gravame
(atteso che la persistenza di tale interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 e segg. cod. proc. pen.) solo ove si tratti di misura custodiale, ovverosia di custodia in carcere o di arresti domiciliari. Quando invece si tratti di altre misure coercitive o interdittive, detto interesse deve ritenersi caducato dalla intervenuta revoca o cessazione di efficacia della misura coercitiva o interdittiva, giacchè queste misure non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta (Sez. 4, n. 14422 del 24/11/2005, COGNOME, Rv. 234023; Sez. 6 n. 12816 del 19/1/2006, COGNOME, Rv. 233731; Sez. 6 n. 24637 del 21/04/2006, COGNOME, Rv. 23473), mentre la permanenza dell’interesse alla ridetta decisione non può prescindere da effettivi caratteri di concretezza e attualità – che nel caso di specie non è dato ravvisare , laddove è palese che alcun nocumento può derivare all’attività e alla stessa immagine professionale dell’impugnante dalla inefficace misura interdittiva e non piuttosto ed unicamente dalla pendenza, effettiva, del procedimento penale per i reati a suo carico ipotizzati (Sez. 5, n. 17110 del 10/01/2022, COGNOME; Sez. 6, n. 10087 del 28/01/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, COGNOME, Rv. 271548).
Nel caso di specie, viene in rilievo una misura interdittiva estinta per cessazione dell’efficacia determinata dalla scadenza del termine di durata semestrale, fissato nell’ordinanza applicativa del Tribunale del riesame, secondo quanto desumibile dagli atti e dalle stesse affermazioni del ricorrente nella memoria da ultimo depositata; la misura cautelare, pertanto, non essendo più in vita, non può essere produttiva di effetti.
Né possono assumere rilievo gli ipotetici effetti indiretti che una misura cautelare estinta dovesse produrre in pregiudizio dell’indagato; ciò perché l’interesse ad impugnare di cui all’art. 568 comma 4, cod. proc. pen., con riguardo ai mezzi di impugnazione previsti per il controllo RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, coercitive ed interdittive, che danno vita ad un procedimento incidentale diverso ed autonomo rispetto al giudizio penale di merito, non può che essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento cautelare. E, d’altra parte, la funzione dell’impugnazione cautelare non è quella di anticipare le valutazioni nel merito della responsabilità, ma è quella di apprestare una tutela ai fini della eventuale rimozione del provvedimento.
Il ricorrente sostiene che, nonostante la cessazione dell’efficacia della misura cautelare interdittiva, persista l’interesse attuale e concreto alla decisione sulla impugnazione sotto due profili: gli effetti preclusivi nella partecipazione a
gare d’appalto della RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente ricopriva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione all’epoca della misura, nonché la rilevanza mediatica conseguente all’applicazione nei confronti suoi, della sorella e della società di una misura cautelare.
Il profilo dell’interesse connesso alla rilevanza mediatica conseguente all’applicazione della misura cautelare non rientra senz’altro tra gli effetti primari e diretti del provvedimento cautelare, dal momento che, come sopra anticipato, estinta la misura cautelare, il nocumento può essere correlato soltanto alla pendenza, effettiva, del procedimento penale per i reati ipotizzati, non certo ad una misura cautelare ormai non più in vita.
Sotto il secondo profilo, le deduzioni contenute in memoria attengono innanzitutto ad effetti preclusivi nella partecipazione a gare di appalto conseguenti alla misura interdittiva personale emessa nei confronti del ricorrente. Non sono stati, tuttavia, prodotti documenti che attestino RAGIONE_SOCIALE avvenute esclusioni, tanto più che le esclusioni – proprio perché basate su provvedimenti cautelari – non sono automatiche, ma conseguono alla preliminare valutazione sulla sussistenza della gravità dell’illecito professionale nei termini previsti dagli artt. 95 e 98 d.lgs n. 36/2023. In secondo luogo, i documenti prodotti dal ricorrente – come peraltro lo stesso evidenzia in memoria – danno atto che le ripercussioni negative attuali sono espressamente ricondotte alla misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata di mesi sei, applicata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, misura che il ricorrente dichiara essere stata annullata, senza tuttavia documentare l’annullamento e i motivi che ne stanno a base, sicché anche sotto questo profilo – le deduzioni non sorreggono la persistenza di un effetto residuo giuridico negativo extrapenale e, conseguentemente, l’attualità e la concretezza dell’interesse alla decisione.
5. In ogni caso, i motivi proposti sono manifestamente infondati, dovendosi rilevare che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.), rispetto alla fattispecie oggetto RAGIONE_SOCIALE imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di illogicità e di omessa motivazione nei limiti del sindacato di legittimità della fase cautelare. Il sindacato è, infatti, circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01),
5.1 II Tribunale del riesame ha giustificato la sussistenza della gravità indiziaria del reato di inquinamento ambientale sul rilievo che – dalle attività captative, dalle attività di campionamento e analisi, dalle videoriprese acquisite attraverso strumenti installati sul piazzale esterno dell’impianto di compostaggio – era emerso che la società facente capo al ricorrente avesse per lasso di tempo apprezzabile posto in essere attività abusive di gestione di un prodotto solo formalmente qualificabile come ammendante compostato misto, in quanto privo dei requisiti di legge, la cui diffusione, per frequenza e quantitativi, aveva riguardato enti del territorio e, per il loro tramite, numerose aziende agricole che l’avevano concretamente impiegato sui propri terreni, come da accertamenti effettuati dalla RG. nei confronti dei destinatari finali. Tanto che, nel periodo 11/03/2021-05/07/2021, era stata stimata la produzione ed il conferimento ai destinatari di oltre 3.000 tonnellate di ammendante compostato misto. Era in particolare emerso, a) che ammendante compostato misto destinato ad essere conferito a ditte esterne, in base a campionamenti ed analisi del prodotto, presentasse granulometria e contenuto percentuale di materiali plastici, vetro, metalli, litoidi eccedenti i limiti di legge, in ogni caso di materiali dannosi, nonché sgradevole impatto odorigeno dovuto al mancato completamento del processo di maturazione, in spregio dei tempi prescritti; b) che vi fossero stati scarichi abusivi di ammendante compostato misto e di percolato in area ricadente nel Parco nazionale RAGIONE_SOCIALE Serre, nonché sversamento di percolato nel fiume Mesima; c) che vi fosse stato sversamento di liquami nel terreno di proprietà limitrofa a quello dove era esercitata l’attività industriale e nel fiume Mesima; d) che, ancora, nei colloqui captati era chiaramente emerso sia la presenza di un odore del prodotto particolarmente sgradevole, sia la presenza di trucioli di plastica, sia la tematica della non conformità dei campioni ai parametri di legge, sia il sovraccarico degli impianti, sia la pessima qualità dell’ammendante prodotto. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Tribunale del riesame ha, dunque, tratto da tali elementi il convincimento circa l’integrazione dei gravi indizi del reato di cui all’art. 452-bis cod. pen. ritenendo essersi verificata un’alterazione significativa e misurabile RAGIONE_SOCIALE matrici ambientali.
La conclusione, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, non è manifestamente illogica ed è in linea con gli orientamenti di questa Corte, secondo cui la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato non deve necessariamente essere verificata attraverso un accertamento tecnico specifico, quando gli elementi acquisiti danno contezza che il processo di lavorazione presenta numerose criticità, che il prodotto contiene materiali dannosi, che il prodotto viene commercializzato senza il rispetto dei tempi di maturazione (viene messo in rilievo come le
operazioni di versamento e prelievo avvenissero attingendo sempre dal medesimo cumulo, intendendo così preservare gli ulteriori abbanchi di prodotto finito in vista di eventuali controlli), che, infine, le quantità commercializzate sono senz’altro ragguardevoli, versando l’impianto in una condizione di evidente e manifesto sovraccarico.
5.2 II Tribunale del riesame ha poi spiegato come le intercettazioni testualmente riportate – abbiano fatto emergere la consapevolezza del vertice societario in ordine alle problematiche dell’impianto, sottolineando come il ricorrente, interessato alle dinamiche aziendali in virtù della posizione verticistica rivestita nel gruppo societario, quale legale rappresentante della società proprietaria RAGIONE_SOCIALE quote azionarie della RAGIONE_SOCIALE, nei cui stabilimenti era prodotto l’ammendante compostato misto, avesse ripetutamente sollecitato la sorella a proseguire nella strategia di incremento dei volumi in ingresso nell’impianto, finanche in regime eccedente alle autorizzazioni concesse, in modo da ottenere un incremento dei profitti, nonostante le notevoli e note criticità emerse durante i controlli ispettivi. In particolare, il Tribunale del riesame evidenzia, nei colloqui captati tra il ricorrente e la sorella, l’esercizio di una intensa sollecitazione finalizzata all’ampliamento della capacità in ingresso dell’impianto, in ragione dei notevoli investimenti effettuati, nonostante la consapevolezza dei limiti ricettivi dell’impianto e dei frequenti controlli ispettivi intervenuti anche p riportare e contenere l’attività dell’impianto nei limiti stabiliti dall’autorizzazion integrata ambientale.
5.3 Infine, i giudici della cautela, quanto alle esigenze cautelari, hanno evidenziato – con motivazione anche qui non illogica – il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, desunto dal persistente coinvolgimento in ulteriori contesti imprenditoriali della medesima specie (RAGIONE_SOCIALE, peraltro destinataria anch’essa della misura interdittiva del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per mesi sei), tali da fondare il rischio che questi possa rendersi responsabile di altre attività delittuose.
In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.