Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4279 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4279 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, resa il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Catania rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell’arco temporale tra il 10 ottobre 2018 ed il 21 aprile 2022, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 2 ottobre 2018, in relazione ad un procedimento, che lo vedeva indagato del reato di cui all ‘ art. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6, cod. pen. (Capo 1).
Secondo l’accusa, NOME COGNOME avrebbe fatto parte, «dal 2012 alla data odierna», con numerosi altri soggetti, di un’ associazione a delinquere di tipo mafioso, e, segnatamente del RAGIONE_SOCIALE, facente capo al RAGIONE_SOCIALE, operante nella provincia catanese.
All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 8 maggio 2020, condannava il COGNOME per il reato ascrittogli (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. pen.) alla pena di anni 8 di reclusione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza del 21 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 3 dicembre 2022, lo assolveva dalla imputazione sopra indicata per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione.
Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, incorrendo anche in un travisamento RAGIONE_SOCIALEe fonti probatorie, laddove aveva affermato che il collaboratore di giustizia COGNOME aveva fatto riferimento ad un episodio -la consegna di un’arma avvenuto nel tempus commissi delicti in contestazione, smentito dal processo, ha attribuito, con motivazione apparente, rilievo ostativo alle frequentazioni del COGNOME con appartenenti alla consorteria criminosa, quantitativamente e qualitativamente poco significative, che i giudici del gravame di merito avevano ritenuto inidonee a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza all’associazione, e che in quanto tali non potevano essere prese in considerazione dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
Si chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria, depositata in atti, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis : Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01).
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’indagato/imputato in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 – 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurímis , circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 – 01, oltre che
Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ( ex plurimis , tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01).
Ai fini di cui innanzi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve muovere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis , Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 -01).
3 . Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘iter logico -giuridico seguito dalla decisione impugnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, con motivazione articolata e rispettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti, ha ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa commissione del reato in origine a lui contestato.
La Corte territoriale ha dato, innanzitutto, conto degli elementi probatori che erano stati posti alla base RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, costituiti dalle dichiarazioni di collaborator i di giustizia e dalle frequentazioni RAGIONE_SOCIALE‘istante con alcuni sodali, come attestate dai controlli di polizia e dalle riprese filmate (riguardanti anche la moglie del COGNOME), evidenziando come la Corte di appello fosse pervenuta ad una pronuncia assolutori a, non a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertata inesistenza di tali elementi, ma in quanto insufficienti a fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, RAGIONE_SOCIALE‘ affectio societatis . Si è osservato, in particolare, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano indicato il COGNOME come intraneo al RAGIONE_SOCIALE, non erano state ritenute inattendibili, ma solo decontestualizzate rispetto al periodo in contestazione, e che i contatti, occasionali e sporadici, del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa
moglie con affiliati al RAGIONE_SOCIALE (condannati per tale delitto) non erano stati esclusi, ma ritenuti non probanti RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza all’associazione.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si è soffermato, quindi, sulle frequentazioni poste in essere nel periodo in contestazione, sia prima che dopo la scarcerazione del COGNOME, avvenuta il 4 luglio 2017, a seguito RAGIONE_SOCIALEa espiazione RAGIONE_SOCIALEe pene irrogategli per due estorsioni aggravate dall’art. 416 bis.1 cod. pen., commesse proprio nella zona di RAGIONE_SOCIALE. Si è sottolineato, in particolare, con un ragionamento coerente e privo di illogicità, in cui nessun rilievo veniva attribuito al dato oggetto RAGIONE_SOCIALEa censura di travisamento, che tali contatti, in ordine ai quali il COGNOME non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa lecita (limitandosi a dire che quelli RAGIONE_SOCIALEa moglie erano rapporti con amiche), in quanto idonei ad essere interpretati come la prosecuzione di quelli già accertati in precedenza, rafforzando la prova di sperimentati rapporti con altri elementi del RAGIONE_SOCIALE, integrassero un’ipotesi di comportamento, connotato da colpa grave.
Su tali premesse, seguendo un percorso razionale e privo di contraddittorietà, la Corte territoriale, ha concluso, in aderenza al più limitato ambito cognitivo demandato al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., per i quali, a differenza di quanto previsto in tema di errore giudiziario, è sufficiente che la condotta ostativa al riconoscimento del diritto abbia concorso a dar causa all’evento (Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 -02; Sez.3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494-01), che il comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante, in quanto apparentemente significativo di una qualificata contiguità alla consorteria criminale, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, aveva assunto rilievo, sul piano eziologico, nella restrizione cautelare sofferta , avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa associativa formulata a suo carico.
A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente formula censure prive di pregio, che confondono i diversi piani del giudizio penale e del giudizio per l’equa riparazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso, l’ 08/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME