Differenza furto con strappo e rapina: La Cassazione delimita i confini
La linea di demarcazione tra il reato di furto con strappo e quello, ben più grave, di rapina è spesso sottile ma giuridicamente cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per tornare su questo tema, chiarendo ancora una volta i criteri per una corretta qualificazione giuridica del fatto. Comprendere la differenza furto con strappo e rapina è fondamentale, poiché da essa dipendono conseguenze sanzionatorie molto diverse per l’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina. La difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come furto con strappo, un reato punito meno severamente. Secondo la tesi difensiva, la violenza esercitata durante l’azione delittuosa era stata rivolta esclusivamente al bene sottratto e non direttamente alla persona offesa. Inoltre, la ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, data la modesta entità del valore del bene sottratto.
La Differenza tra Furto con Strappo e Rapina secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire il suo orientamento consolidato sulla differenza furto con strappo e rapina. Il criterio distintivo non risiede nell’intensità della violenza, ma nella sua direzione.
Si configura il furto con strappo quando l’agente esercita una violenza che si rivolge unicamente alla cosa, per vincerne la resistenza dovuta alla connessione con la persona che la detiene (ad esempio, strappare una collana dal collo o una borsa dalla spalla). In questo caso, l’offesa è diretta primariamente al patrimonio.
Si configura, invece, la rapina quando la violenza viene usata direttamente sulla persona, anche se in modo indiretto attraverso il bene sottratto. Se l’azione di strappo è così violenta da trascinare la vittima, farla cadere o comunque aggredirne l’incolumità fisica, la violenza è considerata diretta alla persona. In tale ipotesi, il reato diventa plurioffensivo, ledendo sia il patrimonio sia l’integrità fisica e la libertà personale della vittima.
L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità nella Rapina
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La Corte ha specificato che, nel caso della rapina, la valutazione non può limitarsi al solo valore economico del bene sottratto. Essendo un reato plurioffensivo, il giudice deve compiere una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, che include anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (la violenza o la minaccia). Pertanto, anche se il valore del bottino è minimo, l’attenuante può essere negata se la violenza esercitata ha causato un significativo turbamento o una lesione, anche lieve, alla vittima.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché si trattava di una pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti motivato in modo logico e coerente il perché l’azione fosse da qualificarsi come rapina, evidenziando che la violenza era stata rivolta direttamente nei confronti della persona offesa.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la valutazione del danno nella rapina deve essere globale, considerando la natura plurioffensiva del reato. La decisione del giudice di merito di non applicare l’attenuante, basata su un apprezzamento completo del fatto, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità, in quanto priva di vizi logici o giuridici.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida principi giurisprudenziali di fondamentale importanza pratica. La differenza furto con strappo e rapina si gioca sulla direzione della violenza: se questa colpisce solo l’oggetto, è furto; se investe, anche indirettamente, la persona, si passa alla più grave fattispecie della rapina. Questa decisione serve da monito: qualsiasi interazione fisica che vada oltre il semplice strappo dell’oggetto può comportare una qualificazione del reato ben più severa. Inoltre, si conferma che la valutazione delle attenuanti in reati complessi come la rapina richiede un’analisi olistica, che tenga conto di tutti i beni giuridici lesi, e non solo dell’aspetto puramente patrimoniale.
Qual è la differenza fondamentale tra furto con strappo e rapina?
La differenza risiede nella direzione della violenza: si ha furto con strappo se la violenza è rivolta solo all’oggetto che si vuole sottrarre; si ha rapina se la violenza è diretta contro la persona, anche se esercitata tramite l’oggetto stesso, ledendone l’incolumità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, che erano state giudicate logiche e corrette.
Nella rapina, la valutazione del danno per l’applicazione dell’attenuante si basa solo sul valore dell’oggetto rubato?
No. Secondo la Corte, essendo la rapina un reato che offende sia il patrimonio che la persona (reato plurioffensivo), la valutazione del danno di speciale tenuità non può limitarsi al modestissimo valore del bene, ma deve considerare complessivamente anche gli effetti dannosi legati alla violenza o minaccia subita dalla vittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43133 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata FAENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo a quello di furto con strappo, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, ad ogni buon conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di differenziazione tra furto con strappo e rapina (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558-01; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G., Rv. 234776-01; Sez. 2, n. 615 dell’11/06/1988, dep. 1989, Conci, Rv. 180217-01), evidenziando – si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata – come la violenza fosse rivolta direttamente nei confronti della persona offesa;
ritenuto che il motivo di ricorso con cui si lamenta – in modo, peraltro, generico – la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da illogicità, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non postula solo il modestissimo valore del bene mobile sottratto, bensì una valutazione complessiva del pregiudizio di speciale tenuità, in considerazione anche degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate – attesa la natura plurioffensiva del delitto -, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868-01; Ex Multis, Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, COGNOME, Rv. 256643-01; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, COGNOME, Rv. 247122-01; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
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Il Presidente