Indebita Compensazione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’indebita compensazione di crediti fiscali è un reato che può portare a serie conseguenze penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi procedurali, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore e facendo luce sui limiti dell’impugnazione nel giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti di Causa
Il legale rappresentante di una società cooperativa era stato condannato in primo grado per il reato di indebita compensazione, previsto dall’art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000, per aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti per diverse annualità (2015, 2016, 2017 e 2018).
La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva dichiarato la prescrizione del reato per l’annualità 2015 e aveva rideterminato la pena per le altre annualità in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Indebita Compensazione
La difesa ha articolato il ricorso su due fronti:
1. Violazione processuale: Si contestava l’utilizzabilità di un processo verbale redatto durante le indagini, sostenendo una presunta violazione del diritto di difesa.
2. Vizio di motivazione: Si criticava la sentenza d’appello per aver confermato il giudizio di responsabilità, ritenendo la motivazione carente e la valutazione delle prove errata.
Il ricorrente sosteneva che le conclusioni dei giudici di merito non fossero adeguatamente supportate dagli accertamenti fiscali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, che avevano dato origine al procedimento.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono chiare e didattiche.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che la doglianza era una mera riproposizione di un’eccezione già respinta correttamente in appello. La Corte ha chiarito che gli elementi di prova non derivavano da dichiarazioni, ma da documenti (libri paga, dati dell’anagrafe tributaria), la cui analisi aveva palesato l’indebita compensazione. Inoltre, essendo il processo stato celebrato con rito abbreviato, l’imputato aveva accettato di essere giudicato sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, rendendo l’eccezione ancora più debole.
In relazione al secondo motivo, la Cassazione ha evidenziato la sua natura generica e la sua tendenza a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro compito non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, le sentenze di primo e secondo grado avevano fornito un percorso argomentativo adeguato, basato sugli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, che comprovavano la natura fittizia dei crediti utilizzati in compensazione. Contrapporre a tale motivazione una diversa interpretazione dei fatti esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Non si possono presentare argomenti che richiedano una nuova e diversa valutazione delle prove. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di norme di legge o su vizi logici evidenti nella motivazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e pertinenti, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’istanza di merito.
È possibile utilizzare un processo verbale di constatazione come prova in un processo penale?
Sì, soprattutto quando le prove in esso contenute sono di natura documentale, come libri paga e dati fiscali. La sua utilizzabilità è ulteriormente rafforzata se l’imputato ha scelto di procedere con il rito abbreviato, accettando così di essere giudicato sulla base degli atti d’indagine.
Perché un ricorso in Cassazione per indebita compensazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è manifestamente infondato, generico o se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Inoltre, è inammissibile se, invece di denunciare violazioni di legge, chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 30 aprile 202 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 14 ottobre ha rideterminato in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione la pena nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, riferito alle annualità 2016, 2017 e 2018, mentre per l’annualità 2015 interveniva declaratoria di prescrizione.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell’a disp. att. cod. proc. pen., censurando la dichiarazione di utilizzabilità del processo verbale d aprile 2018, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, i quali, in maniera pertinente, hanno evidenziato (pag. 3-4 sentenza impugnata) che gli elementi di prova valutati dai verbalizzanti erano costituiti sol da documenti (libri paghe e dati presenti nell’anagrafe tributaria), la cui lettura evide l’indebito computo dei crediti inesistenti negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, per cui al violazione del diritto di difesa o ipotesi di nullità patologica è stata ragionevolmente r ravvisabile, tanto più ove si consideri che si è proceduto con rito abbreviato.
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudi di responsabilità, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di manifestamente infondato, in quanto non specifico, a fronte dell’adeguato percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, nelle quali sono stati richiamati e criticamente valoriz gli accertamenti compiuti dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era legale rappresentante, accertamenti che hanno consentito di comprovare la natura indebita RAGIONE_SOCIALE compensazioni riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutaz merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.