Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32277 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato lette le conclusioni scritte trasmesse dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, tra cui NOME COGNOME, indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all’art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indizia rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, e, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il delitto di truffa aggravata, ma quello indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M., applicava nei confronti di COGNOME la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giurid per la durata di mesi 6, in relazione al delitto di cui al capo 17, previ riqualificazione della condotta nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa censura l’erronea riqualificazione del fatto, osservando che, nel ritenere configurabile il delitto di indebita compensazione in luogo di quello di truffa aggravata, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in un errore di diritto, avendo enucleato un fatto diverso, rispetto al quale difettava l’iniziativa del P.M., il quale, invero, nella richiesta cautelare, aveva precisato che per il reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 si procedeva separatamente.
E del resto il delitto di indebita compensazione, proprio perché speciale rispetto al reato di truffa, come correttamente precisato nell’ordinanza impugnata, presenta rispetto a quest’ultima fattispecie elementi distinti e ulteriori, in ordine ai quali vi è stata contestazione, con conseguente difetto di contraddittorio.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che è stato documentato dalle difese che, in relazione a tutte le operazioni di compensazione, pende dinanzi all’Autorità giudiziaria di Torino il procedimento penale n. 24781/2019 R.G.N.R., nel quale il P.M. ha già esercitato l’azione penale e nel quale è stato anche disposto il sequestro per equivalente delle
somme che si ritengono evase, per cui il fatto che il P.M. torinese non abbia ravvisato la presenza di concorrenti/beneficiari nel reato di indebita compensazione che si contesta a COGNOME non comporta che questi debba rispondere al Tribunale di Caltanissetta, in ordine alle stesse operazioni, di un reato diverso.
3.1. Con memoria trasmessa il 18 aprile 2024, il difensore dell’indagato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
Con la requisitoria scritta depositata il 4 aprile 2023, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento del rinvio del provvedimento impugnato, dal momento che vi sarebbe un’incertezza, rilevabile anche d’ufficio, in ordine al superamento della soglia di punibilità del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo stati neppure esattamente indicati nei capi di incolpazione provvisoria gli importi dei crediti portati in compensazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo non è meritevole di accoglimento.
Iniziando per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, occorre premettere che manifestamente infondate sono le censure che contestano la -violazione del divieto di bis in idem, deducendo che i fatti oggetto del presente procedimento sono gli stessi che costituiscono oggetto del procedimento penale pendente a Torino. Sul punto deve rilevarsi che il divieto di bis in idem non derivante da giudicato, come afferma ripetutamente la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (così Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800 – 01, nonché Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285354 – 01, e Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422 – 01). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno precisato che: «il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corrett nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la contemporanea cognizione dell’identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un “conflitto positivo proprio” risolubile mediante l’applicazione delle disposizioni degli art. 28 e segg.- In simil casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituit dall’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della
maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice “precostituito per legge” in base alle norme sulla competenza» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 3.2). Ed hanno aggiunto: «l’operatività del principio generale del ne bis in idem presuppone proprio la pluralità di procedimenti ed è subordinata alle sole condizioni della perfetta coincidenza della regiudicanda (stesso imputato e medesimo fatto), dell’identità dell’ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l’azione penale e dell’identità dell’ufficio del giudice chiamato a pronunciare una decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto, ha definitivamente esaurito il suo compito» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 5.2).
Sembra utile rappresentare, inoltre, che, nel caso di procedimenti pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, l’applicazione del principio del ne bis in idem e non delle disposizioni sui conflitti positivi di competenza finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura (cfr. Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, cit.).
Facendo applicazione del principio precedentemente indicato, risulta evidente che, nella specie, non è in alcun modo ipotizzabile l’applicazione del divieto di bis in idem. Nella specie, infatti, il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona è pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui è radicato il presente procedimento, Caltanissetta. Per nessuno di essi, inoltre, si è pervenuti ad una sentenza irrevocabile.
Di conseguenza, allo stato, in considerazione di quanto esposto in precedenza, l’attuale ricorrente, per contestare l’asserita indebita duplicazione dei procedimenti, è ammessa a fruire dei rimedi previsti per i conflitti di competenza, ma non può certo invocare una pronuncia di non luogo a procedere per violazione del principio del ne bis in idem. Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
Una diversa conclusione si impone invece rispetto al primo motivo.
Circa la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale del Riesame rispetto al delitto di truffa ai danni dello Stato, sussunto nella diversa fattispecie di indebit compensazione, se deve ribadirsi il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 – 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò anche in ragione dell’inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare, deve tuttavia richiamarsi l’altrettanto condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di
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riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultand altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero. Ciò posto, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, in base alle allegazioni disponibili, risulta che, a fronte dell’originaria imputazione, calibrata sul modell della truffa ai danni dello Stato, il Tribunale, al pari del G.I.P., ha riten configurabile il delitto di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, in base alla ritenuta specialità di tale fattispecie rispetto a quella ex art. 640 cod. pen. Orbene, tale riqualificazione, di per sé legittima, avuto riguardo alla rimarcata specialità della condotta sanzionata in ambito penal-tributario, ha lasciato tuttavia aperte talune questioni non secondarie circa la sfera applicativa del reato di indebita compensazione, che presenta – una sua peculiare e differente struttura. In particolare, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, non risultano ben chiare le date e i luoghi di presentazione dei modelli F24, su cui si incentra il meccanismo illecito sotteso alla previsione ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, richiamando il precetto penale la norma di cui all’art. 17 del d. Igs. n. 241 del 1997 che disciplina appunto le modalità operative delle compensazioni. A ciò deve poi aggiungersi che non risulta adeguatamente approfondito il tema del superamento o meno della soglia di punibilità del reato, non comprendendosi se le cifre riportate nell’ordinanza impugnata siano riferite all’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dalle società che figuravano come appaltatrici di servizi, o piuttosto all’importo dei risparmi di spesa derivan dall’evasione fiscale e contributiva realizzata dalle società committenti. La questione merita invece di essere chiarita compiutamente, alla luce innanzitutto del principio elaborato da questa Corte (cfr. 3, n. 34966 del 16/10/2020, Rv. 280428 e Sez. 3, n. 14763 del 19/02/2020, Rv. 279119), secondo cui, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 10 quater, del d. Igs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all’ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Allo stesso modo, occorre richiamare l’orientamento, condiviso dal Collegio, in forza del quale il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10 -quater riguarda l’omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cu pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr. Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920, nonché Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 283236), per cui va ribadito che, ai fini del superamento della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
soglia di punibilità, rilevano non solo gli omessi versamenti dovuti a tit imposta, ma anche gli omessi versamenti dovuti ad oneri contributivi.
Sulla delimitazione della condotta dal punto di vista contenutistico e spa temporale e sulla verifica della soglia di punibilità, l’ordinanza impugna mancato di fornire risposte adeguate, per cui il provvedimento oggetto di rico deve essere annullato con rinvio, dovendo il Tribunale del Riesame verificare s in che termini, alla luce delle acquisizioni investigative disponibili e già n difesa, nonché degli elementi essenziali desumibili dalle contestazioni provviso sia configurabile il ravvisato reato di indebita compensazione, reato di andranno pertanto illustrate le coordinate spazio-temporali e le modalità d relativa condotta, dovendo altresì essere accertato il superamento o meno de soglia di punibilità, alla luce delle premesse interpretative sopra richiamate
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 23/04/2023.