Consumazione Truffa e Certificati Bianchi: la Cassazione fa Chiarezza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 38174 del 2025, offre un’analisi fondamentale sulla consumazione truffa aggravata ai danni dello Stato, in particolare quando l’oggetto della frode sono i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), meglio noti come ‘certificati bianchi’. La decisione stabilisce un principio cardine per il calcolo della prescrizione: il reato non si perfeziona con il semplice accredito dei titoli, ma solo con la loro effettiva monetizzazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa: Dai Certificati Bianchi all’Appello
Il caso ha origine da un procedimento penale a carico di un operatore economico accusato di aver ottenuto fraudolentemente dei Titoli di Efficienza Energetica dall’Ente per i Servizi Energetici. In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato i reati estinti per intervenuta prescrizione. Il giudice aveva infatti ritenuto che il reato si fosse consumato nel momento in cui i TEE erano stati accreditati sul conto della società dell’imputato (gennaio 2016), rendendoli così disponibili per la negoziazione.
La parte civile, ovvero l’ente erogatore, ha impugnato la sentenza. La Corte di Appello ha ribaltato la decisione ai soli fini civili, dichiarando l’imputato responsabile. Secondo i giudici di secondo grado, la consumazione del reato andava posticipata al momento dell’ultima erogazione/monetizzazione dei titoli, avvenuta nel luglio 2017. Di conseguenza, la prescrizione non era ancora maturata. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
La Questione sulla Consumazione Truffa dei TEE
Il nodo cruciale della vicenda verte sull’individuazione del momento esatto in cui si perfeziona il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). L’imputato sosteneva che il reato si fosse consumato con l’accredito dei TEE, poiché da quel momento i titoli entravano nella sua piena disponibilità e potevano essere scambiati o venduti. Questa prospettiva anticipava notevolmente i termini di prescrizione.
La Corte di Appello, al contrario, ha dato rilievo al momento del danno effettivo per l’ente pubblico e del profitto concreto per l’imputato, che si realizzano solo con la monetizzazione dei titoli, ovvero quando questi vengono venduti sul mercato e il loro controvalore economico viene incassato. La Cassazione è stata chiamata a dirimere questa fondamentale questione.
La Decisione della Cassazione: Conta la Monetizzazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, confermando la validità del ragionamento della Corte di Appello. I giudici hanno stabilito che, nel caso di truffa avente ad oggetto titoli di credito come i TEE, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l’effettivo arricchimento dell’agente e il correlativo danno patrimoniale per la vittima.
La semplice emissione o l’accredito dei titoli rappresenta solo la creazione di un’obbligazione a carico dell’ente pubblico. Il danno, da potenziale, diventa attuale e definitivo solo quando il Gestore del mercato, a seguito della negoziazione, ‘monetizza’ il titolo, versando il relativo prezzo al portatore. È in quel preciso istante che si realizzano la deminutio patrimonii per l’ente e la locupletatio per il truffatore.
Le motivazioni
La Corte fonda la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I TEE sono assimilati a titoli di valore che incorporano il diritto a ottenere un controvalore in denaro. Pertanto, come per gli assegni o altri titoli di credito, il profitto illecito non si consegue con la mera ricezione del documento, ma con la sua riscossione o utilizzazione economica. La sentenza chiarisce che il danno patrimoniale per l’ente gestore si concretizza solo con l’effettiva corresponsione della somma portata dal titolo.
Inoltre, la Corte qualifica il caso come un’ipotesi di reato a consumazione prolungata. Poiché le erogazioni pubbliche erano state corrisposte periodicamente fino a luglio 2017, sulla base di un unico comportamento fraudolento iniziale, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla percezione dell’ultima rata del finanziamento illecito. Questo approccio garantisce che l’intero danno causato dalla condotta fraudolenta sia preso in considerazione ai fini della procedibilità penale.
Le conclusioni
La sentenza n. 38174/2025 ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, sposta in avanti il dies a quo per il calcolo della prescrizione nei reati di truffa legati a incentivi, contributi o titoli negoziabili erogati nel tempo. In secondo luogo, rafforza la tutela degli enti pubblici, ancorando la consumazione del reato al momento del danno economico effettivo e non a quello di un atto meramente prodromico come l’accredito di un titolo. Per gli operatori del settore, questa pronuncia sottolinea come la responsabilità penale si estenda fino al completamento dell’intero processo di monetizzazione degli incentivi ottenuti, con conseguenze dirette sulla durata dell’azione penale.
Quando si consuma il reato di truffa aggravata per il conseguimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE)?
Il reato si consuma non con la semplice emissione o accredito dei TEE, ma nel momento in cui questi vengono effettivamente negoziati e monetizzati. È in quel momento che l’agente consegue il profitto illecito e l’ente pubblico subisce il danno patrimoniale definitivo.
La semplice emissione e accredito dei TEE sul conto del beneficiario è sufficiente a perfezionare la truffa?
No. Secondo la Corte, l’accredito dei titoli costituisce solo l’assunzione di un’obbligazione da parte dell’ente emittente e non ancora un danno patrimoniale effettivo. Il danno si concretizza solo con il pagamento del controvalore economico del titolo.
Come si calcola la prescrizione in caso di erogazioni fraudolente periodiche derivanti da un’unica condotta?
Si configura un ‘reato a consumazione prolungata’. In questi casi, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla prima erogazione, ma dalla percezione dell’ultima rata o dell’ultimo beneficio economico illecitamente ottenuto.