Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLANA SICULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa in data 15 gennaio 2024 dal locale Tribunale, con l’imputato NOME COGNOME è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. e 2 bis, cod. strada, commesso in Sesto Fiorentino 1’11 maggio 2022. Ha, altresì, confermato la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo a lui intestato.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine all’errata applicazione de circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada. Secondo la prospettazione del ricorso, mancherebbe il nesso eziologico tra il sinistro e lo stato ebbrezza riscontrato in capo all’imputato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, con argomentazioni non illogiche alla luce degli elementi probatori acquisiti, ha considerat che l’imputato aveva GLYPH perso il controllo del proprio veicolo andando a collidere violentemente contro il guard rail e la segnaletica stradale non essendo stato in grado di effettuare manovre idonee ad evitare l’impatto a causa della negativa influenza dello stato di ebbrezza sulla prontezza di riflessi nella condotta di guida (fogli 2 e 3 della sente impugnata: cfr. Cass., Sez. 4, n. 54991/2017, Rv. 271557; Cass., Sez. 4 n. 27211/2019, Rv. 275872).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Crsiglie e estensore bE,
‘Prefidente