Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48482 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48482 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 09/11/2022 dalla Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste conclusive formulate dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazio avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto persecutori.
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. pen. per violazione di norma processuale, eccepisce la nullità dell’avviso di incidente probat e la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita, in quanto nel corpo del provvedime non risultava l’indicazione dell’ora e dell’indirizzo del luogo di espletamento dell’u genericamente fissata per il giorno 20 settembre 2018 presso l’aula bunker di Bitonto, orario rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso proposto presenta profili di inammissibilità.
Giova evidenziare che il ricorrente nulla ha eccepito in merito alla conoscenza dell’avv di fissazione dell’incidente probatorio, ritualmente notificato.
Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è consentita in questa sede in ragione della n processuale della doglianza formulata, risulta che l’udienza del 20 settembre 2018, si svol regolarmente, nel luogo indicato, alla presenza di tutte le parti convocate, a eccezione ricorrente, e che terminò alle ore 13.45.
La corte territoriale, nella pronuncia in verifica ha evidenziato:
quanto al luogo di svolgimento dell’incidente probatorio, l’idoneità dell’indicazione bunker di Bitonto», in ragione dell’assenza di equivoci in merito all’ubicazione della st tenuto conto sia della nota inagibilità in cui versavano gli edifici di Bari, ubic Nazariantz, sia della circostanza che nel territorio del Comune di Bitorto l’unica sede giudiz era quella dell’aula bunker e tanto, non senza considerare l’appartenenza del difensore al Fo di Bari;
quanto all’orario di svolgimento dell’incidente probatorio, l’idoneità dell’indicazione «o rito» che, in quanto coincidente con l’orario di apertura degli uffici giudiziari, non ri alcuna diversa specificazione, necessaria, invece, nel caso di operazioni da svolgersi in fa orarie non corrispondenti a quelle ordinarie.
E’ di tutta evidenza che il difensore, regolarmente avvertito dell’udienza, non si pres per un eccesso di burocratismo.
Invero, là dove, per assurdo, voglia darsi rilievo all’omessa indicazione della specifica o inizio dell’attività e dell’indirizzo esatto del luogo in cui l’aula bunker era ubicata all’ territorio del Comune di Bitonto, ciò avrebbe dovuto costituire ragione di allertamento difensore il quale, anche tramite la propria segreteria, avrebbe potuto e dovuto prestare minimo di diligente collaborazione chiedendo informazioni in merito a quei dati che ritenev dubbi, incerti o carenti.
Ne deriva che un atto non può considerarsi nullo qualora, come nel caso di specie, contenga tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione del luogo, del giorno, dell’ora e dell’ relative al procedimento da trattare.
E che tali indicazioni fossero contenute nell’avviso di incidente probatorio è comprovato da circostanza che l’udienza del 20 settembre 2018 si svolse regolarmente, nel luogo indicato, nell’orario di apertura degli uffici giudiziari, alla presenza di tutte le parti conv eccezione del ricorrente.
Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese procedimento, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,010, in relazione alla entità RAGIONE_SOCIALE quest trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 28/09/2023.