Inammissibilità ricorso: i rischi della reiterazione dei motivi d’appello
L’inammissibilità ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi canoni di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Spesso, la difesa cade nell’errore di riproporre pedissequamente le medesime critiche già sollevate nel secondo grado di giudizio, ignorando che la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
L’analisi dei fatti e il ricorso presentato
Il caso in esame riguarda un imputato che ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza riguardava la sussistenza della prova della sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto depositato non introduceva elementi di novità o critiche mirate alla struttura logica della sentenza d’appello, limitandosi a manifestare un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure mosse erano “indeducibili” in quanto costituivano una mera ripetizione di quanto già dedotto in appello. Tali argomentazioni erano già state puntualmente analizzate e disattese dalla Corte territoriale con motivazioni giuridicamente corrette. Pertanto, il ricorso è stato considerato privo della necessaria funzione di critica argomentata.
Il concetto di critica specifica
Per evitare l’inammissibilità ricorso, è necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della sentenza impugnata che ritiene errati, spiegando le ragioni logiche o giuridiche del vizio. La semplice riproposizione di tesi difensive già respinte trasforma il ricorso in una critica “apparente”, che non permette alla Suprema Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente ha omesso di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Quando una Corte d’Appello risponde in modo esaustivo alle doglianze della difesa, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a ignorare tale risposta, ma deve dimostrare perché la stessa sia illogica o contraria alla legge. La mancanza di questo confronto dialettico con il provvedimento impugnato rende l’impugnazione non specifica e, dunque, inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole processuali che governano l’accesso alla Suprema Corte. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti oneri economici. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi promuove ricorsi manifestamente infondati o generici.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello viene dichiarato inammissibile?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di tesi già valutate e respinte dai giudici di merito.
Cosa si intende per critica apparente nel giudizio di legittimità?
Si tratta di una contestazione che non entra nel merito delle motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a manifestare dissenso senza indicare i vizi logici o giuridici specifici del provvedimento.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali e processuali, il ricorrente è tenuto a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che solitamente varia tra i mille e i tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48381 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48381 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell’imputato, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 7), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
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