Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 43266/2023) ha fornito un chiarimento fondamentale sulla portata dell’informativa interdittiva antimafia in relazione all’accesso ai finanziamenti statali erogati durante l’emergenza Covid-19. La Corte ha stabilito che tale misura, pur essendo un importante presidio di legalità, non rientra tra le cause di esclusione previste dalla normativa emergenziale, annullando di conseguenza un sequestro per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Il Contesto: Finanziamenti Covid e Controlli Antimafia
Nel corso del 2020, per far fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia, il Governo ha introdotto una serie di misure di sostegno alle imprese, tra cui finanziamenti garantiti dallo Stato. Per accedere a tali fondi, le aziende dovevano autocertificare il possesso di determinati requisiti, inclusa l’assenza di specifiche cause ostative legate alla normativa antimafia.
Il caso in esame riguarda un imprenditore, amministratore di una S.r.l., che aveva ottenuto un finanziamento di 30.000 euro. Successivamente, è emerso che la società era destinataria di un’informativa interdittiva antimafia. L’accusa ha quindi contestato il reato di cui all’art. 316 ter del codice penale, ritenendo che l’imprenditore avesse reso una dichiarazione falsa per ottenere illecitamente il contributo, disponendo un sequestro preventivo.
La questione giuridica e l’informativa interdittiva antimafia
Il cuore della controversia legale risiede nella corretta interpretazione delle norme richiamate dalla legislazione emergenziale. L’accusa sosteneva che la normativa facesse riferimento alle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016), che includono anche l’informativa interdittiva. La difesa, al contrario, ha insistito sul fatto che la legge specifica sui finanziamenti Covid (D.L. 23/2020) richiamasse unicamente le cause ostative elencate nell’art. 67 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).
La Tesi dell’Accusa e il Sequestro
Secondo la prospettiva accusatoria, la presenza di un’informativa interdittiva antimafia costituiva una causa di esclusione. Di conseguenza, l’autocertificazione con cui l’imprenditore attestava l’assenza di impedimenti era da considerarsi falsa e integrava il reato di indebita percezione, giustificando il sequestro delle somme.
L’Argomentazione della Difesa
La difesa ha brillantemente sostenuto che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto, applicando una norma (quella del Codice degli Appalti) non pertinente al caso di specie. La norma corretta, secondo il ricorso, era l’art. 67 del Codice Antimafia, che elenca tassativamente le ‘misure di prevenzione’ (provvedimenti giurisdizionali) come cause ostative, ma non menziona l’informativa interdittiva (che è un provvedimento amministrativo del Prefetto).
La Decisione della Cassazione e la rilevanza dell’informativa interdittiva antimafia
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi difensiva, annullando il sequestro senza rinvio per insussistenza del fumus commissi delicti.
Le motivazioni
I giudici hanno chiarito che il Tribunale aveva errato nel fondare la propria decisione sulla modulistica online del fondo di garanzia e nel richiamare l’art. 80 del Codice degli Appalti. La norma specifica applicabile ai finanziamenti in questione (l’art. 1 bis del D.L. 23/2020) fa un esplicito e unico riferimento alle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del Codice Antimafia.
La Corte ha poi operato una distinzione cruciale: l’informativa interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, che impedisce i rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, ma non è giuridicamente una delle ‘misure di prevenzione’ di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Codice Antimafia. Queste ultime sono provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria nei confronti di soggetti con pericolosità sociale qualificata. Poiché l’imprenditore e la sua società erano destinatari ‘solo’ di un’informativa interdittiva e non di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 67, non si trovavano in una delle condizioni ostative previste dalla legge per l’accesso al finanziamento. Pertanto, l’omessa dichiarazione di tale circostanza non aveva alcuna idoneità decettiva e non poteva integrare il reato contestato.
Le conclusioni
La sentenza stabilisce un principio di diritto di notevole importanza: ai fini dell’accesso ai finanziamenti previsti dalla legislazione emergenziale Covid, la sola presenza di un’informativa interdittiva antimafia non costituiva una causa di esclusione. Di conseguenza, la dichiarazione di un imprenditore che ometteva di menzionare tale provvedimento non era penalmente rilevante. La decisione riafferma il principio di stretta legalità e la necessità di una rigorosa interpretazione delle norme penali, distinguendo nettamente tra diversi istituti del diritto amministrativo e penale, anche quando mirano entrambi a contrastare le infiltrazioni mafiose.
Avere un’informativa interdittiva antimafia impediva di accedere ai finanziamenti garantiti per l’emergenza Covid-19?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la normativa specifica (d.l. 23/2020) escludeva solo i soggetti destinatari delle misure di prevenzione previste dall’art. 67 del Codice Antimafia, tra le quali non rientra l’informativa interdittiva.
Dichiarare di non essere sottoposto a cause di esclusione, pur avendo un’informativa interdittiva, costituisce il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)?
No. Poiché l’informativa interdittiva non era una causa di esclusione prevista dalla legge per quel finanziamento, la dichiarazione non era falsa. Di conseguenza, manca l’elemento costitutivo del reato e non sussiste il cosiddetto fumus commissi delicti.
Qual è la differenza tra ‘informativa interdittiva antimafia’ e ‘misura di prevenzione’ ai fini di questa sentenza?
L’informativa interdittiva è un provvedimento amministrativo del Prefetto, di natura cautelare, che impedisce rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Le misure di prevenzione sono invece provvedimenti del giudice, applicati a persone ritenute socialmente pericolose, e sono le uniche che, secondo la legge in esame, ostacolavano l’accesso ai contributi.