Inammissibilità Ricorso Spaccio: la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23655/2024, ha affrontato un caso di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso spaccio presentato dall’imputato. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Analizziamo i dettagli della vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per detenzione di cocaina destinata allo spaccio. In particolare, l’imputato era stato trovato in possesso di 56 involucri, dai quali si potevano ricavare 96 dosi singole. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione e tremila euro di multa.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dall’imputato fossero generici, privi di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e carenti di un’analisi censoria specifica. Questo approccio ha reso impossibile un esame nel merito delle questioni sollevate.
Analisi sulla Responsabilità e l’inammissibilità del ricorso per spaccio
La Cassazione ha confermato la solidità del ragionamento del giudice d’appello. La colpevolezza dell’imputato era stata logicamente dedotta da una serie di elementi concordanti:
- Modalità dell’azione: L’attività si svolgeva in un contesto tipico dello spaccio.
- Confezionamento: La sostanza era già suddivisa in 56 involucri, pronti per la cessione, una modalità incompatibile con un uso puramente personale.
- Elementi aggiuntivi: Il rinvenimento di bustine vuote e di denaro contante è stato interpretato come prova di una pregressa e continuativa attività di spaccio.
Questi fattori, nel loro insieme, deponevano chiaramente per una destinazione della droga diversa dal consumo personale.
Anche la censura relativa alla determinazione della pena è stata giudicata inammissibile. La Corte ha sottolineato che la pena era stata fissata sulla base di criteri medi, in linea con l’art. 133 del codice penale, tenendo conto di:
- Il numero considerevole di dosi ricavabili (circa cento).
- L’ottima qualità della sostanza stupefacente.
- Le modalità complessive dell’azione criminale.
- I precedenti penali specifici dell’imputato.
Inoltre, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giustificato dall’assenza di profili di meritevolezza, aggravata dalla recidiva e dai precedenti penali del reo.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della sentenza si fondano su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi punto per punto con la sentenza che intende criticare, evidenziandone le specifiche illogicità o violazioni di legge. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, la quantificazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa scelta è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata, logica e non contraddittoria, come nel caso di specie. Il giudice non è tenuto a fornire una giustificazione analitica per ogni singolo criterio dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente un richiamo alla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Conclusioni
La sentenza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione, evidenziando la necessità di motivi specifici e non generici. Conferma inoltre che la valutazione degli elementi fattuali e la determinazione della pena sono prerogative del giudice di merito, il cui operato può essere censurato solo in presenza di vizi logici manifesti o di errori di diritto. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso spaccio e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria sottolinea il rigore della Corte nel sanzionare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano criticamente con la decisione della Corte d’Appello e mancavano di un’analisi specifica delle argomentazioni che sostenevano la condanna.
Quali elementi hanno dimostrato che la droga era destinata allo spaccio e non all’uso personale?
La destinazione allo spaccio è stata provata dalle modalità di confezionamento della sostanza (56 involucri per 96 dosi), dalla presenza di altre persone nei pressi del luogo di spaccio, e dal ritrovamento di bustine vuote e denaro contante, indicativi di una pregressa attività di vendita.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei precedenti penali dell’imputato, anche per reati della stessa specie, e della recidiva riconosciuta a suo carico, elementi che hanno escluso la presenza di qualsiasi profilo di meritevolezza.