Inammissibilità ricorso spaccio: i limiti del giudizio in Cassazione
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Con questa pronuncia, viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso per spaccio presentato da un imputato, poiché le censure mosse miravano a una rivalutazione delle prove, compito esclusivo del giudice di merito. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, l’imputato non si era limitato a una singola cessione, ma aveva agito come intermediario in un’attività di spaccio più strutturata. In particolare, forniva la propria utenza telefonica a un complice per gestire i contatti con gli acquirenti e si occupava personalmente della riscossione dei crediti derivanti dalle cessioni, anche mentre si trovava agli arresti domiciliari.
I Motivi del Ricorso per Cassazione
L’imputato proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre principali motivi:
1. Errata affermazione di responsabilità: contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
2. Mancata qualificazione del fatto come ‘lieve entità’: chiedeva che il reato venisse ricondotto all’ipotesi meno grave prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990.
3. Mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità: sosteneva che il profitto ricavato fosse talmente esiguo da giustificare una riduzione della pena ai sensi dell’art. 62 n. 4 del codice penale.
L’inammissibilità del ricorso spaccio secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i motivi di ricorso inammissibili o manifestamente infondati. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e quello di legittimità (Cassazione).
La Valutazione dei Fatti e il Ruolo del Giudice di Merito
Il primo motivo è stato respinto perché non rientra nel numerus clausus delle censure ammissibili in Cassazione. Il ricorrente, infatti, non lamentava una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma proponeva una diversa lettura delle prove. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, basata su un’analisi completa delle risultanze processuali. Tale valutazione, essendo logica e coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
L’insussistenza dell’Ipotesi di Lieve Entità e dell’Attenuante
Anche gli altri due motivi sono stati ritenuti infondati. Per quanto riguarda la richiesta di qualificare il fatto come di lieve entità, la Corte ha valorizzato le modalità particolarmente gravi della condotta. L’imputato, per recuperare i crediti, era arrivato a proferire minacce di morte nei confronti degli acquirenti. Questo comportamento, sintomo di un’elevata intensità del dolo, impedisce di considerare il fatto come di ‘minore gravità’, a prescindere dall’aspetto puramente quantitativo della sostanza ceduta.
Similmente, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata. La Corte ha osservato che si trattava di vendite ripetute (tre occasioni per un importo di cinquanta euro ciascuna), il cui profitto complessivo non poteva essere considerato ‘talmente esiguo’ da integrare i requisiti dell’attenuante.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si allinea a un orientamento consolidato. Il giudizio di legittimità ha la funzione di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di riesaminare il merito delle vicende. Quando un giudice di primo o secondo grado costruisce un percorso logico-argomentativo coerente e completo per giustificare la propria decisione, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata in precedenza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché il ruolo dell’imputato non fosse marginale e perché la sua condotta fosse grave, basandosi su elementi concreti come le modalità intimidatorie utilizzate. Dichiarare inammissibile un ricorso che tenta di scardinare questa valutazione significa riaffermare i confini invalicabili tra i diversi gradi di giudizio.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione, non su una rilettura dei fatti a sé favorevole. La condotta dell’imputato, caratterizzata da minacce e un ruolo attivo nell’organizzazione dello spaccio, è stata decisiva per escludere qualsiasi ipotesi di minor gravità del reato. La decisione finale di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della palese inammissibilità del suo ricorso.
Quando un ricorso per cassazione in materia penale è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando le critiche sollevate non rientrano nei motivi tassativamente previsti dalla legge, ma mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo grado e d’appello. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa, non può essere messa in discussione in Cassazione.
Perché le minacce usate per riscuotere un credito da spaccio impediscono di qualificare il reato come di ‘lieve entità’?
Perché le modalità della condotta, come l’uso di minacce di morte, dimostrano un’elevata intensità del dolo (l’intenzione criminale) e una particolare gravità del fatto. Questi elementi prevalgono sulla mera quantità di sostanza stupefacente ceduta e sono incompatibili con la qualificazione del reato come di ‘minore gravità’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Un profitto di poche decine di euro può giustificare l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Non necessariamente. Secondo la Corte, un profitto derivante da plurime cessioni, anche se di modesto importo singolo (nel caso, tre vendite da cinquanta euro), non può essere considerato ‘talmente esiguo’ da integrare i requisiti dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in con la quale la Corte di appello di Ancona lo ha condannato per i reati di cui all’art. e 4 d.P.R.309/1990 e 629 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violaz legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il r all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con il secondo motivo, lamenta l’omessa qualifi dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/1990, con il terzo motivo, mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in s legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato il ruolo certame marginale del ricorrente nella cessione della sostanza stupefacente contestata, fung intermediario e fornendo la propria utenza telefonica al coimputato NOME NOME NOME occupav della riscossione dei crediti non onorati dagli acquirente, sebbene egli si trovasse i arresti domiciliari.
Anche la seconda e la terza censura sono manifestamente infondate. La Corte d’appell infatti evidenziato le modalità minatorie e intimidatorie della condotta posta in ricorrente, che nel reclamare il pagamento dello stupefacente ha persino indirizzato mi morte, elementi che assumono rilievo ai fini dell’intensità del dolo e che impedi qualificare il fatto in termini di minore gravità a prescindere dalla significati ponderale.
Anche la doglianza inerente all’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. è manif infondata, risultando dalla motivazione del provvedimento impugnato che trattavasi di v di stupefacenti con consegna in tre distinte occasioni della somma di euro cinquanta all profitto che non può ritenersi talmente esiguo da integrare gli estremi dell’attenuante
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
COGNOMEp Consigliere estensore
Il Presidente