Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Troppo Generico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione quando i motivi presentati sono generici e si limitano a contestare apprezzamenti di fatto già valutati dai giudici di merito. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio fondamentale della procedura penale, confermando la condanna dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, per giustificare la propria condotta omissiva (nello specifico, non aver risposto al citofono), aveva addotto come scusante uno stato di sonnolenza profonda causato da una terapia farmacologica in corso. Questa versione dei fatti, tuttavia, era già stata esaminata e ritenuta non credibile dalla Corte territoriale, la quale aveva congruamente motivato le ragioni del suo convincimento.
Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta erroneità della valutazione compiuta dai giudici di merito riguardo alla sua giustificazione.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro sistema giudiziario: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) si occupano di accertare i fatti. La Corte di Cassazione, invece, interviene come giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorso non sollevava questioni di diritto, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva di natura puramente fattuale già respinta, chiedendo di fatto alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, attività che le è preclusa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è stata netta e concisa. I giudici hanno evidenziato la “genericità” del motivo di ricorso rispetto a quanto già ampiamente e adeguatamente argomentato dalla Corte d’Appello. La versione difensiva dell’imputato era stata definita “non veridica” e questa valutazione, essendo un “apprezzamento in fatto”, non è suscettibile di una “diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità”.
In sostanza, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito per ottenere una revisione in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio giuridico o un’illogicità manifesta nella motivazione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata la naturale conseguenza processuale.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con una condanna per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di formulare ricorsi specifici, pertinenti e fondati su vizi di legittimità, per evitare che l’impugnazione si trasformi in un ulteriore aggravio economico e nella conferma definitiva della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e contestava unicamente la valutazione dei fatti (la credibilità della scusa dell’imputato), che era già stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Qual è la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
La giustificazione della sonnolenza dovuta a una terapia farmacologica è stata considerata valida?
No, la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto questa giustificazione, ritenendola non veritiera. La Corte di Cassazione ha confermato che tale valutazione è un apprezzamento di fatto e, in quanto tale, non può essere oggetto di una nuova analisi in sede di legittimità.