Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3688 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rieti in data 20 febbraio 2024, con la quale NOME COGNOME, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 del d. Igs. n. 2000 (capo A) e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C); fatti commessi in Rieti, rispettivamente il 30 dicembre 2017 (capo A) e il 2 dicembre 2019 (capo C).
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, lungi dal limitarsi a recepire la motivazione del primo giudice, l’ha integrata con considerazio sufficientemente critiche, non mancando di confrontarsi con le singole obiezioni difensive riferi tanto alla configurabilità dei reati ascritti all’imputato, quanto al trattamento sanzionatorio
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma giudizio di colpevolezza del ricorrente, in ordine, rispettivamente, ai reati di cui ai capi A) sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare e riproporre, in termi sostanzialmente sovrapponibili, una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i hanno valorizzato gli accertamenti della Direzione Provinciale di Rieti dell’RAGIONE_SOCIALE da cui è emerso che la RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è stato legale rappresentante all’epoca dei fatti, non ha presentato la dichiarazione dei redditi riferita al 2016, pur essen tenuta, omettendo di indicare operazioni attive per un imponibile di 249.350,00, con evasione iva pari a 54.857,38 euro, e ha occultato il registro dei beni ammortizzabili e i registri iva ve e acquisto, in modo da non ricostruire il volume d’affari dell’impresa, avendo la Corte di appel sottolineato con argomenti pertinenti la non decisività RAGIONE_SOCIALE contrarie deduzioni difensive.
Precisato che la manifesta infondatezza connota anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale adeguatamente esposto le ragioni ostative all’invocata mitigazione della pena, peraltro già di per sé non eccessiva.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazion merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.