Inammissibilità ricorso in Cassazione: quando i motivi sono generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: la mera riproposizione dei motivi già presentati in appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questo caso, riguardante un tentato furto aggravato, illustra come la Corte valuti la specificità dei motivi di impugnazione e le conseguenze di una difesa che si limita a reiterare le stesse argomentazioni.
I fatti del processo
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. Decidendo di contestare la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Una presunta violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano valutato correttamente l’idoneità degli atti a configurare un tentativo punibile.
2. Un vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta dell’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni dietro l’inammissibilità del ricorso
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi palesemente infondati e generici.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla sussistenza del tentativo punibile, i giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la decisione impugnata, evidenziandone specifici errori logici o giuridici. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile.
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte di Appello aveva motivato in modo congruo e logico il diniego, basandosi sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. In particolare, aveva evidenziato la ‘negativa personalità’ dell’imputato, la sua ‘non modesta capacità a delinquere’ e l’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore. La Cassazione ha ribadito che la valutazione di tali circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata se la motivazione è adeguata e non illogica. La difesa non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione degli elementi, sperando in un vaglio più favorevole.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale nel diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere un atto di critica mirata e non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva che non si confronta efficacemente con la decisione impugnata. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, motivata dalla ‘colpa’ nell’aver proposto un ricorso evidentemente inammissibile, serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi di ricorso prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e generica ripetizione di quelli già dedotti e respinti dalla Corte di Appello. Mancava una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, requisito fondamentale per l’ammissibilità.
Quali ragioni hanno portato al diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate sulla base di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che ha considerato preponderanti gli elementi negativi a carico dell’imputato, come la sua personalità e la sua capacità a delinquere, in assenza di qualsiasi elemento favorevole.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione dell’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato in abitazione;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato po Giudice di appello non avrebbe valutato correttamente in concreto l’idoneità degli atti e, dunque sussistenza di un tentativo punibile, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzio di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 6, n. 8700 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dall distrettuale, la quale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel no di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), rimarcando la negativa personalit dell’imputato (e segnatamente la sua non modesta capacità a delinquere) e l’assenza di qualsivoglia elemento passibile di favorevole valutazione nonostante quanto dedotto con il gravame (cfr. pp. 4 5 della sentenza impugnata); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato tramite la prospettazione di elementi ritenuti della difesa meritevoli di un diverso vaglio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.