Inammissibilità ricorso patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato. La decisione sottolinea come l’inammissibilità del ricorso patteggiamento sia la regola quando i motivi addotti non rientrano nel novero di quelli tassativamente previsti dalla legge. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere la portata di questo importante principio processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale di Milano per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90. L’imputato, dopo aver concordato la pena, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte del giudice di primo grado. Nello specifico, sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto fornire una motivazione esplicita sulle ragioni per cui tali cause non fossero state ravvisate nel caso concreto.
L’inammissibilità del ricorso patteggiamento: la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una ragione puramente processuale, legata alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha ricordato che, a partire dal 3 agosto 2017, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate in Cassazione soltanto per motivi specifici:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il “vizio di motivazione”, lamentato dal ricorrente, non rientra in questo elenco tassativo. Di conseguenza, il motivo di ricorso proposto era ab origine inammissibile. La Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un altro principio importante: l’obbligo di una motivazione specifica sull’assenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) sorge solo quando dagli atti emergano elementi concreti che ne suggeriscano la possibile applicazione. In caso contrario, è sufficiente una motivazione implicita, consistente nella constatazione che il giudice ha effettuato la verifica richiesta dalla legge senza trovare ostacoli all’accoglimento del patteggiamento.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma la volontà del legislatore di limitare fortemente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità delle decisioni basate su un accordo tra le parti. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 448 c.p.p. è una conseguenza diretta di questa scelta. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’unica via per contestare una sentenza di patteggiamento è ancorarsi a uno dei quattro, specifici vizi di legittimità, escludendo ogni doglianza relativa all’apparato motivazionale della sentenza stessa, a meno che non si traduca in una delle illegalità previste.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il ‘vizio di motivazione’ è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Pertanto, un ricorso basato su tale vizio è inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso determinata in quattromila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato ay/iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90. L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell proscioglimenti ex art. 129 cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103 dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia l patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6. pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sic comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pen mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l’altro, ribadito che che il g circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p. accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle ded parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di no dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consi enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla le ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 mar Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinat equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
DEPO
Il Consigliere estensore r
SITATA
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