Inammissibilità ricorso in Cassazione: quando la strategia processuale preclude la difesa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulle conseguenze processuali della rinuncia ai motivi di appello, evidenziando come tale scelta possa determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La vicenda riguarda un imputato che, dopo aver concordato in appello una rideterminazione della pena, ha tentato di sollevare questioni in Cassazione che erano state oggetto di rinuncia nel grado precedente.
I Fatti Processuali
L’imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per una serie di reati tra cui detenzione di armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. La sentenza di primo grado aveva disposto, oltre alla pena detentiva e pecuniaria, la confisca dello stupefacente, delle bilance, dei cellulari e del denaro sequestrato.
In appello, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, del codice di procedura penale. L’accordo prevedeva la concessione delle attenuanti generiche e una conseguente rideterminazione della pena. Fondamentalmente, l’imputato ha rinunciato a tutti gli altri motivi di appello, compreso quello relativo all’illegittimità della confisca del denaro e dei telefoni cellulari.
Nonostante ciò, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio la violazione di legge in merito alla conferma della confisca, sostenendo che non fossero stati motivati i presupposti della sproporzione tra patrimonio e reddito, come richiesto dall’art. 240 bis c.p.
L’impatto della rinuncia sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda su un principio procedurale chiaro: la rinuncia a un motivo di appello preclude la possibilità di riproporre la stessa questione in sede di legittimità.
Avendo l’imputato rinunciato esplicitamente al motivo di appello con cui contestava la legittimità della confisca, per ottenere in cambio un trattamento sanzionatorio più favorevole, ha perso il diritto di sollevare la medesima censura davanti alla Suprema Corte. Questo atto di rinuncia ha consolidato la statuizione sulla confisca, rendendola non più contestabile. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile della strategia processuale adottata in secondo grado.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione in modo lapidario e inequivocabile. Il punto centrale è che l’imputato, nel giudizio di appello, ha scelto di rinunciare a specifici motivi di gravame (tra cui quello sulla confisca) per concentrarsi sull’ottenimento di un beneficio sanzionatorio. Questa rinuncia ha un effetto preclusivo, cristallizzando la decisione del primo giudice su quei punti.
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile poiché l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi all’applicazione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, anche l’ottavo motivo di appello, che contestava la confisca, era coperto da tale rinuncia. La Corte ha quindi applicato l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che consente di dichiarare l’inammissibilità senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le scelte strategiche compiute nei gradi di merito hanno conseguenze definitive sul prosieguo del giudizio. La rinuncia a un motivo di appello in cambio di una riduzione di pena è una scelta legittima, ma che comporta l’accettazione della decisione del giudice su quel punto specifico. Non è possibile, in un secondo momento, tornare sui propri passi e contestare in Cassazione ciò a cui si è rinunciato. Il caso dimostra come l’inammissibilità del ricorso possa derivare non solo da vizi formali, ma anche da precise scelte difensive che consumano il potere di impugnazione.
È possibile contestare in Cassazione un punto della sentenza di primo grado se si è rinunciato al relativo motivo di appello?
No, la rinuncia a uno specifico motivo di appello preclude la possibilità di sollevare la stessa questione davanti alla Corte di Cassazione. Tale rinuncia rende la decisione su quel punto definitiva, consolidando la statuizione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Perché la Corte ha confermato la confisca del denaro e dei cellulari nonostante il ricorso?
La Corte non è entrata nel merito della legittimità della confisca. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’imputato, nel corso del giudizio di appello, aveva volontariamente rinunciato al motivo con cui contestava tale confisca, al fine di ottenere un accordo sulla pena. Questa rinuncia ha impedito alla Cassazione di esaminare la doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
yeralo avviso alte parti;,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe.
All’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Velletri del 9 febbraio 2023 COGNOME è stato ritenuto responsabile: del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, cod. pen. 23, comma 3, 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 648 cod. pen. (capo 2); del reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. (capo 3); del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed è stato condanNOME alla pena di anni cinque di reclusione ed C 24.000,00 di multa. Non sono state ritenute applicabili le attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.
La sentenza di primo grado ha disposto inoltre: «la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle bilance in sequestro, la confisca dei cellulari e del denaro in sequestro, nonché la confisca e il versamento delle armi alla Direzione dell’artiglieria competente».
La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull’applicazione delle attenuanti generiche e sulla rideterminazione della pena, con rinuncia da parte dell’imputato agli altri motivi. La Corte territoriale ha ridetermiNOME la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, nella misura di anni quattro di reclusione ed C 21.344,00 di multa, disponendone la sostituzione con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 56 legge 21 novembre 1981 n. 689.
Con l’ottavo motivo di appello la difesa aveva dedotto l’illegittimità della confisca del denaro in sequestro (C 1.730,00 rinvenuti sulla persona dell’imputato, C 9.095,00 rinvenuti nella sua abitazione) e anche l’illegittimità della confisca dei quattro cellulari rinvenuti nella disponibilità di COGNOME.
Il difensore dell’imputato – munito di apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. – ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per essere state confermate le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla confisca della somma in sequestro «ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen.». La sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla sproporzione tra il patrimonio e il reddito (come questa norma prevede) e la confisca non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. essendo stata contestata all’imputato la detenzione a fini di spaccio e non la cessione di sostanza stupefacente. La difesa si duole, inoltre, che sia stata confermata la confisca dei telefoni cellulari.
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile. Rilevato, infatti, che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi all’applicazione dell attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio e, quindi, anche all’ottavo motivo di appello col quale aveva dedotto l’illegittimità della confisca del denaro e degli apparecchi telefonici.
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consiglier estensore
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