Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici e Reiterativi
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è un concetto cruciale nel nostro sistema processuale. Esso rappresenta una barriera all’accesso al giudizio di legittimità quando l’atto di impugnazione non rispetta precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a questa conclusione, con conseguenze significative per i ricorrenti.
Il Caso in Esame: un Ricorso Collettivo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato quattro individui per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni:
* Un ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
* Gli altri tre ricorrenti contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Suprema Corte, tuttavia, ha analizzato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili.
L’Inammissibilità del Ricorso: le Ragioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano i vizi comuni a molti ricorsi destinati al rigetto.
I Motivi Meramente Reiterativi
Per quanto riguarda la richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte ha osservato che il motivo del ricorso era meramente reiterativo. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito; il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge. Riproporre le medesime censure senza evidenziare un vizio di legittimità (come un errore di diritto o un difetto logico manifesto nella motivazione) rende il motivo sterile e, quindi, inammissibile.
I Motivi Generici
Per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche, i ricorsi sono stati giudicati generici. I ricorrenti non si sono confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza d’appello. Invece di individuare i presunti errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice di secondo grado, si sono limitati a una critica astratta e non pertinente. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, smontandone punto per punto le argomentazioni ritenute errate. Un’impugnazione che ignora la motivazione del provvedimento contestato è priva della specificità richiesta dalla legge e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa sul principio fondamentale che il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. I ricorrenti non possono chiedere alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il ricorso deve, invece, concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un motivo è ‘reiterativo’, si chiede implicitamente alla Corte di fare ciò che hanno già fatto i giudici di merito, ovvero valutare le stesse argomentazioni fattuali. Quando un motivo è ‘generico’, non si offre alla Corte alcun appiglio giuridico concreto su cui basare il proprio controllo di legittimità. In entrambi i casi, il ricorso non adempie alla sua funzione e viene correttamente dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione del ricorso richiede massima precisione e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e non ripetitivi, dove e perché i giudici precedenti hanno sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. L’esito contrario non solo comporta la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, dove i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte li ha dichiarati inammissibili perché i motivi erano, da un lato, meramente ripetitivi di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, dall’altro, generici, in quanto non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non individua un errore specifico nella decisione del giudice precedente, ma si limita a una critica generale senza spiegare perché la motivazione della sentenza sarebbe sbagliata dal punto di vista logico o giuridico.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Oltre alla definitività della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13370 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 01/05/1994
NOME COGNOME (CUI 028F9BH) nato il 06/02/1984
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 19/06/2001
NOME COGNOMECUI 061XRNL) nato il 01/01/2002
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
k
R.G. n. 21689/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto all’imputato NOME COGNOME, al mancat riconoscimento della sospensione condizionale della pena, e, quanto agli altri ricorrenti, diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito (rigetto della sospensione condizionale) e perché generici, no confrontandosi i motivi con la motivazione della sentenza impugnata (diniego attenuanti generiche);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.