Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici e Infondati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché delinea i confini del giudizio di legittimità e riafferma la discrezionalità dei giudici di merito in determinate valutazioni, come quella sulla congruità della pena. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni che hanno condotto a tale esito processuale.
I Fatti del Processo: Un Ricorso Contro una Condanna per Furto Aggravato
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione in concorso, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro distinti motivi. La difesa contestava:
1. Il diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, sostenendo di aver effettuato un’offerta reale alla persona offesa.
2. La graduazione della pena, ritenuta eccessiva.
3. La valutazione complessiva della sanzione, confermata in appello.
4. La condanna al pagamento delle spese di giudizio, che a suo dire non sarebbe stata dovuta in caso di assoluzione.
La Corte di Appello di Palermo aveva precedentemente confermato la sentenza di primo grado, spingendo l’imputato a tentare l’ultima via del ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione sancisce la definitività della condanna e chiude la vicenda processuale.
Le Motivazioni: Analisi dei Singoli Motivi di Ricorso
La Corte ha esaminato singolarmente ciascun motivo, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Il Diniego dell’Attenuante: Questione di Tempistica e Genericità
Il primo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che, come risultava dalla sentenza di primo grado (non contestata sul punto), la documentazione sull’offerta di risarcimento era stata depositata in un’udienza successiva a quella in cui era stato richiesto il giudizio abbreviato. Questa circostanza temporale ha reso irrilevante il tentativo di riparazione del danno ai fini dell’applicazione dell’attenuante, e il motivo di ricorso non ha affrontato specificamente questo aspetto cruciale della decisione impugnata.
La Graduazione della Pena e l’Inammissibilità del Ricorso
I motivi secondo e terzo, che criticavano la quantificazione della pena, sono stati ritenuti inammissibili per una ragione fondamentale: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il giudizio di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione della congruità della sanzione. È possibile censurare tale valutazione solo se basata su mero arbitrio o su un ragionamento palesemente illogico, oppure se priva di motivazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato la pena inflitta, tenendo conto non solo della personalità dell’imputato (già coinvolto in altre attività delittuose) ma anche della gravità del fatto, desunta dalle sue modalità di commissione. Pertanto, la doglianza era manifestamente infondata.
Le Spese di Giudizio: Un Motivo Palesemente Infondato
Infine, il quarto motivo, con cui ci si doleva della condanna alle spese di giudizio, è stato liquidato come inammissibile per la sua manifesta infondatezza e conclamata genericità. La condanna alle spese è una conseguenza diretta della soccombenza nel giudizio penale; lamentarsi di essa ipotizzando un’assoluzione che non è avvenuta costituisce un argomento privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma alcuni principi cardine del processo penale. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e giuridicamente fondato. Motivi generici, ripetitivi di questioni già decise o che mirano a ottenere un nuovo giudizio di fatto sono destinati all’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia e sindacabile in sede di legittimità solo entro limiti molto stretti. Per i professionisti del diritto, questa decisione è un monito a formulare i motivi di ricorso con estrema precisione, attaccando i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata piuttosto che tentare una rivalutazione del merito della vicenda.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, di norma non è possibile. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se la decisione è frutto di puro arbitrio, ragionamento illogico o priva di una motivazione sufficiente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Perché il tentativo di risarcire il danno non è stato considerato una valida attenuante?
La richiesta di attenuante è stata ritenuta infondata perché la documentazione relativa all’offerta di risarcimento è stata depositata in un’udienza successiva a quella in cui l’imputato aveva già chiesto e ottenuto di procedere con il giudizio abbreviato. Inoltre, il motivo di ricorso sul punto è stato giudicato generico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il 23/10/1994
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen. (fat commesso in Altavilla Milicia il 16 aprile 2019);
che l’atto di impugnativa consta di quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, risultando dalla sentenza di primo grado, non contestata sul punto, che la richiesta di ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato, co separazione della sua posizione processuale, era avvenuta all’udienza del 1 ottobre 2021 e non all’udienza del 13 dicembre 2021, allorché la difesa dell’imputato medesimo aveva depositato la documentazione relativa all’offerta reale effettuata nei confronti della persona offesa, ch comunque, non l’aveva riscontrata;
– che il secondo ed il terzo motivo, che contestano la graduazione della pena, come operata dal primo giudice e confermata dal giudice di appello, non sono consentiti nel giudizio d legittimità e sono, comunque, manifestamente infondati, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enun negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazi (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, essendosi valutata l’entità della sanzione irrogata non solo alla luce della personalità dell’imputato (che, come ammesso nel ricorso per cassazione, era ricaduto in attività delittuose, ma anche alla luce della gravità fatto desunta dalle modalità di sua commissione;
– che il quarto motivo, con il quale ci si duole della condanna dell’imputato alle «spese d giudizio», dalle quali, invece, sarebbe stato sollevato ove fosse stato assolto, è inammissibile ragione della sua manifesta infondatezza e conclamata genericità;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente