Ricorso per Cassazione: i motivi generici portano all’inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento processuale, poiché la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le lezioni che possiamo trarne.
I fatti del caso
Un imprenditore, condannato dalla Corte di Appello di Bari per il reato di bancarotta semplice (previsto dall’art. 217 della Legge Fallimentare), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il reato era stato così qualificato a seguito di una contestazione originaria più grave, ai sensi dell’art. 216 della stessa legge. Nel suo ricorso, l’imputato contestava la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio ricevuto.
La decisione della Corte Suprema: confermata l’inammissibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Oltre a confermare la decisione impugnata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi interconnessi, che evidenziano i vizi del ricorso presentato.
1. Genericità e ripetitività dei motivi
Il primo e più importante motivo di inammissibilità del ricorso in Cassazione risiede nella genericità delle censure mosse. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Questa pratica, definita come “pedissequa reiterazione”, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità, poiché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della decisione impugnata, non una semplice riproposizione di difese già valutate.
2. Il divieto di doglianze in punto di fatto
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso si risolvevano in “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che il ricorrente, invece di contestare errori nell’applicazione della legge (errori di diritto), tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche, senza poter riesaminare le prove o la ricostruzione storica degli eventi.
3. Mancanza di una critica argomentata
Infine, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ometteva di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica puntuale e argomentata contro la sentenza di appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve identificare chiaramente gli errori logico-giuridici commessi dal giudice precedente e spiegare perché tali errori dovrebbero portare all’annullamento della decisione. Un ricorso che non svolge questa funzione è considerato meramente apparente e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per avere successo, l’impugnazione deve essere redatta con estrema precisione tecnica, focalizzandosi esclusivamente su vizi di legittimità e offrendo una critica specifica e pertinente alle motivazioni della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di riproporre questioni di fatto o di presentare motivi generici e ripetitivi è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa intende la Corte quando definisce i motivi del ricorso come ‘mere doglianze in punto di fatto’?
La Corte intende che il ricorrente non ha contestato errori di diritto, ma ha tentato di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa in sede di legittimità, dove si giudica solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43031 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Bari ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui al 217 I.f. così qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli a comma 1 n. 2, 16 comma 3 e 220 L. Fall., ritenuto assorbito il reato di cui artt. 16 e 220;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazio relativamente alla qualificazione giuridica del fatto nonché del trattam sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stess ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, specifici. Esso inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondat motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedo appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett ricorso, laddove essi non considerano, per altro verso, che il fatto è st riqualificato ai sensi dell’art. 217 I.f.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.