Inammissibilità ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con la recente ordinanza qui analizzata, la Suprema Corte ribadisce i principi cardine che governano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando l’importanza della specificità e della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quali errori evitare per non vedere la propria impugnazione fermarsi prima ancora di essere discussa nel merito.
Il Caso in Analisi: Violazione delle Misure di Prevenzione
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando i motivi di impugnazione presentati dalla difesa.
I Motivi del Ricorso: Il Vizio di Motivazione
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice senza esaminare criticamente i motivi d’appello. In particolare, si contestava una motivazione omessa o manifestamente illogica riguardo agli elementi della colpevolezza, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La Decisione e l’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro: la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi.
La Manifesta Infondatezza
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d’Appello non aveva operato un mero richiamo alla sentenza precedente. Al contrario, aveva rivalutato esplicitamente le prove alla luce delle giustificazioni fornite dall’imputato, giudicandole non credibili, tardive e prive di riscontri oggettivi. La motivazione della condanna, così come quella relativa al rigetto delle attenuanti e alla quantificazione della pena, è stata ritenuta adeguata e priva di vizi logici. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
La Genericità del Ricorso come causa di Inammissibilità
Il secondo profilo, strettamente legato al primo, riguarda la genericità dell’impugnazione. La Cassazione ha evidenziato come il ricorrente non avesse indicato alcuno specifico motivo d’appello che la Corte territoriale avrebbe trascurato. Il ricorso non si confrontava concretamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece ripercorreva in modo preciso gli elementi di prova a carico, come l’assenza dall’abitazione e la totale mancanza di giustificazioni. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta generica, poiché si lamentava la mancata concessione delle attenuanti senza indicare alcun elemento favorevole a sostegno e si criticava l’eccessività della pena, nonostante questa fosse stata fissata nel minimo edittale, aumentato solo per la recidiva.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, ovvero devono individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza criticare puntualmente la motivazione del giudice di secondo grado, è destinato a essere dichiarato inammissibile per genericità. Allo stesso modo, se le censure sono palesemente prive di fondamento, l’esito sarà l’inammissibilità per manifesta infondatezza.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta analisi critica della sentenza impugnata. È indispensabile evitare formulazioni vaghe e attacchi generici alla motivazione. Occorre, invece, costruire un’argomentazione solida che si confronti dialetticamente con il ragionamento del giudice d’appello, evidenziandone le specifiche lacune, illogicità o violazioni di legge. In assenza di tali requisiti, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa una conseguenza quasi certa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni evidenziate nel provvedimento: manifesta infondatezza, quando i motivi sono chiaramente privi di pregio, e genericità, quando le critiche alla sentenza impugnata sono vaghe e non specifiche.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Significa che il ricorrente non indica in modo preciso quali motivi di impugnazione sarebbero stati trascurati dal giudice precedente e non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza che contesta, limitandosi a lamentele astratte o alla riproposizione di argomenti già valutati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 14 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condanNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per plurime violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello solo richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di impugnazione, e per avere così del tutto omesso di motivare circa gli elementi di colpevolezza e la fondatezza o meno dell’appello, rendendo inoltre una motivazione manifestamente illogica quanto al diniego delle attenuati generiche e al trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello non ha operato alcun richiamo alla sentenza di primo grado, ma ha rivalutato esplicitamente gli elementi di prova alla luce delle giustificazioni fornite nell’atto di appello, ritenendo queste ultime non credibili anche perché tardive e sfornite di ogni supporto oggettivo, così motivando adeguatamente la decisione di condanna e il rigetto dei motivi di appello, anche quanto al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, dal momento che il ricorrente non ha indicato alcuno specifico motivo di impugnazione che sarebbe stato trascurato dalla Corte di appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ripercorre in modo preciso gli elementi di prova circa l’assenza del ricorrente dall’abitazione e la totale mancanza di giustificazioni da parte sua, ed anche quanto al trattamento sanzioNOMErio lamenta la omessa concessione delle attenuanti generiche senza indicare alcun elemento favorevole, e l’eccessività della pena inflitta, benché questa sia stata contenuta nel minimo edittale, aumentato per la recidiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente