Ricorso in Cassazione inammissibile: quando la prescrizione non salva
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una barriera procedurale che può avere conseguenze decisive sull’esito di un processo penale, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. In questo caso, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non solo ha confermato la condanna per tentato furto, ma ha anche impedito la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, che era ormai imminente. Analizziamo la vicenda e i principi giuridici applicati.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Nello specifico, l’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione più che sufficiente per negare le attenuanti, basando la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato. Questa valutazione è stata considerata del tutto logica e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
L’inammissibilità del Ricorso per Cassazione e i Precedenti Penali
La Corte ha ribadito due principi fondamentali in materia:
1. Valutazione delle attenuanti generiche: Il diniego di questo beneficio può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo, sia esso oggettivo o soggettivo, qualora il giudice lo ritenga prevalente su altri eventuali elementi positivi.
2. Rilevanza dei precedenti: I precedenti penali di un imputato sono uno degli indici normativi che il giudice deve considerare per determinare la sanzione. Pertanto, la loro esistenza può costituire un elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche.
In sostanza, la scelta della Corte d’Appello di valorizzare i precedenti penali come motivo per negare un trattamento sanzionatorio più mite è stata ritenuta corretta e non sindacabile in sede di legittimità, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento.
L’Impatto dell’Inammissibilità sulla Prescrizione del Reato
L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso per cassazione e la prescrizione del reato. Nel caso di specie, il termine di prescrizione sarebbe maturato poche settimane dopo la sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte ha chiarito un punto cruciale: l’inammissibilità del ricorso, dovuta a manifesta infondatezza (o ad altre cause diverse dalla rinuncia), impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale.
Questa barriera procedurale preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di rilevare e dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione. La condanna, dunque, diventa definitiva, nonostante il tempo trascorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di economia processuale e di rigore giuridico. Un ricorso palesemente infondato non può essere utilizzato come strumento per ‘guadagnare tempo’ e sperare nella maturazione della prescrizione. La legge stabilisce precisi requisiti di ammissibilità per le impugnazioni, e la loro mancanza determina una chiusura del processo senza che si possa entrare nel merito di altre questioni, inclusa l’estinzione del reato. La decisione della Corte d’Appello, ben motivata nel negare le attenuanti sulla base dei precedenti, ha reso il ricorso privo di speranza, e la sua conseguente inammissibilità ha sigillato l’esito del giudizio, rendendo la condanna definitiva.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione non è incondizionato. I motivi di ricorso devono essere seri, specifici e giuridicamente fondati. Un’impugnazione basata su argomenti manifestamente infondati non solo verrà respinta, ma cristallizzerà la sentenza precedente, precludendo anche la possibilità di beneficiare di cause estintive del reato come la prescrizione. La valutazione dei precedenti penali si conferma un elemento decisivo non solo per la determinazione della pena, ma anche per l’esito finale del processo di impugnazione.
È possibile negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull’apprezzamento dei precedenti penali, considerati un elemento negativo prevalente che giustifica una tale decisione.
Cosa succede alla prescrizione se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni, la Corte di Cassazione non può rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se il termine è maturato. La condanna diventa definitiva.
Perché l’inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale davanti alla Corte di Cassazione. Questa mancanza di un rapporto valido preclude alla Corte la possibilità di esaminare questioni, come la prescrizione, che non siano direttamente collegate ai motivi (infondati) del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29000 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 03/12/1971
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale bolognese per il delitto di tentato furto;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancata concessione delle attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt’altro che illogica alla precedente commissione di altri reati, attenendosi ai pri affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 magg 1999, COGNOME, rv 214200) e che può costituire elemento ostativo anche la valutazione di precedenti, che sono uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamen sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. COGNOME, rv 249754);
considerato che il delitto sarebbe estinto per prescrizione a partire dal 7 gennaio 2025 quindi dopo la sentenza di appello, e secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processu e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescriz
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez.
U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
2016, COGNOME; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consigli ‘re estensore
Il Presidente