Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza la quale la Corte d’appello di Ancona, in data 15 maggio 2023, ha confermato la c danna emessa a suo carico dal Tribunale di Fermo il 21 giugno 2021 in relazione reato ex art. 449 cod. pen.
Il COGNOMEnte articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, violazion legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, al dinego della cau esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all’ar bis, cod. pen. [cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti i missibili, atteso che il COGNOMEnte non si confronta con il percorso motivazional tamente sviluppato sul punto dalla Corte di Ancona, che appare corretto nell’ese zio della valutazione attribuita sul punto al giudice di m In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezi del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissi censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congr della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del COGNOMEnte al paga-m delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia ria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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