Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17078 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17078 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERNI il 23/05/1972
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al rifiuto di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di danneggiamento aggravato, oltre che manifestamente infondato, è privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di profili di censura già svolti in appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, premesso che la valutazione circa la configurabilità della suddetta causa di non punibilità, da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, non può essere sindacata in questa sede, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, deve osservarsi come i giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, abbiano compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso in esame non sussistono i presupposti applicativi per l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen. in favore dell’odiern ricorrente (si veda pag. 2 della impugnata sentenza);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e più in generale, l’eccessività della pena irrogata, reiterando così ancora una volta doglianze già prospettate in appello, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto generico per indeterminatezza e aspecificità, a fronte della congrua motivazione con cui la Corte di appello ha indicato sia le ragioni poste a base del diniego delle suddette diminuenti, quali la presenza di gravi precedenti penali ascritti al ricorrente – in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) – sia le ragioni ostative all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.4 cod. pen. (pag. 2 della impugnata sentenza);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.